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Rifiuti: chiarimenti sulla nuova classificazione ed effetti sulla TARI.

Le modifiche alle definizioni di rifiuti urbani e speciali

Lo scorso anno – a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 – sono state riviste le definizioni di rifiuti urbani e speciali con conseguenze sull’applicazione della Tariffa Rifiuti –  TARI (L. 147/2013, commi dal 641 al 668). Vedi in tal senso il nostro precedente articolo.

In particolare, è stata eliminata la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani (erano quei rifiuti analoghi per tipologia e natura agli urbani ma prodotti da utenze diverse da quelle domestiche) con effetti significativi per le realtà produttive da cui essi venivano prodotti.

Le precisazioni del MiTE

Dopo diversi mesi dall’entrata in vigore di tali disposizioni, il Ministero della Transizione Ecologica, in accordo con il Ministero delle Finanze, ha emanato una circolare interpretativa sul tema della classificazione dei rifiuti urbani e speciali prevista dal cd. Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006), come modificato dal d.lgs. n. 116/2020.

Il provvedimento determina importanti conseguenze per le attività industriali, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TARI di cui all’articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, l’interpretazione fornita dai suddetti ministeri ha conseguenze rispetto alla gestione dei rifiuti su registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto, al MUD, ed al deposito temporaneo. Tali adempimenti sono da intendersi estesi anche a tali tipologie di rifiuti che diventano, a tutti gli effetti, rifiuti speciali.

Le superfici dove si svolgono lavorazioni industriali non sono più soggette alla TARI.

La Circolare indica espressamente quali sono le superfici escluse dall’applicazione della TARI:

  • le superfici dedicate alle lavorazioni industriali
  • i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti

L’esclusione riguarda sia con la quota fissa che la quota variabile.

Quali aree restano soggette alla TARI?

Le altre aree delle imprese, come mense o uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse, che producono rifiuti urbani continuano a pagare la tariffa rifiuti in entrambe le due parti di cui è costituita: fissa e variabile.

Scelta del gestore a cui affidare i rifiuti urbani.

Le utenze non domestiche, e quindi anche le attività industriali, relativamente ai rifiuti urbani prodotti hanno la possibilità di

  • servirsi per la gestione dei rifiuti urbani del gestore del servizio pubblico, corrispondendo l’intera TARI;
  • rivolgersi ad operatori privati ed ottenere lo sgravio della parte variabile della TARI di fronte all’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio a recupero dei rifiuti. In tali casi però rimane impregiudicato il versamento della parte fissa della TARI che fa riferimento ai servizi generali indivisibili forniti dal gestore pubblico.

Da sottolineare che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico ha un vincolo di durata di almeno 5 anni e dovrà essere comunicata al Comune o al gestore del servizio rifiuti entro il 31 maggio di ogni anno con valenza dall’anno successivo.

Viene fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Leggi la Circolare del MiTe del 12 aprile 2021

Scadenze ambientali di aprile 2021

  • 20 aprileCONAI – Dichiarazione mensile/trimestrale 6.1, 6.2, 6.10
  • 30 aprileImpianti di recupero rifiuti in regime semplificato: scadenza per il versamento  alla Provincia competente del contributo annuale  di iscrizione al registro.
  • 30 aprileAlbo Nazionale Gestori Ambientali – scadenza pagamento diritti annuali di iscrizione (vuoi sapere come fare? contatta i nostri uffici)
  • 30 aprile – Trasmissione delle dichiarazioni PRTR 2021 (dati riferiti al 2020). Link per la compilazione

Norme pubblicate nel mese di marzo 2021

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021

DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime news.

Ecco le ultime disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative a chiarimenti su codici CER e su verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici.
Hai dubbi su questi argomenti? Scopri cosa possiamo fare per te!

Proroga del “Regime transitorio per i Responsabili tecnici”.

La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
In particolare prevede che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.

 

Attribuzione dei codici CER ai prodotti assorbenti per la persona

La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.

Imballaggi in bio-plastica: ecco il contributo ambientale.

Il Consorzio Biorepack – nuovo consorzio della filiera Conai –  ha definito il contributo ambientale sugli imballaggi costituiti in bio-polimeri che abbiano caratteristiche di compostabilità o biodegradabilità.

Cos’è il consorzio Biorepack?

Come già riportato in precedente articolo, Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è il nuovo consorzio per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma UNI EN 13432. Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Ricordiamo che devono iscriversi al nuovo consorzio Biorepack:

  • i fornitori (produttori/importatori) di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile
  • i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati

Cosa sono i biopolimeri?

I biopolimeri o bioplastiche sono polimeri ottenuti da processi industriali e che sono caratterizzati da una elevata biodegradabilità o da compostabilità.
Possono essere:

  • di origine sintetica come ad esempio i derivati da alcuni poliesteri, da alcune poliesteriammidi, da alcol polivinilico
  • di origine vegetale come l’amido e le miscele di amido, l’acido polilattico (PLA) derivato da zuccheri, la cellulosa o la lignina, i poliidrossialcanoati (PHA) e altri.

Cosa si intende per biodegradabile o compostabile?

Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata da parte di organismi accreditati, conforme alle norme europee armonizzate:

  • UNI EN 13432:2002 standard sulla certificazione di compostabilità degli imballaggi,
  • UNI EN 14995:2007  per i manufatti diversi dagli imballaggi.

Cosa succede dal 1 luglio?

Gli imballaggi ottenuti mediante impiego di polimeri aventi caratteristiche di biodegradabilità o compostabilità, conformi alle norme UNI EN sopra richiamate, avranno dal 1 luglio 2021 un loro contributo ambientale pari a € 294,00/ton.

Attualmente –  fino al 30 giugno 2021-  ad essi viene applicato il contributo ambientale Conai previsto per la fascia C della plastica, pari a € 660,00/ton.

 

Ogni altra informazione, nonchè la modulistica per l’iscrizione al Consorzio, è disponibile sui siti dedicati:

www.biorepack.org

ww.conai.org

Hai bisogno di aiuto sulle tematiche CONAI e Consorzi di Filiera?
I nostri consulenti sono disponibili! Contattaci.

Vi.Vi.Fir: come funziona il portale per la vidimazione dei formulari.

Abbiamo provato il funzionamento del portale online di vidimazione dei formulari di trasporto dei rifiuti.
Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto e come possiamo aiutarvi a prendere confidenza con il nuovo sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Conviene vidimare i formulari online?

Certo! La prima forma di risparmio è riferibile al tuo tempo: con questo metodo non dovrai più programmare uscite dalla tua sede di lavoro per recarti presso sportelli affrontando code e tempi di attesa.
Inoltre, eviterai le emissioni in atmosfera legate allo spostamento.

Cosa serve per accedere al portale?

Il sistema di vidimazione online è gratuito ed accessibile, previa autenticazione, a tutte le imprese ed enti che debbano fare uso di un formulario di trasporto dei rifiuti.
L’utente che vuole accedere deve essere in possesso di un sistema di autenticazione quale CNS o SPID intestati al titolare d’impresa o rappresentante dell’ente.
All’interno del portale possono poi essere inseriti dei delegati o sub-delegati (interni o esterni all’organizzazione) che possono provvedere alla vidimazione per conto dell’azienda/ente.

Come avviene la vidimazione dematerializzata?

Il sistema prevede due possibilità:

  • vidimazione online dei Fir attraverso portale
  • interoperabilità attraverso software gestionali già in dotazione all’azienda/ente

Come funziona la vidimazione online?

All’interno del portale, dopo aver effettuato le operazioni preliminari di configurazione (definizione dei soggetti che possono accedere e delle unità locali dell’azienda/ente che si vogliono inserire) si procede con la creazione di “blocchi virtuale di formulari“, funzione utile, ad esempio, per associare un gruppo di fir alla targa di un mezzo di trasporto rifiuti.

Come si presentano i Fir generati da Vi.Vi.Fir?

I Fir generati dal sistema e scaricabili in formato pdf si presentano esattamente uguali a quelli cartacei attualmente utilizzati e stampati dalle tipografie autorizzate conformi al D.M. 145/98.
Riportano sia in alto che in basso il codice univoco del formulario attribuito dal sistema, la data di vidimazione e la CCCIA di riferimento e  si distinguono per la presenza,  nel margine in basso a destra, di un QR-Code che consente la lettura del Fir con smartphone o altri dispositivi elettronici.

Attenzione: non sono variate le informazioni da inserire e le modalità di compilazione del Fir. La compilazione avverrà manualmente una volta stampati i Fir oppure attraverso propri gestionali in dotazione all’azienda/ente.

Quante sono le copie del formulario da stampare e utilizzare?

Il formulario deve essere stampato in due copie:

  • una resta al produttore del rifiuto
  • l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto fino all’impianto di destinazione, ove il Fir viene conservato.

Gli altri soggetti coinvolti nella transazione (trasportatore, intermediario) devono dotarsi di una fotocopia del Fir completato in tutte le sue parti.

Cos’è la funzione “verifica”?

Nella homepage del portale Vi.Vi.Fir è presente la voce del menu “verifica”, pubblica e quindi accessibile a chiunque senza registrazione, che consente a chiunque di visualizzare le informazioni riferite alla vidimazione di un Fir avendo a disposizione il numero univoco dello stesso.

Tutto chiaro?
Se sei in difficoltà, affidati ai nostri consulenti per questo o altri temi: saranno in grado di aiutarti a risolvere i tuoi dubbi in tema di rifiuti, registrazione e formulari di trasporto.

Questo il sito per la vidimazione telematica dei formulari: vivifir.ecocamere.it

Norme pubblicate nel mese di febbraio

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

 

GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2021
Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e altro.

Nel mese di febbraio l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato tre circolari.

  • Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021 – che reca una errata corrige all’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020 – “Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016”.

 

 

  • Circolare n, 3 del 11 febbraio 2021 – con la quale sono stati prorogati i termini di validità delle iscrizioni all’ANGA a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria. Pertanto, ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
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