Altre scadenze prorogate a causa emergenza COVID-19:
Nel D. L. Rilancio è prevista la riduzione della soglia a 100 dipendenti per l’obbligo di nomina del mobility manager aziendale e di redazione del piano di mobilità casa-lavoro.
Le aziende devono essere situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o comunque in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti
La figura del mobility manager è stata introdotta nel nostro ordinamento nel 1998 con lo scopo di gestire i flussi di spostamenti dei dipendenti nelle tratte casa-lavoro-casa e contribuire così al contenimento e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.
L’obbligo di nomina era previsto fino al 2019 per gli enti pubblici con più di 300 dipendenti e per le realtà produttive con almeno 800 unità di personale, e solamente in alcuni comuni identificati come a rischio inquinamento atmosferico.
Il compito principale di questa figura professionale è di studiare ed adottare nella realtà aziendale o nell’ente pubblico un Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL).
Il piano deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso al Comune di collocazione entro i successivi 15 giorni.
Si tratta di uno strumento di pianificazione per la razionalizzazione degli spostamenti del personale finalizzato a migliorare la raggiungibilità dei luoghi di lavoro e ottimizzare gli spostamenti dei propri dipendenti.
Con il recente Decreto Rilancio, la sua adozione obbligatoria è stata estesa a tutte le società con 100 o più dipendenti localizzati in comuni, capoluoghi di provincia e regione e città metropolitane con popolazione superiore a 50 mila abitanti.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 27 maggio 2021 e, in fase di prima applicazione, le aziende devono adottare il PSCL entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore: entro il 23 novembre 2021.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 12 maggio 2021
Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager.
E’ in scadenza il 16 giugno la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende.
Il MUD deve essere presentato alla CCIAA competente per territorio, attraverso le modalità messe a disposizione dalle società camerali (software per la compilazione e sito del MUD telematico).
Ricordiamo che in caso di ritardata presentazione avvenuta entro il termine di 60 giorni, è prevista l’irrogazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00; oltre tale termine la sanzione per la mancata o ritardata presentazione risulta da € 2.000,00 a € 10.000,00.
Per approfondire chi sono i soggetti obbligati e come Novatech può aiutarti in questa importante scadenza, non esitare a contattare i nostri uffici.
A causa del protrarsi dell’emergenze epidemiologica legata da COVID-19, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali con nuova circolare del 6 maggio 2021, è ulteriormente intervento sulla proroga di validità dei provvedimenti di iscrizione all’Albo stesso.
Dato il differimento dello stato di emergenza (con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52) al 31 luglio 2021, ne consegue che i provvedimenti di iscrizione all’Albo in scadenza nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2021 conservano validità per ulteriori 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza. Pertanto rimangono validi fino al 29 ottobre 2021.
Resta ferma la validità ed efficacia dei provvedimenti di rinnovo deliberati nel suddetto periodo.
Leggi la circolare 6 maggio 2021
Hai dubbi su qualche pratica o aspetto che regola l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Visita le pagine dei nostri servizi dedicati e contatta i nostri esperti
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Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2021 per gli operatori del settore dei pneumatici:
Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 febbraio 2021
Criteri e modalita’ di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.
LEGGE 22 aprile 2021, n. 53
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116. Chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI di cui all’art. 1 commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 5 del 02 aprile 2021 “Applicazione articolo 9 comma 2 decreto 3 giugno 2014 n. 120”
Se ne parla già da un po’ di tempo, ed ora il tempo inizia a stringere: i prodotti di plastica monouso avranno dura vita a seguito degli ultimi sviluppi della normativa europea.
Com’è noto, una delle principali fonti di inquinamento dell’ambiente acquatico è costituita dai rifiuti di prodotti di plastica monouso.
La UE, con la Direttiva 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, approvata a maggio 2019, intende porre un forte freno a questa tendenza vietando o limitando l’immissione in commercio di numerosi articoli “single use” costituiti di plastica in modo da ridurne l’incidenza sull’ambiente e sulla salute delle specie acquatiche e umana.
Quali sono i prodotti “single use” che saranno vietati o limitati?
Nell’individuare quali prodotti limitare o vietare la UE ha fatto riferimento ai 10 articoli maggiormente rinvenuti sulle spiagge europee:
I polimeri naturali ammessi.
La Direttiva SUP prevede che gli unici polimeri esclusi dal divieto sono quelli naturali non modificati chimicamente. Bioplastiche e plastiche vegetali – siano esse derivate da fonti rinnovabili (totalmente o parzialmente) o da quelle petrolchimiche – rientrano tra i polimeri modificati chimicamente e quindi fra i materiali vietati.
Saranno ammessi quindi prodotti costituiti di naturali completamente organici quali fibre di canna da zucchero, bambù, canapa, cellulosa, riso, caucciù e cocco non modificate chimicamente.
Da notare che le bottiglie di plastica ed i bicchieri non compaiono nell’elenco di oggetti vietati.
Rispetto alle bottiglie di plastica la loro esclusione è giustificata dalla volontà di valorizzare la riciclabilità del PET di cui sono costituite. La Direttiva introduce, infatti, l’obiettivo di raccolta e riciclo del 77% al 2025 e del 90% al 2029 dei contenitore in PET per bevande.
Invece per le tazze e bicchieri per bevande calde e fredde viene lasciato ai paesi membri, in fase di recepimento, la facoltà di decidere che tipo di azioni intraprendere.
DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
E’ il tema del momento: la transizione ecologica nella quale si dovrà impegnare il nostro Paese per poter accedere ai fondi del Recovery Fund, lo strumento di aiuti dell’Unione Europea per rilanciare gli stati membri dopo la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.
Per accedere ai fondi del programma Next Generation EU, è necessario che sia formulato da ciascuno stato membro un Piano nazionale di ripresa e resilienza in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.
La transizione ecologica è quel processo di innovazione tecnologica che coinvolge aziende e persone, che non tiene conto solo dei profitti economici, ma mette in primo piano il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale.
Richiede una trasformazione radicale nel sistema produttivo, nella produzione di energia e nello stile di vita delle persone verso un modello sostenibile che sia in grado di arrecare meno danno possibile all’ambiente.
Ecco allora che si è resa necessaria la trasformazione del dicastero del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel rinnovato Ministero della Transizione Ecologica (MiTE).
Al nuovo ministero sono sono state altresì attribuite funzioni in materia energetica, precedentemente assegnate al ministero dello sviluppo economico.
Con il medesimo decreto è stato anche ridenominato il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ed è stato istituito il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE).
Il CITE è il comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in sua vece, dal Ministro per la Transizione Ecologica ed è composto da 5 Ministri: Sud, Transizione Ecologica, Economia, Sviluppo Economico, Infrastrutture con il compito di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del dl, il Piano per la Transizione Ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico, risorse idriche e infrastrutture collegate, qualità dell’ aria, economia circolare.
Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il cronoprogramma, nonchè le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.
Testo del D.L. 1 marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 51 del 1° marzo 2021) coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».