Anche quest’anno il Ministero dell’Ambiente non sta mancando di riservare sorprese che destano sbigottimento e confusione in materia di MUD, la denuncia annuale dei rifiuti che tradizionalmente deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.
Proviamo a ricapitolare l’attuale stato dell’arte all’indomani delle proroghe contenute nei più recenti provvedimenti in tema di MUD e di SISTRI (D.M. 12 novembre 2011, D.P.C.M. 23 dicembre 2011 e D.L. 29 dicembre 2011, n. 216).
A – Soggetti obbligati alla presentazione del MUD (dati 2011), con modello cartaceo contenuto nel D.P.C.M. 23 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012:
B – Soggetti obbligati alla dichiarazione Sistri (dati 2011), attraverso il portale del SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica (non ancora attiva), entro il 30 aprile 2012:
C – Soggetti esonerati dalla dichiarazione:
Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione, in quanto non previsto da disposizioni legislative:
Da quanto sopra si evince che i produttori iniziali di rifiuti speciali soggetti all’obbligo di dichiarazione (punto B) devono espletare questo adempimento solo attraverso il SISTRI con l’utilizzo della procedura informatica che attualmente non è ancora disponibile. Infatti, il D.P.C.M., pubblicato in data 23 dicembre 2011, non contiene traccia delle schede cartacee relative al MUD per i produttori di rifiuti.
Questa situazione potrebbe ulteriormente cambiare nei prossimi mesi, quindi restiamo in attesa di sapere cosa accadrà.
Sono stati approvati in data 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008.
Si tratta di due provvedimenti distinti, l’uno disciplinante la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l’altro la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi.
I corsi obbligatori, pertanto, coinvolgeranno tutti questi soggetti e dovranno essere svolti entro i termini fissati dagli Accordi che spaziano dai 12 ai 18 mesi a seconda dei destinatari.
Il monte ore previsto varia da un minimo di 8 ore fino ad arrivare alle 24 ore a secondo del livello di rischio che riveste l’azienda sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 (basso, medio, alto) e della qualifica che riveste il destinatario.
Leggi:
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2011, n. 216
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (c.d. Decreto” Milleproroghe”)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2012
LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010.
DECRETO 10 novembre 2011, n. 219
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti (SISTRI).
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
DECRETO 20 gennaio 2012
Differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalita’ di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’. (decreto sulle liberalizzazioni).
DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (Regione Campania)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 9 del 27/01/2012
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2413 del 29 dicembre 2011
Soppressione delle Autorità d’ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, nonché delle Autorità d’ambito territoriale ottimale istituite ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3. Disciplina transitoria in materia di erogazione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani nelle more dell’esercizio della delega prevista dall’art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 concernente la soppressione delle Autorità d’ambito. Nomina di Commissari regionali. Revoca della DGRV n. 343 del 29 marzo 2011, della DGRV n. 421 del 12 aprile 2011 e della DGRV n. 2157 del 13 dicembre 2011.
Come già annunciato (leggi la notizia), con Decreto Legge n. 216/2011 di fine anno (si tratta del cosiddetto decreto “milleproroghe”) è stata fissata un’ulteriore proroga del termine di avvio obbligatorio delle procedure del SISTRI al 2 aprile 2012.
In questi giorni è stato inserito nella legge di conversione del decreto milleproroghe un emendamento contenente un ulteriore rinvio di tale data al 30 giugno 2012.
Questa data coinvolgerebbe tutte le categorie di operatori compresi i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).
Il provvedimento è passato al vaglio della Camera in questi giorni ed è ora all’esame del Senato.
In caso di ufficializzazione delle proroga ne daremo pronta notizia.
Ricordiamo che la scadenza per il versamento dei diritti annuali di iscrizione al SISTRI per l’anno in corso è il 30 aprile 2012.
In tal senso il D.M. 18/02/2011 n. 52, art.7, comma 3: “Il contributo si riferisce all’anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell’iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell’anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all’anno precedente in modo da incidere sull’importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all’anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI”
Il versamento del contributo annuale è dovuto, quindi, da parte di tutti i soggetti iscritti al SISTRI indipendentemente dalla data di avvio dell’utilizzo obbligatorio del SISTRI (al momento fissata per il 2 aprile 2012 ma che potrebbe nuovamente slittare in sede di conversione del D.L. – leggi la notizia)
Rendiamo noto che la Confindustria ha avanzato richiesta al Ministero dell’Ambiente e al SISTRI affinchè il contributo per l’anno 2012 non debba essere pagato da nessun soggetto iscritto in considerazione dei contributi già versati negli scorsi anni a fronte della inoperatività del sistema SISTRI.
È, inoltre, stata avanzata richiesta di revisione in diminuzione degli importi dovuti per gli anni successivi.
Daremo opportuna diffusione di ogni eventuale novità in merito.
L’art. 155 del Decreto Legislativo 152/2006 prevede per gli scarichi industriali che la tariffa del servizio di fognatura e depurazione sia determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate.
I titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue provenienti da stabilimenti produttivi devono, quindi, effettuare una denuncia annuale delle acque emunte e scaricate .
– Per l’approvvigionamento di acque: devono denunciare i quantitativi prelevati da fonte diversa da acquedotto (ad es. da pozzo);
– Per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura: devono essere dichiarati i quantitativi scaricati di acque reflue industriali (da qualsiasi fonte di approvvigionamento); se scaricate acque assimilate alle domestiche vanno dichiarate solo se la fonte di approvvigionamento è autonoma (ad es. provenienti da pozzi ecc.).
Sono, inoltre, richiesti anche dati relativi alla qualità delle acque (di solito COD e Solidi Sospesi Totali).
Circa le modalità per l’effettuazione della dichiarazione si invita a contattare il Comune di riferimento o la relativa società di servizi operante nel settore del servizio idrico.
Il termine ultimo per la presentazione è il 31 gennaio 2012.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Scadenze periodiche CONAI
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – dichiarazione e versamento:
> Gazzetta Ufficiale
G.U. n. 298 del 23/12/2011
DECRETO 12 NOVEMBRE 2011
Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».
G.U. n. 284 del 6/12/2011 – S.O. n. 251
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici.
> Bollettino Ufficiale Regione Veneto
Bur n. 97 del 23/12/2011
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2157 del 13 dicembre 2011
“Soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale istituite ai sensi della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”. Disciplina transitoria in materia di erogazione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani e nelle more dell’esercizio della delega prevista dall’art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010, n. 42 concernente la soppressione delle AATO. Nomina di Commissari regionali. Revoca della DGRV n. 343 del 29 marzo 2011 e della DGRV n. 421 del 12 aprile 20112
Riassumiamo di seguito quanto riportato sul sito di CONAI in merito alle principali novità per l’anno 2012:
1. Riduzione dei contributi ambientali per gli imballaggi in alluminio, carta e plastica e sulle procedure semplificate/forfetizzate di dichiarazione di imballaggi a partire dal 1° gennaio 2012:
– Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio da 52,00 a 45,00 Euro/ton;
– Contributo Ambientale sugli imballaggi in carta da 22,00 a 14,00 Euro/ton;
– Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica da 140,00 a 120,00 Euro/ton;
– Contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci da 48,00 a 40,00 Euro/ton;
– aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,13% a0,10% e dei prodotti non alimentari imballati da 0,07% a 0,05%;
– Contributi forfetari per le etichette, ridotti per tutte le fasce di fatturato.
2. Novità riguardanti la procedura per le stoviglie monouso in plastica
A partire dal 1° luglio 2012, i produttori/importatori applicano il Contributo Ambientale Conai nella misura ordinaria del 100% sulle stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) destinate ai circuiti HORECA, Distribuzione Automatica (vending) e grossisti. Questi ultimi potranno richiedere il rimborso a Conai nel caso di successive cessioni delle stesse stoviglie a soggetti non tenuti al pagamento del Contributo Ambientale Conai.
Nel contempo, è confermata l’esenzione dal pagamento del Contributo Ambientale Conai per le imprese distributrici al dettaglio e per i loro centri di approvvigionamento, per le confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.
3. Aziende estere
Ferma restando la facoltà di partecipazione al Conai, per le imprese estere:
• la quota di partecipazione è sempre pari al solo importo fisso di Euro 5,16;
• la documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni, anche in copia conforme;
• aventi sede fuori dal territorio dell’Unione Europea e che non abbiano in Italia una sede secondaria con rappresentanza stabile, è previsto il rilascio di idonee garanzie per il contributo ambientale presumibilmente dovuto nell’anno.
Per ogni ulteriore informazione: www.conai.org
numero verde CONAI 800337799