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SISTRI: nuove guide con semplificazioni

Sono state pubblicate sul sito www.sistri.it nuove versioni delle guide destinate agli operatori coinvolti nel Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Le guide contengono, in premessa, un riepilogo delle seguenti innovazioni e semplificazioni introdotte:

PER IL PRODUTTORE:
– Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
– Possibilità di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
– Possibilità di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;

PER IL TRASPORTATORE:
– Possibilità di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 10 giorni dal trasporto;
– Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
– Possibilità di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);

PER IL DESTINATARIO:
– Possibilità di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;

PER L’INTERMEDIARIO:
– Possibilità  di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;

In particolare sono disponibili:

– guida rapida produttori
– guida rapida trasportatori
– guida rapida recuperatori-smaltitori
– guida rapida intermediari

Inoltre, sono stati pubblicati anche i seguenti “casi d’uso” contenenti casistiche più dettagliate per alcuni dei soggetti coinvolti:

– caso d’uso: microraccolta
– caso d’uso: gestione arrivi
– caso d’uso: trasporto intermodale
– caso d’uso: trasporto transfrontaliero

Si ricorda che l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato per il 9 febbraio 2012, salvo per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

 

 

Trasporto rifiuti conto proprio: entro dicembre l’aggiornamento

Come già segnalato da Novatech Srl nei mesi scorsi (leggi l’articolo), le aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il trasporto conto proprio dei rifiuti in data antecedente il 14 aprile 2008 devono provvedere all’aggiornamento della loro iscrizione.

Infatti, a seguito delle modifiche introdotte al testo unico ambientale  dal D. Lgs. n. 205/2010 tali iscrizioni devono essere uniformate a quanto previsto per le iscrizioni avvenute in data successiva al 14 aprile 2008 recando l’indicazione dei codici CER trasportabili e delle targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti.

Le imprese che ricadono in tale obbligo devono ottemperare presentando domanda di aggiornamento della loro iscrizione entro il 25 dicembre 2011, pena la decadenza della loro iscrizione all’Albo e quindi la conseguente impossibilità di trasportare rifiuti.

Per ogni informazione in merito e per la presentazione della pratica di aggiornamento contattaci.

 

I test ministeriali sul SISTRI.

Tutto regolare secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Ambiente sul fronte dello svolgimento dei test di funzionalità del SISTRI. Associazioni sul piede di guerra per  le ennesime richieste inascoltate dal Ministero.

Così come previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che  ha reintrodotto il SISTRI , devono essere effettuati dei test per garantire l’efficienza del funzionamento del sistema con l’ausilio delle categorie interessate.

Sul sito del Ministero è apparso il 12 ottobre il seguente comunicato:

Non hanno alcun fondamento le affermazioni secondo le quali sono fermi i test sulla funzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi (SISTRI). Non vi è alcun “impasse” ed i test proseguono per concludersi, come previsto dalla legge, entro il 15 dicembre. Come emerso nella riunione di ieri del Comitato di Vigilanza e Controllo sul Sistri (del quale fanno parte le categorie interessate ed il Ministero del’Ambiente), dal 24 ottobre in poi si svolgeranno 4 test su specifici aspetti, entro il 10 novembre un grande test con le aziende con oltre 50 dipendenti cui ne seguirà, entro novembre, un altro per le aziende da 11 a 50 dipendenti. L’obiettivo di testare, entro il termine fissato, tutti gli utenti Sistri per i quali il sistema entrerà in funzione in febbraio. Naturalmente è prevista la individuazione di eventuali correttivi ove si rendessero necessari in base agli esiti delle sperimentazioni.” (12/10/2011)

Il 25 ottobre l’associazione delle imprese di trasporto rifiuti Asstri, aderente a Conftrasporto, ha reso noto il  “boicottaggio” ai test Sistri attraverso la mancata partecipazione dei propri aderenti al nuovo ciclo di prove, a causa del mancato accoglimento da parte del Ministero dell’Ambiente delle richieste di semplificazione presentate.

Direttiva RAEE: in attesa di restyling

E’ attesa per i prossimi mesi la pubblicazione di una nuova versione della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) che prevede delle misure più severe in merito al contrasto allo smaltimento illegale dei RAEE e obiettivi più elevati del livello di raccolta delle AEE giunte a fine vita.

Com’è noto la direttiva RAEE prevede la gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche garantendo un sistema di raccolta capillare attraverso i distributori e il loro avvio a processi di  recupero delle sostanze contenute.

Attualmente l’obiettivo forfetario previsto dalla normativa vigente prevede un quantitativo annuo di 4 kg pro-capite di RAEE raccolti e gestiti.

Tra gli obiettivi rivisti che la nuova Direttiva si propone c’è il raggiungimento della percentuale dell’85 % della raccolta dei rifiuti elettronici realmente prodotti entro il 2016. Anche il Consiglio Ue sostiene un obiettivo del 65%, ma basato sui beni messi in vendita e da realizzare progressivamente nella maggior parte dei Paesi Ue entro il 2020 e in altri Paesi entro il 2022.

 

SISTRI: una class action dalle associazioni di categoria

Finalmente le associazioni di categoria fanno sentire la loro voce in merito alla questione SISTRI.

Con una conferenza stampa indetta nei giorni scorsi, la Confcommercio ha dichiarato la propria intenzione di agire per vie legali dando vita ad un’azione risarcitoria collettiva nei confronti del Ministero dell’Ambiente per ottenere la restituzione dei contributi pagati nei due anni di mancato funzionamento del SISTRI.

Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia di Confcommercio, Luigi Bianchi, ha dichiarato che, “le spese stimate sopportate dal mondo imprenditoriale per l’avvio del Sistri, unicamente riferite ai contributi versati, in un periodo, tra l’altro, di forte crisi economica e congiunturale, ammontano, secondo fonti ufficiali del Ministero dell’Ambiente, a oltre 70 milioni di euro a fronte di 325mila imprese iscritte. Per fare un esempio diretto dell’impatto economico, basti pensare che un trasportatore di medie dimensioni ha dovuto sostenere costi pari a 35.000 euro nei due anni di avvio del sistema tra contributi versati, costi per montaggio black box e danno stimato per il fermo automezzi”.

Con l’azione giudiziaria, viene chiesta la restituzione delle quote versate negli ultimi due anni e i maggior oneri sostenuti dalle imprese. In totale, a fronte di 325.000 imprese iscritte al Sistri, la cifra totale è stimata in «non meno di 150 milioni», 70 per i contributi e circa 80 per i costi a carico delle imprese

 

Per saperne di più: www.confcommercio.it

 

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2011

> Gazzetta Ufficiale

G.U. n. 231 del 4-10-2011 

Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 162

Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche’ modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.

 

> Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Bur n. 77 del 14/10/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1540 del 27 settembre 2011

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Bur n. 76 del 11/10/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1539 del 27 settembre 2011

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”. Disposizioni applicative.

Bur n. 75 del 07/10/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1538 del 27 settembre 2011

“Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995 n. 549. Tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2011”. Approvazione dei criteri di riparto e delle linee guida per l’utilizzo delle somme disponibili, Lr 3/2000, art. 48, comma 3. Dgr n. 86/CR del 3 agosto 2011
Bur n. 74 del 04/10/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 del 20 settembre 2011

“Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera”. Misure finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici. Incentivi finalizzati all’attuazione del car-pooling.

Scadenze ambientali di novembre 2011

> 9-12 novembre – Ecomondo (Rimini) – programma degli eventi su www.ecomondo.com

> 7-13 novembre 2011 – Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011 (informazioni su  www.unescodess.it )

> 20 novembre – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

> 19-27 novembre – Settimana Europea per la Riduzione dei rifiuti – programma degli eventi su www.ecodallecitta.it/menorifiuti

Emissioni in atmosfera: obbligo di rinnovo autorizzazioni.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06 sono state stabilite delle disposizioni transitorie al fine di consentire ai gestori degli stabilimenti  di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni del testo Unico Ambientale in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L’art. 281 prevede una calendarizzazione di tali obblighi di adeguamento da parte degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

In particolare:

– Art. 281 comma 1: i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del vecchio D.P.R. n. 203/88 (salvo quelli dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini indicati dalla norma stessa (vedi tabella sotto)

Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (*)

Data di rilascio autorizzazione vigente

Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento

  • Art. 12 mai autorizzati
  • Art. 15 a) mai autorizzati ai sensi dell’art. 12

qualsiasi

entro il 31/12/2011

  • Art. 12 autorizzati
  • Art. 12 + art. 15 a) e/o art. 15 b)
  • Art. 6
  • Art .15 b)
  • Art. 6 + art. 15 a) e/o art. 15 b)

dal 01/07/1988 al 31/12/1999

dal 01/01/2012 al 31/12/2013

dal 01/01/2000 al 28/04/2006

dal 01/01/2014 al 31/12/2015

(*) LEGENDA:
– art 12:
autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1 luglio 1988
– art 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti
– art 15 a) e 15 b):  autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti

 

Non sono sottoposti alla procedura del comma 1 e quindi NON devono presentare domanda di aggiornamento dell’autorizzazione i seguenti stabilimenti:

–          soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( titolo II del D Lgs n. 152/06)
–          che hanno aderito ad una autorizzazione di carattere generale
–          che sono sottoposti ad una modifica sostanziale prima del termine previsto per il rinnovo in quanto l’autorità emette la nuova autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
–          la cui autorizzazione è comunque stata predisposta/rinnovata ai sensi del D. Lgs. n. 152/06

 

–  Art 281 comma 3: riguarda i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 ma non erano soggetti alla previgente normativa sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88) e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D. Lgs. n .152/06).
Questi si devono adeguare alle disposizioni del titolo I entro il 1/9/2013 o nel termine più breve eventualmente stabilito dall’autorizzazione.
Se soggetti ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.

Rientrano in questa ipotesi a titolo esemplificativo:

–          Gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW
–          Le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
–          Le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque

Le conseguenze della mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati sono pesanti (pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro), in quanto gli stabilimenti risulterebbero in esercizio senza autorizzazione

Si segnala in proposito  che la Provincia di Padova ha pubblicato un documento contenente le “Linee guida per l’aggiornamento/adeguamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.

Novatech S.r.l. è in grado di assistere le aziende nella pratica di aggiornamento/adeguamento.

Contatti:
049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

 

 

 

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