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Dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra entro il 31 maggio.

Dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra entro il 31 maggio.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio, il  Ministero dell’Ambiente pubblica il formato ufficiale per la comunicazione.

La denuncia deve riportare le  quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio.

Si precisa, tuttavia, che i dati da dichiarare devono essere tratti dal registro delle apparecchiature e degli impianti, il cui modello è stato ufficializzato molto di recente (Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013); pertanto, per la dichiarazione di quest’anno non sono disponibili i dati delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nel 2012.

Ciò considerato il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione, con scadenza 31 maggio, dovrà riportare tutti i dati previsti nelle prime tre sezioni del modello ufficiale e in particolare quelli relativi:

  • sezione 1: dati identificativi dell’operatore e del luogo ove è installata l’apparecchiatura o l’impianto;
  • sezione 2: riferimenti della persona responsabile se diversa dall’operatore;
  • sezione 3: tipo e numero di apparecchiature o sistemi antincendio presenti nel luogo riportato nella sezione 1.

Nelle istruzioni di compilazione viene declinata in maniera piuttosto completa la definizione di operatore:

“il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).”

Per i contenuti della dichiarazione si rinvia alla consultazione dei seguenti allegati:

modello di dichiarazione
istruzioni per la compilazione della dichiarazione
registro delle apparecchiature
registro del sistema antincendio

Per la procedura online di presentazione della dichiarazione:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Si consiglia di consultare anche:

sito del Ministero dell’Ambiente

sito dell’ISPRA

 

Articolo pubblicato il 23 Maggio 2013

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