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Albo Gestori Ambientali: cancellazione trasporto conto proprio

Come in più occasioni già preannunciato, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha comunicato con Circolare n. 1461 del 16/12/2011 che provvederà alla cancellazione d’ufficio  dall’Albo stesso delle imprese esercenti il trasporto conto proprio di rifiuti (ai sensi dell’art 212 co. 8 del D. Lgs. n. 152/06) iscritte entro il 14 aprile 2008 ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, che non hanno provveduto a presentare la domanda di aggiornamento dell’iscrizione entro il 27 dicembre 2011.

In allegato la circolare n. 1461 del 16/12/2011

 

 

SISTRI: ulteriore aggiornamento guide

Segnaliamo che in data 22 dicembre 2011 sono state pubblicate sul sito del SISTRI le versioni ulteriormente aggiornate delle seguenti guide e casi d’uso contenenti ulteriori semplificazioni delle procedure:

 

SISTRI e MUD di fine anno

In questi pochi giorni trascorsi dalla nomina del nuovo esecutivo che ha portato al vertice del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare  il dott. Corrado Clini, già noto funzionario direttore del MATTM, il mondo dei rifiuti è in trepidante attesa di sapere cosa accadrà del Sistri e della prevista data di avvio: il 9 febbraio 2012.

In questi giorni sono apparse sul sito del Sistri alcune nuove linee guida sintetiche che preannunciano numerose semplificazioni alle precedenti procedure operative.

Entro il 15 dicembre dovrebbe venire alla luce il decreto contenente le preannunciate regole per distinguere tra i rifiuti pericolosi esenti da “particolare criticità ambientale” che dovrebbero  essere assoggettati, a livello di SISTRI, agli obblighi previsti per i rifiuti non pericolosi.

Si auspica, inoltre,  che il previsto decreto faccia chiarezza in merito alla scadenza ancora in vigore relativa all’obbligo di presentazione del MUD entro il 31 dicembre 2011.

Tale obbligo è un residuo del decreto che prevedeva l’entrata in funzione del SISTRI al 1 giugno 2011 (poi notoriamente rinviata) e che sanciva l’obbligo di dichiarare i dati relativi ai rifiuti prodotti e gestiti dal 1 gennaio al 31 maggio 2011.

È chiaro a chiunque che questa previsione non ha ragione di sopravvivere: una raccolta dati relativa ai primi cinque mesi dell’anno non avrebbe alcuna utilità. Viceversa se il periodo di riferimento dovesse essere l’intero anno, come sarebbe possibile dichiarare tutte le movimentazione eseguite fino al 31 dicembre entro il 31 dicembre stesso?

Ci auguriamo che il neo Ministro, sicuramente edotto della questione, ponga rimedio a questa pasticcio normativo e rimetta ordine su queste ed altre spinosissime questioni sulle quali i predecessori hanno creato non poca confusione ed incertezza del diritto.

Di fronte al quadro di incertezza sopra delineato non possiamo che suggerire ai nostri utenti e clienti di attendere i necessari chiarimenti Ministeriali augurando a noi stessi di non dover trascorrere gli ultimi giorni di quest’anno alle prese con un MUD che sarebbe un vero controsenso.

Scadenze ambientali di dicembre 2011

  • 20 dicembre – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 dicembre – Emissioni in atmosfera: scadenza obbligo di aggiornamento autorizzazione (approfondisci)

Norme pubblicate nel mese di novembre 2011

> Gazzetta Ufficiale

G.U. n. 259 del 7/11/2011
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 26 ottobre 2011

G.U. n. 265 del 14/11/2011
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

G.U. n. 266 del 15/11/2011
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. (11G0223)


Regolamento CLP: sanzioni in vigore dal 30 novembre 2011

Con il regolamento 1272/2008/Ce in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, l’Ue ha adattato il sistema comunitario di classificazione al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Ghs).

Con  D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”  –  pubblicato in G.U. il 15 novembre 2011, n. 266, con entrata in vigore il 30 novembre 2011,  l’Italia ha fissato l’entità delle  sanzioni amministrative pecuniarie da applicare con riferimento alle violano delle disposizioni comunitarie (da un minimo di 3mila a un massimo di 90mila euro); è escluso dalle previsioni il pagamento in misura ridotta.

In caso di sperimentazione su esseri umani sono previste anche le sanzioni penali dell’arresto o l’ammenda fino a 150mila euro.

I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.

La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.

Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.

Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul  meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.

Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO

SANZIONE PECUNIARIA 

INQUINAMENTO DELLE  ACQUE, DEL  SUOLO, DEL SOTTOSUOLO

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

RIFIUTI

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività illecita di miscelazione di rifiuti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti

da 300 a 500 quote

(da Euro 77.400 ad Euro 774.500)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi

da 400 a 800 quote

(da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI

Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE

Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Pulizia reti fognarie: nota del Ministero dei Trasporti

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per il trasporto di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Vi si afferma che tale trasporto deve essere eseguito con veicoli iscritti all’albo autotrasportatori per il trasporto di cose conto terzi qualora il committente del trasporto  sia diverso dal soggetto che effettua il trasporto stesso.

Resta necessaria l’iscrizione anche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

Leggi la nota del Ministero

SISTRI: nuove guide con semplificazioni

Sono state pubblicate sul sito www.sistri.it nuove versioni delle guide destinate agli operatori coinvolti nel Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Le guide contengono, in premessa, un riepilogo delle seguenti innovazioni e semplificazioni introdotte:

PER IL PRODUTTORE:
– Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
– Possibilità di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
– Possibilità di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;

PER IL TRASPORTATORE:
– Possibilità di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 10 giorni dal trasporto;
– Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
– Possibilità di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);

PER IL DESTINATARIO:
– Possibilità di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;

PER L’INTERMEDIARIO:
– Possibilità  di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;

In particolare sono disponibili:

– guida rapida produttori
– guida rapida trasportatori
– guida rapida recuperatori-smaltitori
– guida rapida intermediari

Inoltre, sono stati pubblicati anche i seguenti “casi d’uso” contenenti casistiche più dettagliate per alcuni dei soggetti coinvolti:

– caso d’uso: microraccolta
– caso d’uso: gestione arrivi
– caso d’uso: trasporto intermodale
– caso d’uso: trasporto transfrontaliero

Si ricorda che l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato per il 9 febbraio 2012, salvo per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

 

 

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