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Trasporto conto proprio con autorizzazione conto terzi

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.

Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).

L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.

Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):

“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”

 

 

Scadenze ambientali di dicembre

Scadenze di DICEMBRE 2012

  • 7 dicembre – Scadenza obbligo di presentazione piano di adeguamento al Piano territoriale Acque Regione Veneto (leggi articolo)
  • 20 dicembre –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) www.conai.org

Norme pubblicate nel mese di novembre 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 274 del 23-11-2012 

DELIBERA 13 novembre 2012
Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).

  • GU n. 264 del 12-11-2012
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012.

  •  GU n. 271 del 20-11-2012

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 novembre 2012

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  •  GUUE n. 326/3 del 24-11-2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

  •   GUUE n. 314/5 del 14-11-2012

REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Rapporto sul riciclo in Italia nel 2012

L’Italia del Riciclo 2012 è il rapporto realizzato da FISE UNIRE e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sull’andamento del settore del riciclo dei rifiuti in Italia che verrà presentato mercoledì 5 Dicembre, presso la Sala delle conferenze di Piazza Montecitorio.

Attraverso l’analisi del contesto nazionale ed internazionale, svolta sulla base degli ultimi documenti e studi pubblicati, esso individua le dinamiche europee ed internazionali dei sistemi e dei mercati dei materiali riciclati, nonchè le tendenze in atto nel nostro Paese.

Per informazioni Fondazionesvilupposostenibile

Novatech si certifica ICIM

Si comunica che Novatech Srl, a partire dal 17/11/2012,  ha trasferito i propri certificati qualità e ambiente all’ente di certificazione ICIM SpA.

Nella pagina “Certificazioni” sono reperibili i certificati aggiornati ISO 9001 e ISO 14001.

 

 

Il SISTRI ricorda…

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa apparso sul sito di SISTRI per ricordare che  per l’anno 2012 il pagamento dei contributi è sospeso.

Comunicato relativo alla sospensione del pagamento per il contributo SISTRI anno 2012

Il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.

Pertanto sono vigenti le disposizioni recate dalla citata legge di conversione.

21 novembre 2012

www.sistri.it 

Schede dati di sicurezza: dal 1 dicembre obbligatorio l’adeguamento.

A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.

La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:

  1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
  2. Identificazione dei pericoli;
  3. Composizione/informazioni sugli ingredienti;
  4. Misure di primo soccorso;
  5. Misure antincendio;
  6. Misure in caso di rilascio accidentale;
  7. Manipolazione e immagazzinamento;
  8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale;
  9. Proprietà fisiche e chimiche;
  10. Stabilità e reattività;
  11. Informazioni tossicologiche;
  12. Informazioni ecologiche;
  13. Considerazioni sullo smaltimento;
  14. Informazioni sul trasporto;
  15. Informazioni sulla regolamentazione;
  16. Altre informazioni.
Le prescrizioni relative alle schede dati di sicurezza sono previste dall’art. 31 del Reg. UE 1907/2006 (Reach).
Le sanzioni, previste dal D. Lgs. 186/2011, per la fornitura di una scheda dati di sicurezza non conforme agli obblighi previsti dall’art. 31 paragrafi 1, 3, 8 e 9 sono comprese tra 10.000,00 e 60.000,00 euro.

Regolamento 453/2010

Sostanze: obbligo di classificare, etichettare e imballare secondo il CLP

A partire dal 1 dicembre 2012 tutte le sostanze dovranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP.

Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea  il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà  le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).

Le sostanze immesse nel mercato con i vecchi imballaggi ed etichette dovranno essere reimballate e rietichettate.

L’etichetta di una sostanza classificata come pericolosa deve contenere i seguenti elementi:

  • nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore;
  • la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione dal pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nel collo;
  • gli identificatori del prodotto, che per una sostanza sono la denominazione e il numero di identificazione oppure il numero CAS e/o alla denominazione figurante nella nomenclatura dell’IUPAC o un’altra denominazione chimica internazionale;
  • i pittogrammi di pericolo;
  • le avvertenze;
  • le indicazioni di pericolo;
  • gli opportuni consiglio di prudenza.
L’etichetta deve essere scritta nella lingua ufficiale dello Stato in cui è immessa nel mercato.

Capacità dellimballaggio

Dimensioni

Dimensioni dei pittogrammi

≤ 3 litri:

Possibilmente

almeno 52 × 74

≥ 10 x 10 mm

Almeno 16 x 16 mm

> 3 litri, ma ≤ 50 litri:

Almeno 74 × 105 mm

Almeno 23 x 23 mm

>50 litri, ≤ 500 litri:

Almeno 105 × 148 mm

Almeno 32 x 32 mm

> 500 litri:

Almeno 148 × 210 mm

Almeno 46 x 46 mm

L’imballaggio è soggetto alle seguenti prescrizioni:
  • l’imballaggio è concepito e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
  • i materiali che costituiscono l’imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;
  • tutte le parti dell’imballaggio e della chiusura devo solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di manipolazione;
  • gli imballaggi muniti di un sistema di chiusura che può essere riapplicato sono progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza fuoriuscite del contenuto.
Gli imballaggi costruiti secondo le norme in materia di trasporto di merci pericolose sono da ritenersi idonei anche per il contenimento delle sostanze e miscele pericolose secondo la normativa CLP.
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