Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.
I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.
L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.
Obbligo di formazione del personale
Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.
Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.
Obbligo di nomina del consulente ADR
In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).
Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.
Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla nomina del consulente se:
Un esempio pratico
Un rifiuto presente in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.
GAZZETTA UFFICIALE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Circolare Sistri n.1 del 31 ottobre 2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23/09/2013, Modello 1, Modello 2.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico scientifico, del Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.
Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).
Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.
Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso, è stato di 5 min.
N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.
Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.
A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 10 ottobre 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
D.lgs. 13 settembre 2013 n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
In occasione dell’avvio del SISTRI, è stata pubblicata la Circolare esplicativa con la quale sono stati chiariti alcuni dei dubbi sorti in questo periodo, quali:
– tra i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 1° ottobre 2013 ci sono “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011 (quindi si tratta dei gestori di impianti da cui derivano a seguito di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti pericolosi);
– restano esclusi dall’utilizzo del SISTRI fino al 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” intendendo i soggetti dalla cui attività primaria deriva la produzione di rifiuti speciali pericolosi, così come il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti speciali pericolosi
Con la pubblicazione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101 gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi devono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) a partire dal 1 ottobre.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania il termine iniziale dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013.