La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.
Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).
L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.
Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):
“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”
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GAZZETTA UFFICIALE
DELIBERA 13 novembre 2012
Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Delibera n. 27/2012).
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
REGOLAMENTO (UE) N. 1063/2012 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
L’Italia del Riciclo 2012 è il rapporto realizzato da FISE UNIRE e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile sull’andamento del settore del riciclo dei rifiuti in Italia che verrà presentato mercoledì 5 Dicembre, presso la Sala delle conferenze di Piazza Montecitorio.
Attraverso l’analisi del contesto nazionale ed internazionale, svolta sulla base degli ultimi documenti e studi pubblicati, esso individua le dinamiche europee ed internazionali dei sistemi e dei mercati dei materiali riciclati, nonchè le tendenze in atto nel nostro Paese.
Per informazioni Fondazionesvilupposostenibile
Si comunica che Novatech Srl, a partire dal 17/11/2012, ha trasferito i propri certificati qualità e ambiente all’ente di certificazione ICIM SpA.
Nella pagina “Certificazioni” sono reperibili i certificati aggiornati ISO 9001 e ISO 14001.
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa apparso sul sito di SISTRI per ricordare che per l’anno 2012 il pagamento dei contributi è sospeso.
Comunicato relativo alla sospensione del pagamento per il contributo SISTRI anno 2012
Il disposto previsto dall’art. 52 del decreto legge 26 giugno 2012 n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, (GU n.147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n. 129), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187) stabilisce la sospensione del pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’iscrizione al Sistema SISTRI per l’anno 2012.
Pertanto sono vigenti le disposizioni recate dalla citata legge di conversione.
21 novembre 2012
A partire dal 1 dicembre 2012 le schede dati di sicurezza di tutte le sostanze e miscele immesse nel mercato dovranno essere conformi a quanto prescritto dall’allegato I del Regolamento 453/2010.
La scheda dati di sicurezza deve essere formulata sempre in 16 punti:
A partire dal 1 dicembre 2012 tutte le sostanze dovranno essere classificate, etichettate e imballate secondo il regolamento CLP.
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele ed abrogherà le Direttive 67/548/CEE (DSP: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: Direttiva sui preparati pericolosi).
Le sostanze immesse nel mercato con i vecchi imballaggi ed etichette dovranno essere reimballate e rietichettate.
L’etichetta di una sostanza classificata come pericolosa deve contenere i seguenti elementi:
Capacità dell’imballaggio |
Dimensioni |
Dimensioni dei pittogrammi |
≤ 3 litri: |
Possibilmente almeno 52 × 74 |
≥ 10 x 10 mm Almeno 16 x 16 mm |
> 3 litri, ma ≤ 50 litri: |
Almeno 74 × 105 mm |
Almeno 23 x 23 mm |
>50 litri, ≤ 500 litri: |
Almeno 105 × 148 mm |
Almeno 32 x 32 mm |
> 500 litri: |
Almeno 148 × 210 mm |
Almeno 46 x 46 mm |
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