Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 3 marzo 2014
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GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale».
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita’ dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.
LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Si segnala che sul sito del Sistri, www.sistri.it, sono disponibili alcune nuove utilità e documenti aggiornati:
Come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare entro il 31 maggio 2014 la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”).
Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Ispra, ha messo a disposizione una piattaforma online per provvedere alla dichiarazione al seguente indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
La sanzione per la mancata presentazione, come previsto dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) varia da euro 1.000 a 10.000.
Il decreto legge cosiddetto Milleproroghe, decreto-legge 30/12/2013, n. 150 convertito in Legge 27/02/2014, n. 15 (GU n. 49 del 28/02/2014), entrato il vigore il 1 marzo 2014, ha prorogato al 1 gennaio 2015 il termine previsto per l’applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, inizialmente previsto per il 1 agosto 2014.
Fino al 31 dicembre 2014, pertanto, vige il doppio regime di applicazione del SISTRI che deve essere mantenuto in contemporanea alla documentazione cartacea costituita da registro di carico/scarico rifiuti, formulario di trasporto e MUD mentre le sanzioni applicabili sono solo quelle relative a questi ultimi documenti.
E’ invece confermato il termine iniziale di operatività del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, fissato al 03 marzo 2014.
La Regione Veneto con Delibera della Giunta Regionale n. 14 del 21 gennaio 2014 ha prorogato i termini per la presentazione dell’adeguamento delle garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e/o recupero rifiuti , fissandone la nuova scadenza al 31.07.2014, a copertura dell’attività di smaltimento e/o recupero di rifiuti, da prestare, a favore delle Province, da parte dei soggetti gestori di impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti. La proroga risulta necessaria al fine di attivare le procedure, sopra richiamate, per definire con le altre Regioni italiane e il Ministero, una proposta di meccanismo di prestazione, accettazione e svincolo delle garanzie finanziarie che sia uniformemente applicata in tutte le Regioni.
Scadenze periodiche CONAI:
Relazione amianto