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Bonifica siti inquinati: nuovi requisiti per l’Albo.

Bonifica siti inquinati: nuovi requisiti per l’Albo.

Con Deliberazione 30 gennaio 2013, “Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, per le  imprese che eseguono la bonifica dei siti inquinati.

Il vecchio allegato B della Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, viene sostituito con questo nuovo provvedimento che ridetermina il requisito dell’importo delle opere eseguite che l’impresa che intende essere iscritta nella categoria 9, classe A deve dimostrare.

Per le altre classi della categoria 9 non è più richiesto, invece, il requisito della dimostrazione dei lavori svolti.

Leggi la Deliberazione 30 gennaio 2013 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi la Deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Articolo pubblicato il 28 Febbraio 2013

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