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Archivio annuale 2021

Scadenze ambientali di dicembre 2021

  • 6 dicembre – Piano Emergenza Esterno Rifiuti: termine per l’invio delle informazioni integrative per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti (leggi il nostro articolo).

 

  • 20 dicembre – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2021

Notifica SCIP: conosciamo questo servizio.

Devi effettuare la notifica SCIP per gli articoli immessi sul mercato? Ce ne occupiamo noi.

Cos’è la notifica SCIP?

La notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) è nata allo scopo di creare una banca dati tossicologica in cui vengono inserite tutte le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC- Substances Very High Concern) presenti in quantità 0,1% (peso/peso) contenute in articoli o articoli complessi.

La creazione della banca dati SCIP è stata istituita dall’art. 9 della Direttiva quadro sui rifiuti, Direttiva (UE) 2018/851, allo scopo di rendere nota la presenza di sostanze molto pericolose negli articoli e di permettere la gestione in sicurezza degli stessi per l’intero ciclo di vita fino alla fase finale di rifiuto.

La notifica SCIP deve essere inviata all’ECHA (European Chemicals Agency).

Chi deve fare la notifica SCIP?

L’obbligo di inviare la notifica SCIP riguarda i fornitori di articoli immessi sul mercato dell’Unione Europea contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1% p/p

L’obbligo decorre dal 5 gennaio 2021.

I fornitori di articoli interessati alla notifica SCIP sono:

  • produttori e assemblatori dell’UE,
  • importatori dell’UE,
  • distributori dell’UE di articoli e altri attori della catena di approvvigionamento che immettono articoli sul mercato.

Quali informazioni devono essere inviate?

  • dati che consentano l’identificazione dell’articolo;
  • il nome, l’intervallo di concentrazione e l’ubicazione della/e sostanza/e presente/i nell’elenco delle sostanze candidate presente/i in quell’articolo;
  • altre informazioni che consentano l’uso sicuro dell’articolo, in particolare che ne garantiscano la corretta gestione quando viene convertito in rifiuto.

Per ogni informazione contatta i nostri uffici.

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2021

CONAI: rimborso contributo per autoproduttori di imballaggi

Da CONAI buone notizie: chi si auto-produce gli imballaggi può accedere ad una richiesta di rimborso sugli sfridi della lavorazione.

Chi è l’auto-produttore di imballaggi?

L’azienda che acquista materie prime o semilavorati per produrre i propri imballaggi destinati a contenere i prodotti delle proprie lavorazioni rientra nella definizione di auto-produttore di imballaggi.

A livello di procedure CONAI questo soggetto della filiera assolve il Contributo Ambientale CONAI  (CAC) direttamente al proprio fornitore di materie prime/semilavorati destinati all’auto-produzione di imballaggi.

Quale la novità per l’auto-produttore?

A partire dal prossimo anno l’auto-produttore di imballaggi potrà presentare a CONAI una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI pagato sulle materie prime/semilavorati che diventano scarto nel processo di auto-produzione dell’imballaggio.

Come chiedere il rimborso?

Per ottenere il rimborso ex post del contributo pagato  su tali materiali sarà necessario:

  • presentare una stima delle quantità di imballaggi autoprodotti e dei relativi sfridi (entro il 30/09)
  • allegare la prima volta una relazione contenente le informazioni sulla generazione e gestione di tali sfridi di lavorazione
  • presentare l’istanza di rimborso entro il mese di febbraio dell’anno successivo

Ecco la circolare esplicativa di CONAI:

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2021

Webinar su ” La responsabilità in tema di gestione rifiuti e tracciabilità.”

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali in collaborazione con la Sezione regionale Puglia dell’Albo organizza il seminario “La responsabilità in tema di gestione rifiuti e tracciabilità”.

 

Il seminario, che avrà luogo il 15/12/2021 ore 9.15, rivolto ad imprese, consulenti ed associazioni di categoria, intende fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali sulla normativa di riferimento, sulla tracciabilità nella digitalizzazione degli adempimenti e sull’istituzione del Registro Elettronico Nazionale.

 

Articolo pubblicato il 29 Novembre 2021

ANGA: Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua – Chiarimenti

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito con un’apposita Circolare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.

In particolare è stato chiarito che “l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta”.

Non si configura in tali casi un’attività di gestione dei rifiuti e, pertanto, lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all’Albo.

La circolare specifica anche che le fasi del mero trasporto di tali rifiuti non ricadono in tale esclusione e sono, pertanto, soggette all’iscrizione nelle pertinenti categorie o sottocategorie.

 

Leggi la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 162 del 22/11/2021.

Articolo pubblicato il 27 Novembre 2021

I rifiuti dei laboratori scolastici

I laboratori di scuole e Università producono rifiuti speciali: lo sapevi?

Anche le scuole e le università sono soggette alla legislazione ambientale relativa ai rifiuti.

Come qualunque altra azienda, infatti, all’interno dei plessi di Licei, Istituti Tecnici e Università  occorre gestire i rifiuti che sono generati dall’attività scolastica.

Esempi sono la carta, il cartone, la plastica, gli scarti di cancelleria in genere, i toner e le cartucce di stampa esauriti, le apparecchiature elettriche ed elettroniche da dismettere, i rifiuti biodegradabili, e infine i derivanti da attività svolte nei laboratori scolastici.

Proprio per la mission educativa insita nella scuola, l’attenzione all’ambiente rende sensibili tutti gli attori (studenti, ATA , docenti) alla gestione dei rifiuti cosiddetti “normali” .

Non c’è scuola che non abbia contenitori speciali per il riciclo di carta e cartone, oppure che non abbia una specifica procedura per toner e apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Tutto bene quindi?

 

Il prodotti di scarto dei laboratori scolastici : la cenerentola tra i rifiuti?

In realtà, è proprio nei laboratori di chimica, di fisica, di biologia di licei, istituti tecnici, scuole professionali e Università che la gestione del rifiuto derivante dalle attività pratiche svolte al loro interno è meno performante.

Bicromato d’ammonio, perossido di sodio, , cloruro di metilene, alcoli, acetone, toluene…. sono solo alcuni dei composti che liceali e universitari si trovano a manipolare ogni giorno nei laboratori delle loro scuole.

In quasi tutte le scuole c’è un regolamento sulla manipolazione di tali sostanze, sull’utilizzo dei DPI e su come i responsabili del laboratorio di chimica o di biologia debbano stoccare e aggiornare l’inventario.

Lo smaltimento dei prodotti di scarto del laboratorio scolastico

Purtroppo però poca attenzione viene posta alla fase dello smaltimento.

L’individuazione, classificazione e  smaltimento di questi prodotti deve essere effettuata, secondo la legislazione, sotto le normative che regolamentano i rifiuti speciali.

Eppure molte scuole non gestiscono questa fase in modo corretto, potenzialmente causando pericolo per la salute e l’ambiente e  rischiando sanzioni e provvedimenti nei confronti degli attori inadempienti. (da inserire quali sono le sanzioni)


I 5 punti da controllare nel tuo laboratorio

Se sei un responsabile del laboratorio di chimica, di fisica, di biologia della tua scuola, ti consigliamo, in base alla nostra esperienza, di accertarti che :

  • nella tua scuola esista un regolamento aggiornato sullo smaltimento dei rifiuti prodotto durante le attività didattiche. Non darlo per scontato!

  • tale regolamento sia effettivamente applicato. Accertati quindi che sia un regolamento nato sulle effettive necessità della tua scuola e su misura del tuo laboratorio, e non un copia e incolla di uno dei tanti modelli in giro per il web.

  • la procedura sia esaustiva non solo sull’elenco dei prodotti tossici e non tossici, ma che ben definisca tutte le fasi di manipolazione, con particolare cura al post utilizzo, allo stoccaggio e allo smaltimento.
    In pratica, non accontentarti della solita frase di circostanza che liquida in quattro parole questa fase.

  • I tuoi studenti conoscano bene e applichino le procedure per il post utilizzo. Controlla, ad esempio, che allievi poco attenti non “risciacquino” nel lavandino i contenuti degli esperimenti ma utilizzino gli appositi contenitori o zone di lavaggio contenitive.

  • lo smaltimento dei rifiuti del tuo laboratorio avvenga in modo corretto, con trasportatori certificati, verso siti di smaltimento adeguati, secondo quanto stabilito dalla normativa dei rifiuti speciali.

Un consiglio, in particolare , è di non delegare questo tipo di controllo: sei tu il responsabile, ricordalo.

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Meglio ancora, rivolgiti a Novatech.

Possiamo fare assieme un check per definire se il tuo laboratorio scolastico  a norma per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali.

PS: se ti domandi se gli esempi fatti siano frutto della nostra fantasia… purtroppo no. E’ quanto abbiamo verificato in laboratori di scuole e licei!



    Ho letto e accetto la Privacy Policy Novatech


    I tuoi “scarti agroalimentari” come combustibile in impianti di biogas: una risorsa per l’ambiente e una risorsa per la tua azienda

    Se sei una azienda che produce scarti agroalimentari di origine vegetale o di origine animale, (chiamati più correttamente SOA , come spieghiamo in questo articolo ) oppure lavori nella grande distribuzione e hai merce deperibile scaduta , ti sei già scontrato con la difficoltà di gestire tutto il processo di smaltimento.

    Tutte le fasi comportano costi e tempi per gestire sia l’iter burocratico sia tutte le fasi operative: raccolta, trasporto, smaltimento.

    Gli scarti agroalimentari non sono sempre rifiuti

    Anzi! Spesso hanno una caratteristica che li rende preziosi: sono perfetti per alimentare la digestione anaerobica degli impianti di biogas o di biometano.

    I digestori anaerobici trasformano questi residui agroalimentari in una miscela gassosa composta in parti quasi equivalenti di ossigeno e metano.

    Questa miscela gassosa (chiamata biogas o biometano) è utilizzata per la produzione di energia elettrica e energia termica e biometano: quindi, un valido sostituto ai combustibili combustibili fossili e al gas naturale.

    In Italia stiamo dando un forte impulso a questo settore. Nel territorio nazionale, ci sono circa 1600 impianti (dato del 2020) con una produzione 1,7 miliardi di metri cubi di biometano.

    A differenza di petrolio e metano, il biogas è una fonte rinnovabile: ecco perché , anche in Italia, gli impianti preposti alla produzione di questo combustibile sono in crescita. Sempre secondo le ultime stime, siamo quarti al mondo!

    Veniamo al punto: quello che tu chiami “rifiuto ” (che siano ciccioli o zoccoli, sansa o olio, residui di lavorazione o cibo scaduto) ha caratteristiche chimico fisiche che ben si presta ad essere utilizzato come materia prima.

    Lo sapevi? Il tuo residuo agroalimentare  è ancora utile come materia prima!

    Perché dovrei conferire i miei residui agroalimentari in un impianto di biogas?

    Questa è la domanda che ti starai facendo.
     In realtà, è la domanda principale che qualunque azienda ci pone, quando proponiamo questo tipo di gestione dei rifiuti.

    La risposta è molteplice:

    1. parteciperai come azienda al contenimento degli impatti ambientali e all’uso alternativo di biogas come combustibile
    2. rispetterai e attuerai, in caso tu abbia certificato la tua gestione ambientale , la tua mission aziendale
    3. ridurrai nel complesso i costi di smaltimento dei tuoi rifiuti
    4. non solo: l’impianto di biogas ritirerà la tua biomassa (ossia il tuo residuo agroalimentare) a un prezzo  basato sulla sua resa energetica e sull’andamento del mercato (mais, in particolare)

    Quindi, non solo farai parte attiva dell’economia circolare ma ne avrai anche un vantaggio economico.

    Cosa devo fare per gestire i miei residui agroalimentari in un impianto di biogas?

    Opzione uno: fare tutto in casa

    1. capire, in base alla legislazione ambientale e sanitaria, quali dei tuoi scarti  possano essere conferiti;
    2. individuare tutti i soggetti interessati alla gestione (impianti di biogas, trasportatori, laboratori di analisi chimiche);
    3. verificare, di ciascun soggetto, tutte le autorizzazioni richieste;
    4. definire la resa energetica dei possibili residui da conferire mediante una specifica analisi chimica merceologica e confrontandola con i parametri stabiliti dall’impianto di biogas;
    5. prendere contatti con l’impianto di biogas e definire tempistiche, qualità e qualità di materiale da conferire;
    6. occuparti di tutta la parte burocratica (dalla documentazione sanitaria a documenti di trasporto e di registrazione, quando richiesti)
    7. prendere contatti con i trasportatori e gestire la programmazione del trasporto e del conferimento;
    8. occuparti di completare tutto l’iter di consegna e registrazione  dei documenti

    Opzione due: rivolgersi a chi lo fa da sempre 

    Noi di Novatech ci occupiamo da più di vent’anni dell’utilizzo dei rifiuti agroalimentari.

    Quindi se sei una azienda che opera nel settore agroalimentare e devi gestire i tuoi sottoprodotti, chiamaci.

    Troveremo la soluzione migliore per te.

    Norme pubblicate nel mese di ottobre 2021

    GAZZETTA UFFICIALE

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
    DECRETO 24 settembre 2021
    Modifica del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti».

    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 2021

    Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
    DECRETO 2 settembre 2021
    Programma sperimentale «Mangiaplastica».

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
    COMUNICATO
    Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 10 del 15 settembre 2021

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
    DECRETO 28 settembre 2021
    Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti.

    MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
    DECRETO 28 settembre 2021
    Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell’ambito dell’Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR.

    Articolo pubblicato il 29 Ottobre 2021

    Scadenze ambientali di novembre 2021

    • 20 novembre– CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.

     

    • 23 novembre – Piano Spostamenti Casa Lavoro – obbligo di redazione per le aziende con più di 100 dipendenti residenti in città capoluogo di regione, in città metropolitane e in capoluoghi di provincia (comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti). Leggi il ns articolo

    Articolo pubblicato il 29 Ottobre 2021

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