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Archivio annuale 2020

Linee guida SNPA per la disciplina dell’End of Waste

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato in questi giorni le Linee Guida per la corretta applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste.

A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina contenuta nell’art 184 ter del D Lgs n. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da parte della L.128 del 02 novembre 2019 – G.U. n.257 del 2/11/19, il SNPA ritiene utile pubblicare uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.

Leggi le Linee Guida per l’applicazione della disciplina dell’End of Waste

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

Linee guida sulla classificazione dei rifiuti: pubblicato manuale del SNPA.

Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata online la deliberazione del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA – formato da ISPRA, ARPA e APPA) che approva il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti“.

L’obiettivo delle linee guida è di diffondere un approccio metodologico utile ad uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti a livello nazionale, utile ad imprese ed enti.

 

In allegato il testo completo delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

Scadenze ambientali di marzo 2020

  • 20 marzo – CONAI  – Dichiarazione mensile (febbraio 2020) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 31 marzo – CONAI  – forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
  • 31 marzo – CONAI  – forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
  • 31 marzo – CONAI  – procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

 

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

Norme pubblicate nel mese di febbraio 2020

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 46 del 24-02-2020

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 30 gennaio 2020 

 

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

MUD 2020: servizio di compilazione e presentazione. Scadenza 30 giugno 2020.

La scadenza per la presentazione del MUD 2020 (dati anno 2019) è stata prorogata dal Decreto Cura Italia dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia).

Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.

Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.

Evidenziamo che in alcuni casi anche le aziende/enti che non l’avessero presentato negli anni scorsi potrebbero essere obbligati all’invio qualora ricadenti nei soggetti obbligati. Invitiamo, pertanto, a contattare i nostri uffici in caso di incertezze rispetto a tale obbligo.

Sanzioni

Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.

Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003).

La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.

Contatti

I nostri uffici sono disponibili per dare assistenza e formulare i preventivi in merito a tale importante adempimento.
Data l’ormai imminente scadenza, si richiede l’invio della documentazione nel più breve termine possibile.

Per ogni informazione:

mud@novatech-srl.it

tel. 049 8936673

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime circolari.

Nel corso delle ultime settimane sono state pubblicate due circolari da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Una relativa all’aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico, che elimina alcuni quesiti considerati superati.

L’altra relativa ad un chiarimento circa le attività di spazzamento meccanizzato svolte in aree private e successivo trasporto dei rifiuti generati dalle stesse.
Il Comitato Nazionale dell’Albo ha in questo caso chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione per la suddetta attività e che il trasporto del relativo rifiuto, effettuato dall’impresa produttrice stessa, dovrà avvenire previa iscrizione nella categoria 2-bis.

 

Leggi la Circolare n. 1 del 07/01/2020

Leggi la Circolare n. 2 del 13/02/2020

 

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: la disciplina della cessazione di incarico di Responsabile Tecnico

Con Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disciplinato le conseguenze derivanti dalle ipotesi di cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.

La Delibera disciplina le procedure legate al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa per la gestione dei rifiuti, per qualunque causa (dimissione dall’incarico, recesso dell’impresa, venire meno dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).

Al verificarsi di tale evento è previsto un periodo transitorio di 90 gg, durante il quale le funzioni di R.T. sono svolte dal legale rappresentante dell’impresa, per consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo incaricato e di svolgere le formalità richieste dall’Albo per la formalizzazione dell’incarico.

Comunicazione della cessazione dell’incarico.

È previsto che l’impresa dia comunicazione alla Sezione regionale di appartenenza della cessazione dell’incarico nel termine di 30 giorni consecutivi dal verificarsi dell’evento.

Il Responsabile Tecnico stesso, in fase di cessazione, deve darne comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione Regionale a mezzo PEC. Prima di tali comunicazioni il R.T. non risulta esonerato dalla responsabilità derivante dall’incarico.

Da tale avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale decorrono i 90 gg del periodo transitorio.

Perdita della qualifica di R.T. per mancanza dei requisiti di aggiornamento.

Qualora la perdita della qualifica sia dovuta al mancato aggiornamento dell’idoneità del R.T. previsto dall’art 13, comma 1, del D. M. n. 120/2014, l’Albo comunicherà all’impresa l’avvicinarsi di tale scadenza con due comunicazioni (60 giorni e 30 giorni prima). Scaduti tali termini comunicherà all’impresa la decadenza del R.T.

Dalla data di scadenza dell’idoneità del R.T. decorreranno i 90 giorni di periodo transitorio.

La mancata nomina di un nuovo R.T., trascorso il termine transitorio di 90 gg, è causa di sospensione dalle categorie dell’Albo a cui l’impresa è iscritta e di successiva cancellazione della stessa dalle categorie cui fa riferimento la nomina di R.T.

La data di entrata in vigore della Delibera è il 4 maggio 2020.

Leggi la Delibera n. 1 del 30.01.2020 – Disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

Articolo pubblicato il 26 Febbraio 2020

CONAI: pubblicata la guida 2020.

E’ disponibile la nuova guida CONAI edizione 2020.

Come sempre la guida è costituita da due volumi:

Le novità contenute nella guida sono riassunte qui.

Articolo pubblicato il 24 Febbraio 2020

F-gas: in vigore le sanzioni per le violazioni sui gas serra.

Con D. Lgs. n. 163 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 2/1/2020, è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati a effetto serra, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.

Tra le sanzioni previste sono comprese anche quelle riferite agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas.

Le sanzioni variano da 150 euro a 100.000 euro,  in base alle violazioni, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della categoria M1 e N1, avvalendosi di personale non in possesso del prescritto attestato e se non hanno effettuato l’iscrizione dell’impresa o del personale nel Registro telematico nazionale Fgas.

Rinviamo per la lettura dell’intero provvedimento sia al testo in Gazzetta Ufficiale che a quanto riassunto all’interno del portale F-Gas stesso.

Articolo pubblicato il 29 Gennaio 2020

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