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SISTRI: la proroga in Gazzetta Ufficiale e ulteriore slittamento per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi

Come anticipato nella precedente newsletter, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30/05/2011 il decreto di ulteriore proroga dell’avvio operativo del SISTRI.

Il decreto prevede un avvio così scaglionato :

dal 1° settembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti pericolosi che hanno più di 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 500 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;
d) impianti di recupero/smaltimento e intermediari/commercianti di rifiuti
e) consorzi, terminalisti, armatori, noleggiatori, operatori logistici
f) soggetti che hanno aderito al SISTRI su base volontaria

dal 1° ottobre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti;
c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania.

dal 2 novembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti.

dal 1° dicembre 2011 per:
a) i produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti;
b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti;
c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate (classe F)

dal 2 gennaio 2012:
per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (per questa categoria di produttori è previsto un ulteriore slittamento del termine di avvio: si legga qui di seguito)

Successivamente alla pubblicazione di questo decreto è intervenuto un emendamento nella legge di conversione del cosiddetto Decreto Sviluppo che prevede un’ulteriore proroga del termine di avvio del SISTRI per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (al di sotto dei 10 dipendenti).

Il decreto in questione deve essere approvato dal Senato entro il 13 luglio.

Tuttavia, la data esatta dell’avvio per questa categoria di produttori dovrà essere definita con decreto del Ministero dell’Ambiente; secondo quanto contenuto all’art 6, lettera f-octies, comma 2, del Dl 70/2011, tale temine non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012.

DECRETO 26 maggio 2011 (G.U. n. 124 del 30/05/2011)
Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Trasporto di rifiuti in conto proprio: importanti novità.

Riportiamo nuovamente sunto di due importanti adempimenti che riguardano coloro che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dalla propria attività, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

 1 – Aggiornamento iscrizioni all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti

Per effetto delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

L’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti

2 – Nuovo obbligo di tenuta del registro di carico/scarico rifiuti prodotti e trasportati in conto proprio

 A seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale dal decreto n. 205/2010, a partire al 1 giugno 2011 le aziende che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti sono obbligate alla tenuta di un registro di carico/scarico rifiuti per la registrazione dei rifiuti prodotti e trasportati.

Considerato che tra le aziende che effettuano il trasporto dei propri rifiuti alcune sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI ed altre non lo sono,  distinguiamo  i seguenti casi:

a. Aziende non obbligate ad iscriversi al SISTRI che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi: terranno un registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti (se obbligate) e un registro distinto per i rifiuti prodotti e trasportati in proprio (con iscrizione all’Albo nell’apposita sezione)

b. Aziende iscritte al SISTRI per la produzione di rifiuti e che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi: effettueranno le registrazioni dei rifiuti prodotti tramite SISTRI e terranno un registro cartaceo per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio.

c. Aziende obbligate ad iscriversi al SISTRI per la produzione di rifiuti e per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi: terranno le scritture obbligatorie tramite SISTRI

Si consigliano coloro che rientrano nei casi a. e b. sopra descritti di dotarsi di un registro vidimato prima della data di entrata in vigore della disposizione 1 giugno 2011 e di provvedere alle registrazioni dei rifiuti trasportati in conto proprio a partire da tale data.

SISTRI: nuovo rinvio a pochi giorni dalla partenza.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale del SISTRI arriva l’annuncio di un’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali per rimodulare l’avvio operativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Attraverso un comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stato preannunciato un rinvio con partenza scaglionata per i diversi soggetti coinvolti nel SISTRI:

– il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
– il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
– il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
– il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
– il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sempre secondo il comunicato, sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Ovviamente la pubblicazione di questo comunicato prelude ad una necessaria ufficializzazione con provvedimento di legge che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale è auspicabile vengano chiarite le implicazioni che l’ulteriore proroga avrà per le aziende coinvolte e le modalità operative con le quali si avrà a che fare nei prossimi mesi.

www.minambiente.it

Trasporto rifiuti conto proprio: aggiornamento iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali entro il 30 giugno

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

 Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

 Evidenziamo che l’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti.

 Novatech srl è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della pratica di aggiornamento e per ogni ulteriore informazione.

Iscrizione all’Albo in categoria 8 intermediari: i requisiti del Responsabile Tecnico e le garanzie finanziarie

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due circolari di chiarimento relative all’attivazione della categoria 8: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 La circolare n. 472 del 25/03/2011 chiarisce alcuni dei requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti per la categoria 8 intermediari e commercianti di rifiuti.

Da tale circolare emerge che, coloro che hanno svolto i corsi di formazione per conseguire la qualifica di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti in data anteriore all’entrata in vigore della Deliberazione 15 dicembre 2010 n. 2, dovranno frequentare entro un anno un corso di aggiornamento svolto sulla base dei nuovi contenuti fissati da tale delibera (modulo D).

 La circolare n. 442 del 16/06/2011 riguarda la definizione dell’ammontare delle  garanzie finanziarie a favore dello Stato da prestare da parte delle imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Variazioni parchi autoveicoli, l’Albo Gestori Ambientali si coordina con il Sistri

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali , con circolare datata 28 febbraio 2011, ha disciplinato le procedure per la “VARIAZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL SISTRI”.

Tale documento disciplina le procedure da seguire, con riferimento al SISTRI, in caso di:

  1.        Incremento del numero di autoveicoli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  2.        Cancellazione di autoveicoli dall’Albo
  3.        Cancellazione di autoveicoli e contemporanea iscrizione di nuovi autoveicoli all’Albo
  4.        Nuova immatricolazione di veicolo già targato o numero di targa errato

Quanto sopra al fine di semplificare le procedure di allineamento dei veicoli iscritti all’Albo con le iscrizioni al SISTRI.

Leggi qui la circolare dell’Albo

SISTRI: in partenza dal 1 giugno

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Il decreto conferma la data del 1° giugno 2011 per la piena operatività del SISTRI. Il termine per il pagamento dei contributi annuali passa dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno.

Il decreto entra in vigore l’11 maggio 2011.

Il testo del decreto e una tabella sinottica di confronto tra i vecchi decreti e il nuovo sono disponibili sul sito www.sistri.it

Sul sito del Sistri sono, inoltre, disponibili

–      l’ultima versione del manuale operativo SISTRI (versione 26 aprile 2011)

–      l’ultimo aggiornamento della guida utente produttori (versione 2 maggio 2011)

OPERAZIONI PRELIMINARI DA EFFETTUARE PRIMA ALL’AVVIO DEL SISTRI

Aggiornamento del software del browser SISTRI della chiavetta USB.

SISTRI ha modificato il software per la navigazione con accesso tramite chiavetta USB.

È necessario, pertanto, procedere per ogni chiavetta all’aggiornamento di tale software.

Sul sito del SISTRI è disponibile la procedura guidata per eseguire l’aggiornamento: www.sistri.it

 Allineamento del registro cronologico alle giacenze reali

Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test e  inserire nei registri cronologici le giacenze reali.

Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:

–      Annullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovranno selezionare ed annullare  singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.

–      Inserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.

 

CONAI: assoggettati a contributo ambientale anche gli imballaggi biodegradabili

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha stabilito che dal 1° marzo 2011 gli imballaggi composti in materiale biodegradabile e compostabile, conformi alla normativa europea EN 13432, saranno soggetti al versamento del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica.

Tale decisione integra quella presa in precedenza che stabiliva l’assoggettamento allo stesso Contributo sugli imballaggi in plastica per tutte altre tipologie di materiale bioplastico ma non compostabile, a partire dal 1° gennaio 2011

La decisione di CONAI è conseguente alla messa al bando degli shopper in plastica a partire dal 1 gennaio 2011, che ha provocato il confluire degli shopper in materiale bioplastico e di quelli in materiale biodegradabile nel circuito del recupero degli imballaggi in plastica.

Questa notizia ha provocato inevitabili polemiche e dubbi sulla legittimità dell’imposizione di tale contributo che dovrebbe coprire i costi legati al circuito del recupero dei rifiuti di imballaggio.

Leggi il comunicato su www.conai.org

Segui il dibattito sulla questione su: www.ecodallecitta.it

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Con Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di domanda per l’iscrizione nella categoria 8: intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Com’è noto la categoria, già esistente sin dalla nascita dell’Albo, non era attiva a causa della mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe definire gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per l’esercizio di questa attività.

Allo stato attuale il decreto non è ancora stato emanato ma, l’Albo con due recenti deliberazioni datate 15 dicembre 2010 (n. 2/2010) e 19 gennaio 2011 (n. 1/2011), ha previsto che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto si applicano le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previsti dal D.M. 8 ottobre 1996 (come poi modificato dal D.M. 23 aprile 1999). Quest’ultimo è il decreto che prevede gli importi delle garanzie finanziarie per l’attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Gli operatori che già esercitano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione devono provvedere all’iscrizione alla categoria 8 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, avvenuta il 18 febbraio scorso: la scadenza pertanto è il 19 aprile 2011.

Leggi qui le delibere dell’Albo

Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il sopra citato D. lgs. n. 205/2010, del 3 dicembre 2010 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269) di modifica della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006, ha introdotto alcune importanti novità e modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che riassumiamo qui di seguito.

Viene esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche agli enti oltre che alle imprese che gestiscono rifiuti (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di iscrizione per le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (categoria 6) e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (categoria 7).

Viene stabilita una durata di 10 anni per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8); prima tali iscrizioni non avevano una scadenza. Inoltre, è previsto l’obbligo di aggiornamento delle iscrizioni a questa sezione dell’Albo che siano state effettuate entro il 14 aprile 2008; il termine per eseguire tale aggiornamento è il 25/12/2011.

L’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Gli iscritti in categoria 5 potranno quindi trasportare anche rifiuti non pericolosi nel limite della quantità consentita dalla classe annua di iscrizione (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi -categoria 4 – (art. 212, comma 10).

Vengono abolite le procedure semplificate di iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero – categorie 2 e 3- .

Viene stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo per nuove categorie di soggetti:

a. le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 212, comma 12);

b. nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto (art. 212, comma 12);

c. imprese che effettuano esclusivamente il trasporto transfrontaliero per la tratta nel territorio italiano (art. 194. comma 3)

Dette iscrizioni non sono subordinate alla prestazione delle garanzie e devono essere rinnovate ogni cinque anni. Le modalità e i requisiti di iscrizione di questi soggetti saranno stabilite con deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Viene stabilita la sospensione d’ufficio dall’Albo, entro il 25 febbraio 2011, degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box. La cancellazione di tali veicoli avverrà dopo 3 mesi dalla sospensione senza l’azienda abbia provveduto ad adeguarsi (art. 212, comma 9).

E’ stata, inoltre, pubblicata in data 15/12/2010 una Delibera dell’Albo contenente i criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti.

La delibera che individua tra i requisiti una dotazione minima di personale e di capacità finanziaria nonchè i requisiti professionali del responsabile tecnico, avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie allo Stato.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 2/2010

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