Con D.G.R.V. n. 346 del 19 marzo 2013 – BURV n. 30 del 02/04/2013 – è stata ripubblicata la disciplina della garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti.
Questo provvedimento è un aggiornamento di precedenti provvedimenti regionali che già provvedevano a fissare gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti ed ha lo scopo di prevedere specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti (inerti e metalli).
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio (nelle varie forme previste a seconda della tipologia di impianti ed elencate nell’allegato A della D.G.RV. in parola).
Questa Delibera è motivata da alcune riduzioni introdotte e da una correzione ad un errore materiale contenuto nella precedente delibera:
NOTA BENE- TERMINE DI ADEGUAMENTO PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI GIA’ IN ESERCIZIO
Nel fissare quanto sopra indicato, la D.G.R.V. conferma anche il termine per l’adeguamento delle garanzie finanziarie in essere presso impianti già autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Per tali impianti il termine per provvedere all’adeguamento delle garanzie finanziarie è il 21 agosto 2013 (come già stabilito dalla precedente D.G.R.V. n. 1543/2012, che fissava in un anno dalla data di pubblicazione del B.U.R.V. il termine per l’adeguamento).
Si invitano, pertanto, i gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti a provvedere a tale adeguamento entro il termine del 21 agosto 2013.
E’ opportuno prendere contatto con l’autorità competente al rilascio del proprio provvedimento autorizzatorio (Provincia) per verificare le modalità e gli importi per l’adeguamento.
Per la Provincia di Padova, si veda: http://www.provincia.pd.it/index.php?page=rifiuti
Leggi:
Come preannunciato (leggi notizia) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il D.M. 20 marzo 2013 sui termini di avvio operativo del SISTRI.
Con Decreto Direttoriale prot. n. 29238- SEC – UDG del 12 aprile 2013, pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stato prorogato al 10 giugno 2013 il termine per l’avvio operativo Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate che effettuano specifiche attività sulle apparecchiature e sugli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Per ogni ulteriore informazione in merito:
leggi notizia del 29/03/2013
leggi notizia del 12/2/2013
leggi notizia del 24/01/2013
E’ stato pubblicato in questi giorni sul sito del SISTRI (www.sistri.it) il testo del Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 contenente la definizione dei termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Come preannunciato dal Ministro Clini, il decreto prevede due scaglioni di avvio del SISTRI:
– dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi (recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari, commercianti, terminalisti, operatori logistici);
– dal 3 marzo 2014 per gli altri enti e imprese obbligati all’iscrizione al SISTRI.
Il testo del decreto, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede anche un obbligo di aggiornamento ed allineamento delle imprese ed operatori iscritti. Tale aggiornamento dovrà avvenire a partire dal 30 aprile 2013 per il primo scaglione di soggetti coinvolti e da concludersi entro il 30 settembre 2013 e dal 30 settembre al 28 febbraio per il secondo scaglione di soggetti coinvolti.
Leggi il testo del decreto 30 marzo 2013
Come ricordato in precedenza (leggi articolo e articolo), entro il 12 aprile 2013, le persone e le imprese certificate ad operare sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, devono obbligatoriamente iscriversi al registro telematico nazionale.
Con riferimento ai divieti disposti dal Reg. 842/2006/Ce relativi all’immissione in commercio di prodotti o apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, è stato pubblicato in questi giorni il Decreto Legislativo 5 marzo 2013, n. 26 contenente una parte della disciplina sanzionatoria.
Il decreto disciplina le sanzioni conseguenti alle infrazioni alle disposizioni Ue in materia di controllo dell’uso degli HFC, dei PFC e dell’esafluoruro di zolfo, prevedendo pesanti sanzioni amministrative pecuniarie che vanno dai 500 a 150.000 euro.
Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di iscrizione al registro telematico, l’articolo 10 del Dlgs 26/2013 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
E’ apparso in questi giorni sul sito del Ministero dell’Ambiente un comunicato stampa in cui il Ministro Clini annuncia la pubblicazione di un decreto che prevede l’avvio operativo del SISTRI a partire da ottobre 2013.
Secondo quanto dichiarato dal Ministro, l’avvio dovrebbe avvenire dal 1 ottobre 2013 per i produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti ed imprese che gestiscono rifiuti pericolosi, mentre per tutte le altre imprese coinvolte l’avvio operativo del sistema sarebbe fissato per il 3 marzo 2014.
Il comunicato precisa anche che il pagamento dei contributi di iscrizione al sistema resterà sospeso per tutto il 2013.
Dal 30 aprile saranno avviate, per concludersi entro il 30 settembre, le procedure di verifica per l’aggiornamento dei dati delle imprese per le quali il sistema partirà ad ottobre.
Dal 30 settembre al 28 febbraio 2014 sarà effettuata analoga verifica per tutte le altre imprese.
Le imprese che trattano rifiuti non pericolosi potranno comunque utilizzare il Sistri, su base volontaria, dal 1 ottobre prossimo.
Leggi il comunicato ministeriale
Entro il 30 aprile 2013, gli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, devono provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione per lo svolgimento delle attività di:
– raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati (categoria 1)
– raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi (categorie 4 e 5)
– attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)
– bonifica di siti (categoria 9)
– bonifica di siti e beni contenenti amianto (categoria 10)
– trasporto conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8, D. Lgs. n. 152/06)
– attività di gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65
– esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano ai sensi dell’art. 194 c.3 del D.lgs 152/2006, come sostituito dall’art. 17 del D.lgs 205/2010.
Per gli iscritti alla sezione Veneto dell’Albo gli estremi per il versamento sono:
– bollettino postale: c.c.p. n. 17033309 intestato alla C.C.I.A.A. di Venezia – Sezione Regionale Albo Nazionale Gestori Ambientali
– bonifico (tramite banca o posta): sul conto corrente postale n. 17033309, intestato a: C.C.I.A.A. VENEZIA – Sezione Regionale del Veneto – Albo Gestori Ambientali, codice IBAN: IT65 K076 0102 0000 0001 7033 309
– causale “Diritti iscrizione Albo Gestori Ambientali, denominazione dell’impresa, categorie e classi d’iscrizione, anno 2013, partita IVA / codice fiscale”
Nell’allegata tabella gli importi dei versamenti dovuti.
Si ricorda, come già anticipato (leggi notizia), che scadrà il 30 aprile 2013 il termine per la presentazione del MUD 2013 (dati anno 2012).
La dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e gestiti, presenta alcune importanti novità e reintroduce l’obbligo anche per alcuni operatori che negli ultimi due anni erano esclusi dalla dichiarazione (commerciante ed intermediari e trasportatori a titolo professionale di rifiuti).
Inoltre, salvo limitate ipotesi in cui può essere presentata una versione semplificata cartacea, la dichiarazione deve obbligatoriamente essere presentata alla CCIAA di competenza con il sistema del MUD telematico.
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).
Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it
Per garantire una puntuale presentazione della dichiarazione la documentazione dovrà essere messa a disposizione di Novatech S.r.l. entro il 20 aprile 2013.
Come già anticipato nella notizia precedentemente pubblicata, con D.p.c.m. 20 dicembre 2012 – pubblicato in GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213 – è stato approvato il nuovo modello del MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per l’anno 2013 (dati del 2012).
Il decreto ha introdotto alcune novità nel modello del MUD ed ha reintrodotto l’obbligo di presentazione per le categorie dei trasportatori di rifiuti ed intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione (l’obbligo era infatti stato eliminato in previsione dell’entrata in funzione del SISTRI, non ancora avvenuta).
Ricordiamo che la scadenza per la presentazione alla CCIAA di competenza è il 30 aprile 2013.
Novatech S.r.l. offre un servizio di compilazione e presentazione del MUD per via telematica, con controllo di tutta la documentazione.
Per informazioni e preventivi:
consulenza@novatech-srl.it
tel 049 8936673
Con Deliberazione 30 gennaio 2013, “Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, per le imprese che eseguono la bonifica dei siti inquinati.
Il vecchio allegato B della Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, viene sostituito con questo nuovo provvedimento che ridetermina il requisito dell’importo delle opere eseguite che l’impresa che intende essere iscritta nella categoria 9, classe A deve dimostrare.
Per le altre classi della categoria 9 non è più richiesto, invece, il requisito della dimostrazione dei lavori svolti.
Leggi la Deliberazione 30 gennaio 2013 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi la Deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.