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Il modello 231 applicato ai reati ambientali – Seminario RINVIATO

Si segnala che a causa di motivi organizzativi, il convegno in oggetto, previsto per il 27 giugno 2012, non avrà luogo.

L’evento è rinviato a data da stabilirsi.

Scusandoci per il disagio segnaliamo che ne verrà opportuna pubblicizzazione mediante i consueti canali informativi.

 

SISTRI: sospeso per 12 mesi

Tra le misure del cosiddetto “decreto sviluppo” predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno  è prevista anche la sospensione del SISTRI e di tutti gli adempimenti connessi per i prossimi 12 mesi.

Il testo del decreto legge approvato dal Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così dispone:

“Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.”

 

SISTRI: il Ministro propone la sospensione.

A pochi giorni dalla vigilia della partenza del SISTRI,  si profila all’orizzonte  l’ennesimo rinvio, questa volta sotto forma di “sospensione”.

Il Ministro Clini ha avviato  le opportune verifiche sul sistema e successivamente  ha optato per la sospensione del SISTRI non essendo possibile concluderle entro la data di entrata in funzione del sistema.

Allo stesso tempo tempo ha proposta la sospensione dei contributi dovuti per l’anno 2012 (in scadenza il 30 novembre 2012).

Le proposte del Ministro dovranno essere valutate dal Consiglio dei Ministri e da questo ufficializzate.

Di seguito il comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente:

“Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei Ministri la sospensione del SISTRI allo scopo di effettuare le verifiche richieste dopo il parere di DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) sulla funzionalità del sistema.

Il SISTRI doveva entrare in piena operatività a partire dal 1 luglio 2012, dopo una serie di rinvii stabiliti a partire dal 2009.
Fermo restando che il SISTRI rappresenta uno strumento necessario per la  “tracciabilità” dei rifiuti, come richiesto dalle direttive europee e stabilito dalla legge nazionale, a seguito delle difficoltà operative riscontrate nella fase di avvio sperimentale il Ministero dell’Ambiente aveva richiesto fin dal maggio scorso  alla DIGITPA una valutazione sulla funzionalità del sistema.
DIGITPA ha trasmesso al Ministero le sue valutazioni solo lo scorso  16 maggio 2012, in prossimità dell’entrata in funzione del SISTRI.
Il parere di DIGITPA solleva una serie di questioni in merito alle procedure seguite da parte del Ministero per l’affidamento a SELEX-FINMECCANICA della progettazione e realizzazione del SISTRI, in merito ai costi ed al funzionamento del sistema.
Il Ministro ha trasmesso questa relazione all’Avvocatura dello Stato ed al Comando del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri per le valutazioni di competenza.
Clini ha inoltre richiesto agli organi competenti del Ministero di effettuare una valutazione interna in merito a quanto osservato  da DIGITPA.
Le verifiche avviate richiedono tempi non compatibili con l’entrata in funzione del SISTRI il 1 luglio prossimo.
Per questo motivo il Ministro ha proposto di sospendere gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e la SELEX. Contestualmente il Ministro ha proposto di  sospendere  il pagamento dei contributi da parte delle imprese  per l’anno 2012.
Il periodo di sospensione sarà necessario per chiarire tutti gli aspetti relativi al SISTRI, e decidere definitivamente se il sistema funziona, se deve essere modificato  o  sostituito, entro al più tardi il 30 giugno 2013. Perché in ogni caso è necessario avere a disposizione un sistema efficiente per la tracciabilità dei rifiuti.”

REACH: il dimetilfumarato tra le sostanze soggette a restrizioni

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n.412/2012 il Dimetilfumarato (DMF), CAS 624-49-7, è stato introdotto nell’Allegato XVII del Reach, che contiene le sostanze soggette a restrizione per l’immissione nel mercato.

Negli articoli il Dimetilfumarato non può essere contenuto in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg a partire dal 5 giugno 2012.

Classificazione CLP del Dimetilfumarato:

Tossicità acuta cat. 4, H312: nocivo a contatto con la pelle
Irritazione della pelle, cat. 2, H315: provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle cat.1, H317: può provocare una reazione allergica cutanea
Irritazione oculare, cat. 2, H319: provoca grave irritazione oculare
Avvertimento: attenzione
Pittogramma di pericolo GHS07

 

Regolamento (UE) n. 412/2012

Rifiuti: i criteri per stabilire la pericolosità

PREMESSA

Come è noto, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto avviene attraverso l’assegnazione dei cosiddetti codici “H”, normalmente a seguito di un riscontro analitico sugli stessi.

Per l’attribuzione di tali caratteristiche, secondo quanto previsto dalla versione originaria del D. Lgs. n. 152/06, si faceva riferimento  al superamento di soglie di concentrazione che determinano la linea di confine per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto.

Tali soglie di concentrazione sono definite a livello europeo anche se, a tutt’oggi, non sono presenti per tutti i codici H.

Con le modifiche dapprima introdotte al D. Lgs. n. 152/06 ai criteri per la caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi – contenuti nell’allegato D alla parte IV, come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 – era stato eliminato il riferimento a tali soglie di concentrazione.

Le ulteriori modifiche introdotte di recente con il decreto “semplificazioni” hanno fatto un passo indietro, ritornando ad una versione praticamente uguale a quella originaria e introducendo una novità per quanto riguarda la determinazione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.

 

D. Lgs. n. 152/06

 All. D alla parte IV

Versione originaria Versione con le modifiche introdotte dal  D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Versione modificata da comma 6 dell’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEEdel Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

CONSEGUENZE

La dizione della norma modificata dal D. lgs. n. 205/2010,  privandola del riferimento alle soglie di concentrazione che, qualora superate, determinano la pericolosità del rifiuto e quindi l’attribuzione dei relativi codici “H”  (nella prima versione del D. Lgs. n. 152/06 erano contenute nel punto 4 dell’allegato D), ha comportato conseguenze in termini di incertezza ed interpretazioni piuttosto restrittive in alcuni casi.

Un esempio noto è la questione nata con riferimento ai rifiuti caratterizzati da ph estremo.

A seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/06 dal D. Lgs. n. 205/2010  si erano create delle posizioni piuttosto restrittive da parte di alcune ARPA regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità soprattutto in merito alla classificazione dei rifiuti caratterizzati da ph estremo (< 2 o > 11,5).

In particolare, ARPA e Regioni avevano istituito un tavolo tecnico per i necessari approfondimenti su questo argomento  dando vita a pareri che specificavano tra l’altro quali metodiche analitiche dovessero essere utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti recanti un ph estremo e come tali suscettibili di essere classificati come corrosivi o irritanti e, pertanto, pericolosi.

Tutto ciò aveva dato vita ad incertezze interpretative e a difficoltà di definire e reperire le corrette metodologie per  le verifiche analitiche sui rifiuti che presentavano questi valori (in ultima si era ricorsi al costoso e poco diffuso skin-test).

Molto spesso la conseguenza diretta era la classificazione dei rifiuti con ph estremo quali rifiuti pericolosi.

 

LA NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Come anticipato in premessa, a seguito delle modifiche nuovamente introdotte all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06,  la lettera della norma è ritornata ad essere analoga alla versione antecedente il D. Lgs. n. 205/2010.

E’ quindi ritornato il riferimento, per la classificazione dei cosiddetti codici a specchio,  alle concentrazioni soglia previste dall’allegato D al punto 3.4.

Viene quindi a decadere la questione legata alla presenza di ph cosiddetti estremi in quanto le soglie di concentrazione da prendere a riferimento tornano ad essere quelle previste al punto 3.4 dell’allegato D.

Inoltre, è stata introdotta una importante specifica per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico” rispetto alla quale non era definito dalla legge alcun criterio per l’attribuzione nè alcuna concentrazione.

Come noto agli addetti ai lavori, questa caratteristica è spesso stata il “refugium peccatorum” utilizzato laddove il rifiuto presentasse un qualche elemento di pericolosità non meglio definibile.

Ora, il riferimento compiuto dalla disposizione di legge novellata, facendo espresso richiamo alla disciplina dell’ADR, non lascia margine ad interpretazioni.

Il rifiuto classificato come H14, a seguito di un’analisi che prenda in considerazione le prescrizioni contenute nell’ADR, rientra nel campo di applicazione del regolamento ADR e dovrà essere opportunamente trattato secondo le prescrizioni da questo disciplinate per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).

Il criterio dell’ADR,  si dovrà applicare fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.

Ne consegue che è opportuno, alla luce di queste nuove specifiche,  sottoporre i rifiuti ad una nuova analisi di caratterizzazione che prenda a riferimento i criteri di classificazione previsti dall’ADR.

Si sottolinea che l’attribuzione del codice H14 comporta necessariamente l’obbligatorietà di effettuare il trasporto in ADR con le conseguenze derivanti da tale obbligo.

 

 

Responsabile Tecnico categoria 8: nuovi requisiti.

Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8  “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere  il ruolo di Responsabile Tecnico  contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:

“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:

non più di cinque iscritte nella classe a),

non più di dieci iscritte nella classe b),

non più di venti iscritte nella classe c)

e non più di trenta iscritte nella classe d)”

 

Deliberazione 18 aprile 2012.

Recupero rifiuti in regime semplificato: versamento diritti annuali di iscrizione al registro

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

classe di attività
quantità annua di rifiuti recuperati
importi
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonnellate
€ 51,65

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:

“diritti di iscrizione registro rifiuti art 216, anno 2012”

Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a  Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.

SISTRI: rinvio pagamento contributi a novembre 2012

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto, con uno scarno comunicato apparso sul sito del SISTRI, il rinvio del versamento dei contributi annuali di iscrizione al SISTRI al 30 novembre 2012.

In questo modo il Ministero ha recepito le istanze delle associazioni di categoria che si erano unite nella richiesta di non versare per l’anno in corso il contributo annuale di  iscrizione al SISTRI, stante la mancata effettiva operatività del sistema.

Di seguito quanto pubblicato sul sito del SISTRI:

“Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.

Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.”

Dichiarazione SISTRI online

Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul sito di SISTRI in data 17 aprile 2012 in merito alla dichiarazione MUD 2011.

 

Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

  • Produttori iniziali di rifiuti
  • Pericolosi
  • Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti

che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.


Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.


La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:

  • accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato
  • compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI

Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.


L’APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL’UNITÀ LOCALE INTERESSATA

 

SISTRI: versamento dei diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il prossimo 30 aprile le aziende e gli enti iscritti al SISTRI, Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti,  sono tenute a versare il contributo annuale di iscrizione.

Questo è il terzo anno di vita, se così si può definire, del SISTRI e il terzo contributo che i soggetti coinvolti sono tenuti a versare nonostante la mancata operatività del sistema.

Tali motivazioni hanno condotto tutte le principali associazioni di categoria a livello nazionale a richiedere al Ministero dell’Ambiente la soppressione del contributo SISTRI per l’anno 2012.

La richiesta è stata inviata sotto forma di lettera datata 13 marzo 2012 e sottoscritta da Confindustria, Confagricoltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), Alleanza delle cooperative italiane, Confederazione italiana agricoltori, Claai (Confederazione libere associazioni artigiane italiane) e associazione R.ETE. Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti).

Nella stessa missiva è stato avanzata anche la richiesta di una revisione di tutto il progetto SISTRI considerato l’esborso già avvenuto negli scorsi anni di 70 milioni di euro e visti i continui rinvii dell’effettiva operatività del sistema.

 

In attesa di conoscere le determinazioni che il Ministero deciderà di prendere riportiamo qui di seguito la tabella con gli  importi per l’esecuzione del versamento, entro il 30 aprile, e le modalità per l’effettuazione del versamento.

tabella importi diritti annuali SISTRI

modalità versamento diritti annuali SISTRI

 

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