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MUD 2014

Sono stati pubblicati con il DPCM 12 dicembre 2013 i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti, MUD 2014 con riferimento ai dati 2013, che sostituiscono integralmente i moduli precedenti.

La dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2014 Il MUD 2014 deve essere presentato da:

  • Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti (quindi escludi i professionisti) che producono rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari anno superiore a 8000 euro;
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi come previsto dall’art. 184 comma 3, lett. c), d) e g).

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

DPCM 12 dicembre 2013

Dal 1° gennaio 2014 vige l’end of waste per i rottami di rame

Come anticipato nella newsletter di agosto 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve predisporre una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Cancellazione/riallineamento al SISTRI

Le aziende iscritte al SISTRI prima del 31/12/2013 devono effettuare l’operazione di riallineamento dei dati inseriti al momento dell’iscrizione, tale operazione si può effettuare autonomamente entrando nel sito SISTRI con la propria USB.

Le aziende iscritte solo per produzione o trasporto di rifiuti non pericolosi,  categorie non più obbligate all’utilizzo del SISTRI secondo il DL 101/2013 e con la relativa legge di conversione,  devono provvedere a cancellarsi dal SISTRI per non pagare i diritti per l’anno 2014.

I produttori di rifiuti solo non pericolosi, per procedere alla cancellazione, devono, inviare all’indirizzo e-mail del SISTRI (iscrizionemail@sistri.it) un’autocertificazione in cui si richiede di procedere alla cancellazione allegando il documento di identità del legale rappresentante. Al ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione si deve restituire il dispositivo USB secondo le modalità indicate.

I trasportatori di rifiuti solo non pericolosi devono recarsi alla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali e consegnare i dispositivi USB, riceveranno un voucher e verranno chiamati dall’officina per la disinstallazione delle black box.

I trasportatori di rifiuti pericolosi e non pericolosi è consigliabile all’interno della propria posizione SISTRI togliere la spunta alla categoria dei rifiuti non pericolosi, per non pagare i diritti anche sulle quantità trasportate di rifiuti non pericolosi.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il numero verde del SISTRI.

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Veneto sono stati pubblicati per rendere agevole il processo di attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che a decorrere dal 13 giugno 2013, ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che accorpa le principali autorizzazioni ambientali.

Il regolamento è applicabile solamente alle piccole e medie imprese e agli impianti produttivi, anche se di una grande impresa, non soggetti ad AIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come chiarito dalla Circolare Ministero dell’Ambiente n.  49801 del 07/11/2013.

Come riportato nel testo della delibera regionale l’intento dell’AUA è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con ciò determinando un netto miglioramento, in termini di efficienza dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

Link alla delibera regionale

Link alla circolare del ministero

Dichiarazione PRTR 2013

Si avvisano gli utenti che la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR (di cui all’art.4 del DPR 157/2011) è disponibile nel sito  http://www.eprtr.it.

Rifacciamo il punto sulle terra e rocce da scavo

Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha  dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare l’art. 41 bis  ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il testo di legge conferma quindi che:

  • i materiali da scavo derivanti da opere e progetti sottoposti preventivamente a VIA o all’autorizzazione AIA sono soggetti alle procedure previste dal D.M. 161/2012;
  • in tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e previo invio di una comunicazione all’ARPA competente di un’autocertificazione dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC, e l’assenza di pericolo per le acque sotterranee;
  • non sono previsti documenti di trasporto delle terre salvo il normale DdT merci, né la tenuta di registri o altra documentazione;
  • nel caso in cui le terre vengano destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti sottofondi stradali e simili destinazioni, è fatto obbligo, da parte del produttore, di dimostrare la loro non contaminazione in relazione alla specifica destinazione urbanistica del sito (colonne A o B) dell’allegato 5, alla Parte IV, del D.lgs. n. 162/2006 e s.m.i.).

La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.

Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:

Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo.

Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo;
  • Comune ove avviene l’utilizzo dei materiali.

Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013Modello 1, Modello 2.

 

SISTRI: ulteriori modifiche e chiarimenti in merito all’operatività e all’applicazione delle sanzioni

A seguito della modifica dei termini di operatività apportati dall’art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” del Decreto Legge 101/2013 convertito in legge con la Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, il 31 ottobre 2013 è stata pubblicata la nuova Circolare esplicativa SISTRI che sostituisce la precedente del 1° ottobre 2013.

La legge di conversione ha introdotto alcune novità, tra cui:

  • ha precisato che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori stranieri che effettuano trasporti esclusivamente nel territorio nazionale o  che effettuano trasporti transfrontalieri dal territorio nazionale a stati esteri;
  • ha incluso i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, entro 60 giorni è prevista l’adozione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di applicazione;
  • non sono soggetti al SISTRI i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani pericolosi, (esclusi quelli della regione Campania), sono soggetti, invece, i gestori di rifiuti urbani pericolosi.

Nella Circolare ministeriale vengono chiarite le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI:

  • i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
  • una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto;
  • una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
  • il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.

In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore dell’impianto, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

Sanzioni dal 1° agosto 2014: proroga “sistema binario” SCHEDA SISTRI e FORMULARI

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e pertanto fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Circolare SISTRI n.1 del 31 ottobre 2013

Danno ambientale – Modifiche alle disposizioni della Parte VI del Testo Unico Ambientale

La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.

Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).

Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.

Legge 6 agosto 2013 n.97

Articoli D.Lgs. 152/2006 modificati

UN CASO PRATICO: prime prove di utilizzo del SISTRI come intermediari

  1. L’intermediario ha avviato il SISTRI inserendo il proprio dispositivo USB, digitando pin, username e password per il login. In qualità di intermediari è possibile compilare la scheda per i produttori di rifiuti entrando in area MOVIMENTAZIONE  – COMPILA ALTRE SCHEDE SISTRI;
  2. Si sceglie il tipo di scheda che si vuole compilare (se per PRODUTTORE o per comune Campania ecc), quindi si seleziona “produttore” e quindi si presenta la scelta tra un produttore iscritto al Sistri oppure no. In questo specifico caso il produttore era iscritto e pertanto si è proceduto alla compilazione dei vari campi:  anagrafica produttore, informazioni sul rifiuto, altre informazioni del rifiuto, trasportatore e destinatario, intermediario.  Una volta compilati tutti i campi appare il riepilogo e poi si firma;
  3. A questo punto  la scheda sarà visibile dal trasportatore e dal destinatario che possono accedere per verificare  e/o aggiungere i dati relativi a quel servizio.
  4. Il produttore entra in gioco quando il trasportatore si reca presso di lui a ritirare il rifiuto; il produttore,  per “prendere in carico il rifiuto” deve accedere con il proprio dispositivo USB, inserendo pin e password; completata anche questa fase, il produttore deve stampare la scheda SISTRI in triplice copia (una rimane al produttore e 2 seguono il trasporto).
  5. A destino, quando l’impianto accetta il rifiuto, i “pallini“ diventano verdi e il servizio è concluso, rimane solamente da firmare il movimento nel registro cronologico.

Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso,  è stato di 5 min.

N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.

Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore  e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte  successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.

A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.

Domanda Sistri

Operatività SISTRI

In occasione dell’avvio del SISTRI, è stata pubblicata la Circolare esplicativa con la quale sono stati chiariti alcuni dei dubbi sorti in questo periodo, quali:

– tra i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 1° ottobre 2013 ci sono “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti  pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di  appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011 (quindi si tratta dei gestori di impianti da cui derivano a seguito di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti pericolosi);

– restano esclusi dall’utilizzo del SISTRI fino al 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” intendendo i soggetti dalla cui attività primaria deriva la produzione di rifiuti speciali pericolosi, così come il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti speciali pericolosi

NOTA ESPLICATIVA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, “SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI – SISTRI

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