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Sistri: è ufficiale parte il 1 ottobre

Con la pubblicazione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101  gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi devono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)  a partire dal 1 ottobre.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania il termine iniziale dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013.

Decreto legge 31 agosto 2013 n.101

Convertito in Legge il DL FARE

Con la pubblicazione della Legge 9 agosto, n.98 viene approvato, con modificazioni, in modo definitivo il Decreto Fare, DL 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La legge è entrata in vigore il 21 agosto 2013.

Gli articoli 41, 41bis, 41ter, 41 quater apportano modifiche sostanziali alla normativa ambientale, come già anticipato nelle newsletter di giugno e agosto.

In sintesi riportiamo i contenuti dei 4 articoli.

Art. 41 – Disposizioni in materia ambientale

Sostituzione dell’art. 243 del d.lgs. 152/2006 Gestione delle acque sotterranee emunte

Il primo comma sostituisce l’art. 243 del d.lgs. 152/2006 – Gestione delle acque sotterranee emunte – con un nuovo articolo che riguarda la bonifica delle acque di falda contaminate tenendo conto al contempo del risparmio idrico; vengono definite le diverse casiste per il trattamento, lo scarico in fognatura e in corpo idrico recettore, così come la reimmissione in falda previo trattamento delle acque nello stesso acquifero da cui sono emunte ai fini della bonifica anche con cicli ripetuti, sempre ai fini di garantire un’effettiva riduzione  dei  carichi  inquinanti  immessi nell’ambiente.

Integrato l’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 con il comma 2 bis

Si conferma l’applicazione del DM 161/2012 solamente alle terre e rocce  da  scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Confermate le disposizioni per le “matrici materiali di riporto”

Con la modifica dei riferimenti al termine “suolo”, apportate dal comma 3, si amplia l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/2006, riportata nell’art. 3 del DL 2/2012.

Di fatto tale interpretazione amplia le esclusioni previste dall’art.185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006 stabilendo che ”Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito  e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA per cui vige il DM 161/2012, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora si rispettino le 4 condizioni stabilite dalla norma, in breve riportate:

  • sia certa la destinazione all’utilizzo;
  • non siano superati i CSC di cui alle colonne A e B della Tab. 1 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 in riferimento al sito di destinazione;
  • in un ciclo di produzione successivo non vi sia il rischio di determinare effetti negativi per la salute nè variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;
  • non sia necessario, ai fini del riutilizzo, sottoporre i materiali da scavo ad  alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Tali condizioni valgono sia per i cantieri con una produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiori ai 6000 mc (comma 1 dell’art. 41-bis) che per quelli con produzione superiore ai 6000 mc (comma 5 dell’art.41-bis).

Inoltre il produttore o proponente dell’opera deve attestare  il  rispetto  delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’ARPA.

Art. 41-ter  Norme ambientali per gli  impianti  ad  inquinamento  scarsamente significativo

Sono state integrate le tipologie di attività che possono rientrare tra gli impianti ad inquinamento atmosferico  scarsamente rilevante elencati alle parti I e II dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Si citano i sylos per materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle  stesse, le cantine che trasformano uva nonché gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, frantoi.

Art. 41-quater Disciplina dell’utilizzo del pastazzo da agrumi

Il Parlamento delega il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi  ad  uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti.

Novità SISTRI

Continua a far discutere la ripresa di operatività del SISTRI fissata per ottobre 2013. Il ministro Flavio Zanonato,  al 58° Congresso nazionale degli Ingegneri a Brescia, ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dalle aziende nell’utilizzo del sistema e l’eccesso di burocrazia per recepire la direttiva sui rifiuti.  Il ministro per lo sviluppo economico ritorna quindi sulle necessarie semplificazioni del Sistri, prevedendo l’esclusione per chi produce solo rifiuti non pericolosi.

In Parlamento il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, sottolineando le difficoltà incontrate dagli operatori . Tali conclusioni sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle imprese coinvolte lo scorso 20 giugno, definiscono il Sistri un sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di costi.

Interrogazione parlamentare del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

DL FARE: ancora modifiche con il passaggio alla Camera

Rispetto a quanto pubblicato nella newsletter di Giungo 2013 comunichiamo che con il passaggio alla Camera dei Deputati sono subentrate ulteriori modifiche all’art. 41 del DL “Fare” (Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) in materia di terre e rocce da scavo.

La proposta ora al vaglio del Senato, Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R), detta all’art. 41­bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.

Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e mediante un’attestazione da inviare all’ARPA competente dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC e senza causare pericolo per le acque sotterranee.

Viste le numerose e continue modifiche sull’argomento attendiamo l’approvazione definitiva per tracciare il nuovo quadro per le terre e rocce da scavo.

Link al Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R)

Deroghe per le terre e rocce da scavo

Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:

  •  Le disposizioni del DM 161/2012 si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);
  •  In merito ai materiali da scavo prodotti dai cantieri in quantità inferiore a 6000 mc ritorna ad applicarsi l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in precedenza abrogato.

La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche  che da quanto emerge, interverranno a breve.

Riferimenti normativi:

Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).

Decreto legge 26 aprile 2013 n.43

 

Esclusione delle “matrici materiali di riporto” dalla normativa dei rifiuti e delle terre e roccia da scavo

Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.

Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”) 

 

Il SISTRI si rifà vivo con le aziende iscritte.

Segnaliamo che è partita la campagna del SISTRI per il riallineamento delle anagrafiche  dei soggetti coinvolti, che a suo tempo si sono iscritti.

Il call center del SISTRI, riattivato dai primi giorni del mese di maggio, sta contattando le aziende per procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel database che nel frattempo potrebbero essere variati.

In caso di variazione dei dati societari ed anagrafici, le aziende potranno comunicare i dati ai seguenti recapiti di SISTRI:

iscrizionemail@sistri.it

numero verde 800 00 38 36

E’  necessario comunicare il codice  pratica rilasciato all’epoca dell’iscrizione.

Dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra entro il 31 maggio.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio, il  Ministero dell’Ambiente pubblica il formato ufficiale per la comunicazione.

La denuncia deve riportare le  quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio.

Si precisa, tuttavia, che i dati da dichiarare devono essere tratti dal registro delle apparecchiature e degli impianti, il cui modello è stato ufficializzato molto di recente (Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013); pertanto, per la dichiarazione di quest’anno non sono disponibili i dati delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nel 2012.

Ciò considerato il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione, con scadenza 31 maggio, dovrà riportare tutti i dati previsti nelle prime tre sezioni del modello ufficiale e in particolare quelli relativi:

  • sezione 1: dati identificativi dell’operatore e del luogo ove è installata l’apparecchiatura o l’impianto;
  • sezione 2: riferimenti della persona responsabile se diversa dall’operatore;
  • sezione 3: tipo e numero di apparecchiature o sistemi antincendio presenti nel luogo riportato nella sezione 1.

Nelle istruzioni di compilazione viene declinata in maniera piuttosto completa la definizione di operatore:

“il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).”

Per i contenuti della dichiarazione si rinvia alla consultazione dei seguenti allegati:

modello di dichiarazione
istruzioni per la compilazione della dichiarazione
registro delle apparecchiature
registro del sistema antincendio

Per la procedura online di presentazione della dichiarazione:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Si consiglia di consultare anche:

sito del Ministero dell’Ambiente

sito dell’ISPRA

 

Nuova circolare della Regione Veneto sull’applicazione del decreto “terre e rocce di scavo”

La disciplina nazionale delle terre e rocce di scavo contenuta nel D.M. n. 161/2012 contiene degli aspetti ed indicazioni che non permettono una chiara operatività per gli addetti ai lavori.

La Regione Veneto, in considerazione di ciò ha accolto alcune istanze volte a “fornire ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella materia della gestione delle terre e rocce di scavo, alcune modalità orientative volte ad assicurare una corretta ed omogenea applicazione sull’intero territorio regionale delle previsioni introdotte dal d.m. n. 161/2012”, emanando la Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230.

Con tala nota si è chiarito, tra l’altro, quanto segue:

– con l’entrata in vigore del d.m. n. 161/2012 non ha più effetto la deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008, salvo il periodo di transitorio previsto dal decreto stesso

– le attività, che comportano la produzione di materiali da scavo, avviate fino alla data del 5 ottobre 2012 (le per le quali sono state seguite le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008) possono essere portate a termine secondo tali procedure ma in tal caso deve essere stata presentata prima di tale data almeno l’indagine ambientale prescritta dalla DGRV 2424/08

Per tutti gli altri aspetti si rinvia al testo della Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230

Aggiornamento garanzie finanziarie impianti di trattamento rifiuti.

Con D.G.R.V. n. 346 del 19 marzo 2013 –  BURV n. 30 del 02/04/2013 – è stata ripubblicata la disciplina della garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Questo provvedimento è un aggiornamento di precedenti provvedimenti regionali che già provvedevano a fissare gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti ed ha lo scopo di prevedere specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti (inerti e metalli).

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio (nelle varie forme previste a seconda della tipologia di impianti ed elencate nell’allegato A della D.G.RV. in parola).

Questa Delibera è motivata da alcune riduzioni introdotte e da una correzione ad un errore materiale contenuto nella precedente delibera:

  • riduzione delle garanzie per gli impianti di gestione di rifiuti inerti
  • riduzione delle garanzie per impianti di gestione di rifiuti  metallici
  • il numero di anni di validità che deve avere la fideiussione dopo la scadenza dell’autorizzazione è di 2 anni (e non di 6 mesi come erroneamente indicato nella precedente delibera)

NOTA BENE- TERMINE DI  ADEGUAMENTO PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI GIA’ IN ESERCIZIO

 Nel fissare quanto sopra indicato, la D.G.R.V. conferma anche il termine per l’adeguamento delle garanzie finanziarie in essere presso impianti già autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Per tali impianti il termine per provvedere all’adeguamento delle garanzie finanziarie è il 21 agosto 2013 (come già stabilito dalla precedente D.G.R.V. n. 1543/2012, che fissava in un anno dalla data di pubblicazione del B.U.R.V. il termine per l’adeguamento).

Si invitano, pertanto, i gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti a provvedere a tale adeguamento entro il termine del 21 agosto 2013.

E’ opportuno prendere contatto con l’autorità competente al rilascio del proprio provvedimento autorizzatorio (Provincia) per verificare le modalità e gli importi per l’adeguamento.

Per la Provincia di Padova, si veda: http://www.provincia.pd.it/index.php?page=rifiuti

 

Leggi:

Delibera Giunta Regione Veneto n. 346 del 19/03/2013

Allegato A

Allegato B

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