L’antefatto
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 27958/2018 e sentenza del TAR Regione Lombardia n. 1782/2018 si era stabilito che i fanghi da destinare allo spandimento in agricoltura dovessero sottostare ai limiti restrittivi di soglia di contaminazione previsti in tabella I, Allegato V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifiche, con riferimento agli idrocarburi ed ai fenoli (in quanto la disciplina speciale contenuta nel D. L. 99/1992 non prevede indicazioni per tali sostanze).
Questi pronunciamenti avevano determinato da alcuni mesi un blocco nelle attività di spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione dovuto all’applicazione dei limiti previsti per gli idrocarburi e i fenoli dalla sopracitata tabella ai fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. L’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina delle bonifiche del suolo ai fanghi ne ha quindi determinato la paralisi della possibilità di spandimento in agricoltura (essendo presenti nei fanghi concentrazioni media di sostanze molto superiori rispetto al suolo).
Ciò ha determinato uno stato di emergenza dovuto all’intasamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la necessità di ricorrere a misure straordinarie di autorizzazione all’accumulo degli stessi presso gli impianti (si veda ad esempio Decreto Regione Lombardia n. 94 del 7/8/2018).
L’attesto decreto di emergenza
All’interno del cosiddetto “decreto Genova” (afferente le prime misure successive al crollo del c.d. “ponte Morandi”) è stato inserito anche l’atteso provvedimento di temporaneo sblocco dell’attività di spandimento dei fanghi in agricoltura.
In attesa di una organica revisione della disciplina di settore, l’art. 41 del D.L. n. 109 del 28/9/2018 è intervenuto sul tema, precisando quanto segue:
Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
Resta comunque aperto il dibattito sulla questione sia per la genericità del termine “idrocarburi totali” che non fa distinzione tra quelli di natura minerale e quelli di origine biologica, tipica dei fanghi sia per il fatto che, in sede di conversione, il decreto potrebbe subire degli emendamenti.
A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell’Accordo Europeo sul trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019.
Il testo degli allegati tecnici A e B dell’Accordo viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE).
Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2019.
Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.
I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi:
tel. 049 893 6673
info@novatech-srl.it
Capitolo 1.1 Esenzioni
Capitolo 1.2 Definizioni
Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza
Capitolo 1.10 Disposizioni riguardanti la sicurezza
Capitolo 2.1 Principi generali di classificazione
Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti
Principali modifiche alle disposizioni speciali:
Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi
Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura
Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura
Capitolo 5.4 Documentazione
Capitolo 7.1 Disposizioni generali e disposizioni speciali relative alla regolazione della temperatura
Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa
Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione
Sono state pubblicate sul sito del SISTRI le versioni aggiornate delle seguenti guide e casi d’uso, ove viene illustrata la nuova funzionalità “archivio storico”:
www.sistri.it
Il CONAI ha diffuso nel corso dell’estate un comunicato di riepilogo di tutte le modifiche al Contributo Ambientale sugli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica, legno e vetro che avranno luogo a partire dal 1 gennaio 2019.
Per alcuni materiali, acciaio e alluminio, il contributo verrà ridotto. Per gli altri, sono stati deliberati degli aumenti che vengono motivati puntualmente nel documento citato.
Si riassumono così le modifiche che avranno effetto dal 1 gennaio 2019:
Comunicato CONAI su rimodulazione del contributo ambientale sugli imballaggi.
L’ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale) ha messo a disposizione una nota esplicativa utile alla corretta attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 – Ecotossico nel processo di classificazione dei rifiuti pericolosi.
La nota da riferimento alla nuova definizione della caratteristica HP14 contenuta nel Reg. UE 2017/997 (leggi la nostra notizia)
Leggi la nota dell’ISPRA “Approccio Metologico per la valutazione della caratteristica di pericolo HP14 ‐ Ecotossico”
È disponibile nella sezione Manuali e Guide del sito di SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) la versione aggiornata della guida “Gestione Azienda”.
Leggi la Guida Gestione Azienda di SISTRI.
Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che è attiva la nuova versione del portale che consente di accedere alle procedure di VIA-VAS-AIA di competenza statale: www.va.minambiente.it
Il portale VAS-VIA-AIA costituisce un punto di accesso unico a tutte le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006.
Per effetto di alcune modifiche statutarie e regolamentari del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), a partire dal 1 gennaio 2019, cambierà il momento in cui, nella filiera di commercializzazione degli imballaggi vuoti, si realizza la cosiddetta “prima cessione” dell’imballaggio finito, nei casi in cui nella filiera siano presenti uno più commercianti di imballaggi.
La prima cessione oggi.
Si considera “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore, oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
La prima cessione dal 1 gennaio 2019.
Sarà considerata “prima cessione” il momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti.
Resta invariata l’ipotesi del trasferimento del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
Conseguenze per i commercianti di imballaggi vuoti.
Ai fini dell’applicazione del Contributo Ambientale CONAI (CAC), il commerciante di imballaggi vuoti sarà, pertanto, equiparato all’ultimo produttore di imballaggi, spostando quindi il momento dell’applicazione del CAC al momento del trasferimento dell’imballaggio al primo effettivo utilizzatore.
Il commerciante di imballaggi vuoti dovrà, pertanto:
Procedura agevolata (facoltativa) per “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti.
E’ prevista la possibilità per i commercianti di imballaggi vuoti che non superano il volume di vendite di 150 tonnellate anno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio di non applicare la procedura di cui sopra e quindi di continuare ad operare come hanno fatto sino ad oggi.
Per usufruire di questa opzione sarà necessario inviare a CONAI una autocertificazione.
Sono previste anche delle nuove diciture da riportare nelle fatture di vendita nei casi sopra specificati.
Tutto quanto sopra riassunto viene approfondito da CONAI nella circolare qui acclusa.
Il Ministero dell’Ambiente con D.M. 28 marzo 2018 n. 69, ha definito i criteri e le procedure affinchè il conglomerato bituminoso derivante dalla fresatura a freddo dell’asfalto o da operazioni di scavo di pavimentazioni in asfalto, possa rientrare nella disciplina dei c.d. “end of waste” cessando la qualifica di rifiuto e uscendo, pertanto, dalla relativa disciplina.
I criteri indicati nel regolamento, dovranno essere dimostrati dal produttore mediante specifica autocertificazione attestante il rispetto di tutte le condizioni e requisiti richiesti dalla normativa affinchè il prodotto finale possa essere definito “granulato di conglomerato bituminoso”.
I produttori di granulato di conglomerato bituminoso, dovranno entro il 31 ottobre 2018, provvedere all’aggiornamento delle loro autorizzazioni/comunicazioni al trattamento di rifiuti in modo da adeguarle a quanto sopra per poter fruire del regime degli end of waste. In attesa di tale aggiornamento, potranno comunque attestarne la conformità ai requisiti di legge mediante dichiarazione di conformità.
Leggi il D.M. 28/03/2018 n. 69
Con Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito la sotto-categoria 2-ter relativa a “iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, fissa inoltre i criteri e i requisiti per l’iscrizione nella stessa.”.
La sotto-categoria fa riferimento alle ipotesi di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi di provenienza urbana effettuati esclusivamente da enti religiosi ed associazioni di volontariato nei limiti di:
Sono previsti requisiti e procedure semplificate per accedere a questa tipologia di iscrizione.
Leggi la Delibera n. 4/2018