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F-GAS: dichiarazione entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2015, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2014.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario, ciò non toglie che il proprietario possa delegare (delega scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

SISTRI: versamento dei diritti annuali entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2015 gli enti e le imprese iscritte al SISTRI dovranno provvedere al versamento dei diritti annuali di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2015;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI, al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

 

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo all’applicazione “GESTIONE AZIENDE, “all’intero di SISTRI , i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  •  il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

 

SISTRI: dal 1 aprile le sanzioni per mancata iscrizione e pagamento

Come già anticipato, scattano dal 1 aprile 205 le sanzioni per la mancata iscrizione al SISTRI dei soggetti obbligati ed il mancato pagamento dei diritti annuali di iscrizione.

L’entità di tali sanzioni varia da euro 2.600 a 93.000 così come previsto dall’art. 260-bis del D. Lgs. n. 152/06.

Si veda la notizia precedentemente pubblicata.

Recupero rifiuti in regime semplificato: versamento diritti annuali di iscrizione al registro

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

classe di attività
quantità annua di rifiuti recuperati
importi
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonnellate
€ 51,65

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:

“diritti di iscrizione registro rifiuti art. 216, anno 2015”

Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a  Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.

Albo Gestori Ambientali – Versamento diritti annuali entro 30 aprile

I soggetti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono provvedere al versamento annuale dei diritti di iscrizione entro la data del 30 aprile 2015.

Ricordiamo che dallo scorso anno le modalità di versamento sono variate e devono avvenire obbligatoriamente con il sistema telematico messo a disposizione dall’Albo con le seguenti modalità:

  1. Carta di credito su circuito Visa / MasterCard
  2. TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto
  3. MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (Poste Italiane e Banco Posta Esclusi)

Entrando nella sezione “diritti” si trova il dettaglio degli importi dovuti e la modalità di scelta del pagamento telematico desiderato.

Si precisa che l’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.

In allegato la tabella con gli importi dei diritti annuali

SISTRI: ulteriore proroga delle sanzioni.

In sede di conversione del c.d. decreto legge milleproroghe, con un emendamento al D. L. 31/12/2014 n. 192, è stato disposto l’ulteriore rinvio del termine di applicabilità delle sanzioni relative alla mancata iscrizione e mancato versamento del diritto annuale di iscrizione al SISTRI.

Il decreto milleproroghe fissava la data di inizio dell’applicabilità delle suddette sanzioni a partire dal 1 febbraio 2015; in sede di conversione la data di inizio applicabilità è stata spostata al 1 aprile 2015.

Resta invece fissato al 1 gennaio 2016 il termine di inizio dell’applicabilità delle altre sanzioni relative alle violazioni delle regole operative del SISTRI.

A rafforzare l’attività di controllo in tema di SISTRI si inserisce anche il decreto 15/02/2015 che prevede l’interconnessione del Corpo Forestale dello Stato con il SISTRI. Quest’ultimo, pertanto, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, potrà accedere al SISTRI per l’esercizio delle proprie attività istituzionali.

Leggi il testo della legge di conversione (L. 27/02/2015 n. 11, G.U. n. 49 del 28/02/2015)

Leggi il testo del decreto 15 gennaio 2015 (G.U. n. 48 del 27/02/2015)

 

Comunicazione annuale AEE e Pile: scadenze 31 marzo e 30 aprile 2015

Sono stati attivati nel mese di gennaio:

  • il portale per la compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2014.
    La scadenza è il 30 aprile 2015. 
    www.registroaee.it.
  • il portale per la comunicazione annuale dei produttori di pile ed accumulatori iscritti al Registro nazionale, con il quale segnalare la quantità di pile ed accumulatori immesse sul mercato nel 2014. La comunicazione va presentata con firma digitale attraverso la scrivania telematica PILETEL dal sito www.impresa.gov.it.
    La scadenza è il 31 marzo 2015.

Per le pratiche in questione non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Per approfondimenti sui soggetti obbligati e le modalità di presentazione si consultino le seguenti schede informative della CCIAA:

MUD 2015: scadenza 30 aprile.

Si avvicina anche quest’anno il tempo di pensare alla compilazione del MUD, la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti.

Il termine per la presentazione è il 30 aprile 2015.

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Per garantire una puntuale presentazione della dichiarazione la documentazione dovrà essere messa a disposizione di Novatech S.r.l. entro il termine massimo del 15 aprile 2015.

CER: nuovi codici dei rifiuti dal 1 giugno 2015

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30/12/2014  la Decisione della Commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio.

Con questo provvedimento viene sostituito, all’interno della Decisione 2000/532/CE, l’allegato che contiene attualmente l’Elenco Europeo dei Rifiuti (CER) con un nuovo elenco che tiene conto dei criteri di classificazione e della terminologia utilizzati nel Regolamento CLP ( Reg. CE 1272/2008 che disciplina la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle miscele e delle sostanze pericolose).

Il nuovo elenco troverà applicazione dal 1 giugno 2015.

Da una prima lettura risultano inseriti alcuni nuovi codici CER e variate alcune diciture. Ci riserviamo di approfondire in seguito l’argomento e le relative conseguenze sulla classificazione dei rifiuti.

Leggi la Decisione  della Commisione del 18/12/2014

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