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Archivio per Categoria In Evidenza

Caratteristica di pericolo HP14: si torna all’ADR.

Con Legge  6 agosto 2015 n. 125 (G.U. Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49),  di conversione del Decreto Legge n. 78/2015, è stato introdotto il comma 9-ter all’articolo 7, che stabilisce che la caratteristica di pericolo “HP14 ecotossico” deve essere attribuita secondo i criteri presenti nell’accordo dell’ADR per le materie pericolose per l’ambiente:

“Articolo 7, comma 9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.”

La Legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015.

Leggi la Legge  6 agosto 2015 n. 125

Leggi il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 

D. L. n. 92/2015: nuove definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo

Con Decreto legge n. 92/2015- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4-7-2015 ed entrato in vigore il 4 Luglio 2015 – contenente misure urgenti per l’esercizio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (es. ILVA, FINCANTIERI) sono state modificate alcune  importanti definizioni alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 in tema di rifiuti e sono contenute alcune indicazioni relative alla pratiche AIA in corso di istruttoria.

Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, con possibili emendamenti, reca i seguenti contenuti:

– Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”;
La definizione di produttore di rifiuto diviene quindi:
  • produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
b)  alla lettera o), dopo la parola: “deposito” è aggiunta la seguente: “preliminare alla raccolta”;
La definizione di raccolta diviene quindi:

  • raccolta“: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

c)  alla lettera bb), la parola: “effettuato” è sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

La definizione di deposito temporaneo diviene quindi:

  • deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (…omissis…)

– Art. 2.  Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

L’art. 2 disciplina, invece, il periodo transitorio per le attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene scongiurata la soluzione di continuità delle autorizzazioni degli impianti in esercizio che altrimenti sarebbero scadute il 7 di Luglio 2015 (secondo la precedente dicitura dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.).

art. 29 D. Lgs. n. 46/2014 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita’ che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita’ dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.“

– Art. 3.  Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1.  Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2.  Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3.  Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

4.  Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

 

Leggi il testo integrale del D. L. 92/2015

CONAI: riduzione contributo imballaggi in acciaio dal 1 ottobre 2015

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio RICREA, ha deliberato la diminuzione del CAC per gli imballaggi in acciaio.

La riduzione del contributo ambientale CONAI dagli attuali 21,00 €/ton a 13,00 €/ton, avrà effetto  dal 1 ottobre 2015.

A partire dalla stessa data, 1° ottobre 2015, e come conseguenza di quanto sopra, la procedura semplificata per i fusti in acciaio rigenerati subirà le seguenti riduzioni:
– il contributo ambientale “unitario” passerà dagli attuali 0,33 €/fusto a 0,20 €/fusto;
– il peso standard passerà da 15,71 kg a 15,38 kg.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.

 

Approfondisci

Seveso III: in vigore dal 29 luglio

Con Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (GU Serie Generale n. 161 del 14-7-2015 – Suppl. Ordinario n. 38) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La cosiddetta Direttiva Seveso III entrerà in vigore nel nostro ordinamento il prossimo 29 luglio.

Il decreto, che abroga il previgente D. Lgs. n. 334/1999 e tutti i successivi decreti collegati, prevede tra le novità più significative:

– semplificazione delle misure di controllo degli stabilimenti

– maggior accesso alle informazioni sui rischi derivanti degli impianti industriali e sui comportamenti in caso di incidente

– adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche contenuta nel regolamento CLP

– modulistica unica a livello nazionale

– deroghe per alcune sostanze

 

Leggi il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105

Leggi  – La “Direttiva Seveso III” – Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n°105 

RAEE e nuove caratteristiche di pericolosità (HP)

In conseguenza dei recenti provvedimenti in materia di classificazione dei rifiuti, i soggetti protagonisti della filiera di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) hanno definito di comune accordo quali caratteristiche di pericolosità attribuire alle principali categoria di RAEE domestici:

R1: Apparecchi di refrigerazione – CER 200123*: HP6, HP14.
R3: TV e Monitor – CER 200135*: HP5, HP6, HP14.
R5: Lampade Fluorescenti – CER 200121*: HP5, HP6, HP14.

Tali indicazioni sono basate su dati analitici di letteratura e su dati registrati dagli impianti di trattamento dei RAEE e considerata la peculiarità di tali rifiuti che determina l’impossibilità pratica ed economica ad effettuare le analisi previste (stato solido, composizione articolata con parti e componenti di natura differente in un solo manufatto).

Leggi il documento completo sosttoscritto da:
Centro di Coordinamento RAEE
FISE Assoambiente
FISE UNIRE Assoraee
UTILITALIA

AUA – In vigore il modello unificato nazionale

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.

COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.

In particolare, sono comprese nell’AUA:

  • autorizzazione agli scarichi in acqua (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (art. 112 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta sul rumore esterno agli ambienti di lavoro (art. 8, commi 4 o comma 6, L. 447/ 1995);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 D. Lgs. n. 99/92);
  • comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D. Lgs. n. 152/2006).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

QUANDO CHIEDERLA

La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA

L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA

L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.

DURATA E RINNOVO

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

Leggi il decreto 8 maggio 2015.

Leggi la precedente notizia.

Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.

Per informazioni:

NOVATECH Srl
tel.  049 8936673
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ADR 2015: in vigore dal 1 luglio 2015 per i trasporti nazionali.

Dal 1 luglio 2015 entra in vigore l’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR per i trasporti nazionali.

Nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con la pubblicazione di questo decreto si possono applicare le edizioni 2015 dell’ADR, RID e ADN nei trasporti nazionali, l’obbligo di applicazione scatta dal 1 luglio 2015.

Le principali novità presenti nell’ADR 2015 sono elencate qui di seguito.

Esenzioni:

  • L’esenzione 1.1.3.1 c), riguardante i trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale,  si applica anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa IBC e grandi imballaggi;
  • Nell’esenzione 1.1.3.3, relativa al trasporto di carburanti liquidi, viene aggiunta una terza condizione di esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di una macchina mobile non stradale che è trasportata come un carico;
  • Nell’esenzione 1.1.3.6 relativa alle quantità trasportate nell’unità di trasporto, per le merci pericolose liquide si deve considerare la quantità in litri e non più la capacità nominale del recipiente, invece per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità del recipiente in litri;
  • Al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade contenenti merci pericolose, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1 kg.

Nuove definizioni:

  • Container chiuso per trasporto alla rinfusa, un container interamente chiuso per il trasporto alla rinfusa avente una copertura, pareti laterali, testate e fondo rigidi (compresi i fondi di tipo tramoggia);
  • Container telonato per trasporto alla rinfusa, un container a tetto aperto per il trasporto alla rinfusa con fondo (compresi i fondi di tipo tramoggia), pareti laterali e testate rigidi e copertura non rigida;
  • Grande imballaggio di soccorso;
  • Recipiente di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas).

Nuove classificazioni:

  • Un’importante novità è l’introduzione per la rubrica relativa agli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti: gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non ai fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, possono assegnati al numero ONU 3509, se soddisfano le prescrizioni prescritte per questa rubrica;
  • Classe 2, categoria dei gas adsorbiti;
  • Classe 7, UN 3507 esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, colli esenti, meno di 0,1 kg per collo, non fissile o fissile esente; sono stati modificati: UN 2909, UN 2910, UN 2911;
  • Classe 9, sono stati modificati: UN 2212 amianto anfibolo (amosite, tremolite, actinolite, anotofillite, crocidolite), UN 2590 amianto, crisotilo, UN 3268 dispositivi di sicurezza azionati elettricamente; Sono stati introdotti: UN 3508 condensatore asimmetrico, UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti
Disposizioni speciali:
  • Per il trasporto delle pile e batterie al litio avviate allo smaltimento/riciclaggio è sempre  presente la disposizione speciale 636 (b), ma modificata, ed è stata inserita 377, mentre per il trasporto delle pile e batterie al litio danneggiate/difettose è stata aggiunta la disposizioni speciale 376, è stata soppressa la 661; Sono state modificate le istruzioni d’imballaggio.
  • Viene inserita la disposizione speciale 375 che si applica a UN 3077 e UN 3082, che introduce l’esenzione dall’ADR per le materie pericolose per l’ambiente trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta nell’imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 lt/kg purché gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

Procedure di spedizione:

  • Per le iscrizioni “SOVRIMBALLAGGIO” e “IMBALLAGGIO DI SOCCORSO” viene fissata l’altezza minima del carattere a 12 mm.
  • Per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con le parole “CON RESIDUI DI …” seguita dai numeri delle classi di pericolo e dei rischi sussidiari che corrispondono ai residui, in ordine numerico, ad esempio se si trasportano insieme imballaggi con residui di classe 4.1 e imballaggi con residui di classe 3 e rischio sussidiario di classe 6.1: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9
  • Le istruzioni scritte sono modificate, nella prima pagina, con l’introduzione del divieto di utilizzare, in caso di incidente o emergenza, sigarette elettroniche o dispositivi simili e nell’ultima con l’omissione, per l’indumento fluorescente, del riferimento alla norma EN 471 e, per il mezzo di protezione degli occhi, del riferimento agli occhiali protettivi. Le istruzioni scritte in vigore fino al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2017.

Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:

  • Le disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa riferite alla colonna 17 della Tabella A, sono cambiate, sono presenti le disposizioni speciali  “VC” (VC1, VC2 e VC3) che specificano quale tipologia di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa può essere usato,  e le disposizioni supplementari  “AP”, che specificano le disposizioni supplementari per ogni classe di pericolo.
  • Gli imballaggi dismessi  UN 3509 possono essere trasportati solo in container per trasporto alla rinfusa chiusi, veicoli chiusi o container chiusi, a tenuta o dotati di fodera o di un sacco sigillato resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero.

Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:

  • Il divieto di fumare si applica anche a sigarette elettroniche e dispositivi simili.
  • Disposizione speciale CV37 che si applica al trasporto dei sotto-prodotti della fabbricazione o rifusione dell’alluminio.

 

 

SISTRI: il Ministero indice la gara per il nuovo gestore

Con comunicato stampa del 26 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto di aver indetto una procedura di gara per l’affidamento della gestione del SISTRI, stante la scadenza dell’attuale gestione SELEX  in data 31/12/2015.

La gara prevede l’affidamento in concessione di una serie di servizi operativi, tra i quali:

  • la gestione informatizzata dei registri di carico e scarico (produttore e smaltitore) e delle schede di movimentazione (produttore e trasportatore) in coerenza con l’attuale flusso cartaceo;
  • la registrazione dei percorsi in modalità offline, con un modello in grado di evolvere in funzione dell’evoluzione normativa europea, e attraverso strumenti di mercato;
  • la generazione in automatico del MUD (Modello Unico di Dichiarazione);
  • la gestione dei contributi attraverso il monitoraggio e la riconciliazione dei flussi finanziari relativi al versamento delle quote annuali di iscrizione dei soggetti iscritti al Sistema
  • le azioni finalizzate all’ampliamento dell’adesione al servizio da parte dei soggetti facoltizzati.

All’aggiudicatario viene anche richiesta la presa in carico del sistema attuale nonché lo sviluppo e gestione del nuovo sistema informatico.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente.

Introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente.

Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015)  è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.

Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disa­stro ambien­tale, impedimento dei con­trolli, omessa boni­fica e traf­fico di mate­riale radioat­tivo.

Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.

Inquinamento ambientale 
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.

Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Omessa bonifica

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 

1 giugno: come gestire il passaggio alla nuova normativa sulla classificazione dei rifiuti.

A seguito delle novità introdotte con le recenti modifiche normative in materia di classificazione dei rifiuti – nuovi codici CER, nuove caratteristiche di pericolo HP (leggi articolo) – si rendono necessari alcuni importanti adeguamenti da apportare nelle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, nei formulari e nelle registrazioni effettuate sul SISTRI.

Di seguito consigliamo di seguire i seguenti passaggi:

  1. Effettuare, con l’ausilio del proprio laboratorio di riferimento, una riclassificazione dei rifiuti secondo le nuove disposizioni in modo da verificare la validità del codice CER attualmente in uso per i rifiuti in carico all’azienda (possono verificarsi casi di rifiuti che non erano pericolosi e lo diventano e limitati casi di rifiuti pericolosi che diventano non pericolosi). In questa fase dovranno essere individuate anche le caratteristiche di pericolo che saranno individuate con i nuovi codici HP (al posto dei precedenti codici H). Da sottolineare che non vi è sempre una automatica corrispondenza tra i vecchi codici H ed i nuovi codici HP.
  2. Qualora si verifichi un cambio di CER (ad es. da non pericoloso al corrispondente codice a specchio pericoloso) con riferimento ad un rifiuto in deposito presso l’azienda prima del 1 giugno 2015: nelle registrazioni di carico del registro effettuare una annotazione con indicato il nuovo codice CER ed i relativi codici HP. Il rifiuto verrà poi gestito nello scarico e nel formulario con le nuove codifiche. Utilizzare lo spazio annotazioni, anche in caso di CER immutato, per indicare i nuovi codici HP.
  3. A livello di SISTRI: per i rifiuti registrati in carico prima del 1 giugno 2015 si deve seguire la procedura indicata dal SISTRI nella specifica guida.

Novatech S.r.l. è a disposizione per offrire la consulenza necessaria ad affrontare correttamente questo passaggio.

Contatti:

tel 049 8936673

consulenza@novatech-srl.it

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