Entro il 2 maggio 2017, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Nella causale di versamento occorrerà indicare:
Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:
Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.
Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro
Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.
I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.
Gli importi dei contributi suddivisi per categoria sono qui riportati.
Entro il 30 aprile 2017 (La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio) gli enti e le aziende obbligate alla presentazione del MUD dovranno provvedere all’invio della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2016.
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).
Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it
Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2016.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L78 del 23 marzo 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Il nuovo Regolamento inserisce l’allegato VIII Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che uniforma le informazioni di emergenza sanitaria relative alle miscele pericolose immesse sul mercato che devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle agli organismi designati. Ogni miscela deve essere identificata da un identificatore unico di formula, “UFI”, che deve comparire nell’etichetta.
La scadenza dell’obbligo di conformarsi all’allegato VIII varia a seconda a chi è destinato l’uso:
E’ stato pubblicato con il D.M. 13/10/2016 n. 264, entrato in vigore il 02/03/2017, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”
In particolare il D.M. in parola riguarda i criteri affinchè le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (elencate nell’allegato 1 del citato D. M.) possano essere considerate sottoprodotti (e quindi escluse dal regime dei rifiuti) ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n . 152/06.
Da notare che all’interno dell’allegato 1 sono contenuti anche alcuni dei sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. Ue 1069/09; con questo decreto vengono definite le attività e lavorazioni che possono essere considerate “normale pratica industriale” (ad es. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica).
Sono diversi i punti ancora da chiarire rispetto all’ambito di applicabilità di questo nuovo decreto e agli adempimenti formali da esso previsti.
Leggi:
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. (GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017)
Per ogni approfondimento in merito:
tel 049 8936673
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rinnovato la modulistica per l’iscrizione nelle categorie 1-4-5-8-9 e per le iscrizioni con procedura semplificata.
Modulistica per l’iscrizione all’Albo e autocertificazione per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
Delibera n. 3 del 22/02/2017
Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
CONAI, nel corso del 2016, aveva definito una particolare formula incentivante per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili riservata alle micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la selezione/riparazione di pallet in legno.
Considerato lo straordinario interesse da parte delle aziende che, anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2016, continuano ad inviare richieste di regolarizzazione, il Consiglio di Amministrazione CONAI, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, ha deliberato la proroga dell’iniziativa TUTTI IN REGOLA fino al 31 marzo 2017, confermando le agevolazioni previste, fatta eccezione per la rateizzazione delle somme dovute, che non sarà più consentita.
La proroga (a carattere assolutamente eccezionale) è valida per tutte le aziende che regolarizzeranno la posizione entro e non oltre il 31 marzo prossimo.
Vai alla pagina Tutti in Regola con le novità 2017: http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/tutti-in-regola
(tratto da www.conai.org)
Riportiamo qui di seguito alcuni utili documenti per gli adempimenti relativi al Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, per l’anno 2017.
Con Delibera n. 1 del 23 gennaio 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di iscrizione in categoria 6 per il trasporto transfrontaliero di rifiuti per le aziende estere che sono in possesso della ricevuta di iscrizione.
Tali aziende dovranno pertanto presentare l’istanza con la documentazione completa entro il 15 maggio 2017.
Con Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.”
La Delibera, che entrerà in vigore il 1 febbraio 2017, ristabilisce i requisiti di dotazione minima di mezzi e di persone per l’iscrizione nelle categorie:
I provvedimenti di iscrizione rilasciati fino a tale data conserveranno la loro validità fino alla data di scadenza indicata nel provvedimento stesso e le istanze presentate prima di tale data continueranno ad avere a riferimento i criteri precedentemente in vigore.
Le deliberazioni n. 1 del 30/01/2003, n. 3 del 14/03/2012 e n. 6 del 12/12/2012 sono abrogate a partire dalla di efficacia della delibera qui sopra citata.
Leggi il testo completo della Delibera n. 5 del 3/11/2016