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SISTRI: nel milleproroghe il nuovo rinvio.

Il testo del decreto “milleproroghe” (classico di fine anno) contiene l’ennesima proroga dell’avvio operativo del SISTRI al 1 gennaio 2017.

Per tutto l’anno 2016 rimane obbligatorio il regime del cosiddetto”doppio binario”: dovranno essere mantenute le scritture cartacee su registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti e dovranno essere effettuate le registrazioni sul SISTRI per i rifiuti pericolosi.

Restano non applicabili le sanzioni legate all’operatività del SISTRI, mentre sono applicative quelle per la mancata adesione (per i soggetti obbligati) e il mancato versamento del contributo annuale di iscrizione (già operative dal 1 aprile 2015 – leggi notizia) da versare entro il 30 aprile 2016.

Leggi il decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2015, n. 210)

 

Piano Tutela Acque – valutazione obbligatoria per l’adeguamento alle prescrizioni sulle acque meteoriche.

Il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) contiene – all’art. 39 delle norme tecniche che attuazione – la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio derivanti da talune specifiche tipologie di insediamenti (esplicitati in allegato F della delibera medesima) e da alcune superfici che raggiungono determinate dimensioni.

Con riferimento alle recenti modifiche apportate al PTA (D.G.R.V 3/11/2015, n. 1534), si riapre la necessità per le aziende di effettuare una valutazione individuale circa l’assoggettamento di ogni sito produttivo agli obblighi previsti dalla vigente normativa con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, in vista della prossima scadenza del 29/02/2016.

Suggeriamo, pertanto, di prendere contatto con i nostri uffici per una puntuale verifica sull’argomento.

Approfondimenti

Tale valutazione risulta necessaria per stabilire l’iter da seguire e gli eventuali obblighi conseguenti (presentazione di una relazione all’autorità competente, di un piano di adeguamento e della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche).

Facciamo presente che il termine per la presentazione all’autorità competente del piano di adeguamento completo di cronoprogramma è il 29/2/2016 (termine che è stato riaperto dalla D.G.R.V. n. 1534 e che originariamente era l’8/12/2012).

Il termine per la realizzazione dei lavori, ai sensi del comma 6 dell’art. 39, è il 31/12/2018; pertanto, entro e non oltre tale data i titolari degli insediamenti interessati devono aver adeguato gli scarichi, previa autorizzazione.

Le aziende che a suo tempo hanno già presentato all’autorità competente il piano di adeguamento, possono usufruire della dilazione prevista dalla D.G.R.V.  ma dovranno comunque presentare, entro la scadenza del 29/02/2016, una integrazione contenente il “cronoprogramma” delle attività previste nel piano di adeguamento. Si ricorda, che qualora gli stabilimenti ricadano nella necessità di autorizzazione devono presentare autonoma istanza per il rilascio.

Piano Tutela Acque Regione Veneto: le modifiche.

Con D.G.R.V. n. 1534 del 3 novembre 2015 “Modifiche ed adeguamenti del Piano di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D. Lgs. n. 152/2006” la Regione Veneto ha apportato alcune significative modifiche ai contenuti delle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Tra le modifiche apportate, delle quali si consiglia una attenta lettura, segnaliamo la proroga dei termini di adeguamento previsti per la gestione delle acque meteoriche (art. 39 delle norme tecniche di attuazione del PTA e allegato F):

  • rinvio al 29 febbraio 2016 del termine per la presentazione del piano di adeguamento (comprensivo di cronoprogramma delle attività) all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico;
  • rinvio al 31 dicembre 2018 del termine entro il quale devono essere realizzati gli interventi di adeguamento previsti dal piano di cui sopra e previo rilascio dell’autorizzazione allo scarico.

La delibera, inoltre, interviene modificando l’allegato F nella parte in cui individua le attività soggette all’art. 39, comma 1, precisando con maggior dettaglio quali sono le attività che ricadono nell’obbligo di gestione delle acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia).

Leggi la D.G.R.V. n. 1534 del 3/11/2016

ECOMONDO: al via la 19a edizione in RiminiFiera

Avrà luogo nella ormai tradizionale location di RiminiFiera, dal 3 al 6 novembre 2015, la 19a edizione di Ecomondo la fiera degli operatori della green economy.

La fiera, oltre ad un estensione notevole di padiglioni dedicati alle soluzioni tecnologiche più avanzate e sostenibili per la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto in tutte le sue tipologie (100.000 mq di esposizione), presenta anche un vasto programma di seminari e convegni sulle tematiche ambientali.

Leggi la brochure di presentazione.

Leggi il programma dei convegni.

Per ogni altra informazione visitail sito istituzionale: www.ecomondo.com

 

SISTRI: la gara in corso.

La fine dell’anno si sta avvicinando e con essa la data in cui dovrebbe cessare il regime a “doppio binario” del SISTRI più registrazioni cartacee e dovrebbe scattare la piena applicazione del sistema sanzionatorio legato alla completa operatività del SISTRI (dal 1 gennaio 2016).

Tuttavia, apprendiamo dal Ministero dell’Ambiente che le procedure relative alla gara per l’affidamento del SISTRI (dopo la cessazione del contratto con il precedente gestore Selex) non hanno ancora portato all’individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio di gestione del SISTRI.

Nel frattempo la Selex (gruppo Finmeccanica) ha presentato ricorso attraverso il TAR Lazio al Ministero dell’Ambiente contestando la legittimità di requisire il sistema da essa realizzato, senza aver ricevuto un controvalore dell’investimento sostenuto in quasi sei anni di attività e non recuperato.
L’udienza è fissata per il 2 dicembre ma non sembra che possa avere effetti sui tempi della gara.

Ultima novità: sul sito del SISTRI è stata pubblicata in questi giorni la versione aggiornata della guida “gestione azienda”, strumento utile per gestire in autonomia tutte le pratiche relative a modifiche societarie, anagrafiche e i pagamenti annuali.

Scarica la nuova versione della guida “gestione azienda”.

 

Nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Sulla G.U. n. 211 dell’11 settembre 2015 è stato pubblicato il D.M. 24 giugno 2015, recante “Modifica del DM 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”. La data di entrata in vigore del decreto, predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario, è il 26/09/2015.

Le principali novità introdotte riguardano:

– l’elenco dei rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in  discarica senza preventiva caratterizzazione;

– i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti;

i criteri per l’ammissione in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;

– le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;

– gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi.

E’ stato interamente sostituito l’Allegato 3 titolato  «Campionamento e analisi dei rifiuti».

Leggi il D.M. 24 giugno 2015 

 

 

Rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera entro il 31/12/2015

Si ricorda che entro la data del 31 dicembre 2015, le aziende titolari di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi del D.P.R. 203/88 nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1999 ed il 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D. Lgs n. 152/06), devono provvedere a presentare una richiesta di rinnovo della loro autorizzazione.
Lo stesso vale per le aziende che operano in presenza di una autorizzazione tacita a seguito di domanda presentata in vigenza del DPR n. 203/88 e che non hanno mai ottenuto un provvedimento esplicito da parte dell’ente competente.

Si ribadisce che le imprese che non hanno provveduto al rinnovo delle autorizzazioni sono considerate in esercizio senza autorizzazione, essendo decaduta la precedente autorizzazione, dunque passibili di pesanti sanzioni anche penali.

 

Per ulteriori informazioni contattaci.

Caratteristica di pericolo HP14: si torna all’ADR.

Con Legge  6 agosto 2015 n. 125 (G.U. Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49),  di conversione del Decreto Legge n. 78/2015, è stato introdotto il comma 9-ter all’articolo 7, che stabilisce che la caratteristica di pericolo “HP14 ecotossico” deve essere attribuita secondo i criteri presenti nell’accordo dell’ADR per le materie pericolose per l’ambiente:

“Articolo 7, comma 9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell’adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP14 “ecotossico”, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 – M6 e M7.”

La Legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015.

Leggi la Legge  6 agosto 2015 n. 125

Leggi il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 

D. L. n. 92/2015: nuove definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo

Con Decreto legge n. 92/2015- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4-7-2015 ed entrato in vigore il 4 Luglio 2015 – contenente misure urgenti per l’esercizio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (es. ILVA, FINCANTIERI) sono state modificate alcune  importanti definizioni alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 in tema di rifiuti e sono contenute alcune indicazioni relative alla pratiche AIA in corso di istruttoria.

Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, con possibili emendamenti, reca i seguenti contenuti:

– Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”;
La definizione di produttore di rifiuto diviene quindi:
  • produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
b)  alla lettera o), dopo la parola: “deposito” è aggiunta la seguente: “preliminare alla raccolta”;
La definizione di raccolta diviene quindi:

  • raccolta“: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

c)  alla lettera bb), la parola: “effettuato” è sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

La definizione di deposito temporaneo diviene quindi:

  • deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (…omissis…)

– Art. 2.  Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

L’art. 2 disciplina, invece, il periodo transitorio per le attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene scongiurata la soluzione di continuità delle autorizzazioni degli impianti in esercizio che altrimenti sarebbero scadute il 7 di Luglio 2015 (secondo la precedente dicitura dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.).

art. 29 D. Lgs. n. 46/2014 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita’ che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita’ dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.“

– Art. 3.  Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1.  Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2.  Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3.  Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

4.  Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

 

Leggi il testo integrale del D. L. 92/2015

CONAI: riduzione contributo imballaggi in acciaio dal 1 ottobre 2015

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio RICREA, ha deliberato la diminuzione del CAC per gli imballaggi in acciaio.

La riduzione del contributo ambientale CONAI dagli attuali 21,00 €/ton a 13,00 €/ton, avrà effetto  dal 1 ottobre 2015.

A partire dalla stessa data, 1° ottobre 2015, e come conseguenza di quanto sopra, la procedura semplificata per i fusti in acciaio rigenerati subirà le seguenti riduzioni:
– il contributo ambientale “unitario” passerà dagli attuali 0,33 €/fusto a 0,20 €/fusto;
– il peso standard passerà da 15,71 kg a 15,38 kg.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è a disposizione delle aziende il Numero Verde CONAI 800-337799.

 

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