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Nuovi criteri di attribuzione per la caratteristica di pericolosità “ecotossico” (HP14).

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L’allegato III della direttiva 2008/98/CE contiene le caratteristiche di pericolo H per i rifiuti. Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri presenti nell’allegato IV della direttiva 67/548/CEE.

Quando è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1357/2014 –  che ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/CE – per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 si è ritenuto opportuno fare ancora riferimento all’allegato IV della direttiva 67/548/CEE in attesa di uno studio supplementare.

Con la pubblicazione di questo nuovo regolamento (UE) n. 2017/997, terminato lo studio supplementare, sono stati definiti i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.

Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

La caratteristica HP14 deve essere attribuita ai rifiuti che soddisfano le seguenti condizioni:

  • I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 , se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico con indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %.
    A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell’1 %.
  • I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell’1 %.

Leggi il regolamento (UE) n. 2017/997 

Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti e modalità di accesso alla professione.

L’Albo Nazionale  Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere sui nuovi requisiti della figura di Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti per le varie categorie dell’Albo nonchè sui criteri  di svolgimento della “verifica” di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.

Già il D.M. 120/2014 agli art. 12 e 13 prevedeva i compiti, le responsabilità , i requisiti e la formazione del responsabile tecnico.

In particolare il D.M. de quo prevede che l’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Le Delibere disciplinano, pertanto, nel dettaglio sia i requisti del  responsabile tecnico che i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 e prevede un periodo transitorio di cinque anni – fino al 16 ottobre 2022 – durante il quale i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti alla data di entrata in vigore possono continuare a svolgere il ruolo, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

Leggi la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 Requisiti del Responsabile Tecnico

Leggi la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche

Leggi il D.M. 120/2014 Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali

 

Sottoprodotti D.M. n. 264/16: ulteriore Circolare del Ministero dell’Ambiente

Con circolare 30 maggio 2017 il Ministero dell’Ambiente interviene con una ulteriore circolare sul tema dei sottoprodotti, a seguito di quanto già espresso dapprima con il D.M. n. 264/16 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (leggi notizia) e poi con la successiva circolare interpretativa del 3 marzo 2017 (leggi notizia).

Data la complessità della materia e i molteplici risvolti interpretativi cui si presta, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un Allegato tecnico-giuridico che tratta punto per punto le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 per la sussistenza del concetto di “sottoprodotto” e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.

Il Ministero ha ampiamente espresso nel testo della circolare il carattere non cogente dei criteri ivi indicati per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti:

“…il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”

“…solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”

…l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento”.

Leggi la circolare 30 maggio 2017 prot.n. 7619

CONAI: 20 anni di rifiuti di imballaggio riciclati.

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) compie 20 anni.

I dati che emergono dal 2° rapporto di sostenibilità, presentato in occasione dell’assemblea pubblica di CONAI del 18 maggio u.s., evidenziano risultati molto positivi rispetto alle attività svolte dal Consorzio nato per garantire un sistema integrato di prevenzione, recupero e riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.

“In 20 anni CONAI e i Consorzi di Filiera hanno avviato a riciclo 50 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale. Un dato che è in continua crescita negli anni – partendo dalle 190mila tonnellate del 1998 fino ai 4 milioni del 2016 – e che ha permesso nei 20 anni di operatività del Consorzio Nazionale Imballaggi il mancato smaltimento in discarica di 130 milioni di metri cubi di imballaggi, evitando la costruzione di 130 nuovi impianti di medie dimensioni.

Nel 2016, grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, è stata risparmiata energia primaria per 19 TWh, pari al consumo di 11 centrali termoelettriche di potenza superiore a 1 GWh, mentre il recupero energetico ha consentito la produzione di energia elettrica per 140 GWh.

Inoltre, grazie all’avvio a riciclo sono state risparmiate emissioni di CO2 per 3,6 milioni di tonnellate, con un valore complessivo in 20 anni pari a 40,6 milioni di tonnellate.

Dal punto di vista economico, invece, il riciclo gestito da CONAI e dai Consorzi di Filiera ha generato nel solo 2016 benefici per 901 milioni di euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 104 milioni di euro di benefici indiretti derivati dalla mancata emissione di 3,6 milioni di tonnellate di CO2. Dal 1998 ad oggi, il beneficio economico generato dal risparmio di CO2 è quantificabile in 1,2 miliardi di euro.

Questi dati portano con sé anche un risvolto occupazionale e di sviluppo della filiera consistente: secondo il più recente rapporto a cura della Fondazione Sviluppo Sostenibile e di FISE UNIRE, le imprese che in Italia si occupano di gestione dei rifiuti sono oltre 6.000 con 155mila addetti. A queste, vanno inoltre aggiunte ulteriori 3.000 imprese, con 180mila addetti addizionali, che vivono proprio del recupero dei materiali avviati a riciclo, come cartiere, acciaierie e vetrerie.

La filiera della gestione dei rifiuti è stata tra le poche in Italia che ha continuato a crescere anche durante gli anni più bui della crisi sia in termini di numero di imprese (dal 2008 +10%) sia in termini occupazionali.”

 

Fonte: www.conai.org

 

Presentato il 2° Rapporto di Sostenibilità CONAI

ADR 2017: dal 1 luglio obbligatorie le istruzioni scritte in italiano.

A far data dal 1 luglio 2017, diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017.

L’aggiornamento prevede una revisione del modello di istruzioni scritte che entra, pertanto, in vigore a partire da tale data.

Il trasportatore si deve assicurare che ogni membro dell’equipaggio interessato comprenda correttamente le istruzioni e sia in grado di applicarle (ADR 5.4.3.2).

Le istruzioni devono essere consegnate dal trasportatore all’equipaggio del veicolo prima della partenza, in una lingua o lingue che ogni membro possa leggere e comprendere.

Per il trasporto di merci pericolose, si deve utilizzare un unico modello in quattro pagine valido per tutte le merci pericolose.

L’obbligo di fornire le istruzioni scritte all’equipaggio non ricade più sullo speditore ma sul trasportatore.

Leggi le istruzioni scritte secondo l’ADR 2017

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia: prorogato il termine per l’iscrizione all’Albo.

Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2 maggio 2017, è stato nuovamente prorogato il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (categoria 6).

Il termine che inizialmente era il 15 febbraio 2017 -già prorogato al 15 maggio 2017 – è nuovamente slittato al 30 settembre 2017.

Tale scadenza riguarda le aziende estere, aventi una sede secondaria o un domicilio eletto in Italia, che avevano già presentato all’Albo l’istanza di iscrizione in via provvisoria e quindi già esercenti l’attività di trasporto di rifiuti nel territorio italiano e che intendono conseguire l’iscrizione all’Albo in via definitiva.

Per le aziende estere che debbano iscriversi ex novo e che vogliano, pertanto, autorizzarsi per il trasporto di rifiuti in Italia, vale la medesima procedura e documentazione (e non ha rilievo la scadenza qui citata).

Per verificare la procedura di iscrizione e la documentazione necessaria:

categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezione Veneto).

 

 

Dichiarazione FGas 2017 (dati anno 2016): entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2017, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2016.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Si precisa che, per quest’anno,  l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

CONAI: diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha annunciato negli ultimi mesi la prossima applicazione di un sistema maggiormente articolato per l’applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica, con applicazione di agevolazioni per gli imballaggi maggiormente riciclabili.

Il contributo sugli imballaggi in plastica non sarà più, pertanto, unico ma modulato sulla base di tre criteri guida: la selezionabilità degli imballaggi, la loro riciclabilità e, per gli imballaggi che soddisfano questi due criteri, l’ulteriore criterio del circuito di destinazione prevalente una volta che divengono rifiuti.

La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà basata sull’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi una volta che divengono rifiuti.

A seguito di questa classificazione, verranno definiti dei contributi agevolati per gli imballaggi selezionabili e riciclabili derivanti dal circuito domestico e dal circuito commercio e industria, mentre continueranno a pagare il contributo pieno gli altri imballaggi non rispondenti a tali criteri.

Queste novità avranno ripercussioni sulle procedure di applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica con conseguente aggiornamento delle relative modulistiche (mod. 6.1; 6.2; 6.5; 6.6 e 6.10).

CONAI dovrebbe rendere noti entro l’estate i nuovi valori dei contributi suddivisi per fasce la cui applicazione effettiva avverrà a partire dal 1 gennaio 2018.

Per approfondimenti:

www.conai.org

Guida tecnica al contributo semplificato

Lista esemplificativa degli imballaggi suddivisi nelle tre fasce contributive

 

Sottoprodotti: nota ministeriale esplicativa del D.M. n. 264/16

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nota esplicativa con riferimento al D.M. n. 264/16 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”.

Nota 3 marzo 2017 – “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

 

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