Entro il 31 maggio 2018, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2017.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Si precisa che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Novatech S.r.l. è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della dichiarazione annuale F-GAS.
Con il Regolamento (UE) 2017/997 del consiglio dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE e che entrerà in vigore il 5 luglio 2018, vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico: “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.
I criteri attualmente in vigore sono quelli indicati dalla Legge n.125 del 6 agosto 2015, che assume i criteri di classificazione presenti nell’accordo ADR e quelli indicati dal Regolamento n. 1357/2015, che, in attesa di studi supplementari, indica i criteri presenti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
Secondo il Regolamento (UE) 2017/997, sono classificati come ecotossici i rifiuti che contengono:
Classificando i rifiuti secondo i criteri del Reg. (UE) 2017/997, si possono verificare le seguenti situazioni:
Pertanto, è necessario, prima del 5 luglio, rivalutare la classificazione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.
Si precisa, inoltre, che i criteri di classificazione ADR, per la pericolosità per l’ambiente, rimangono invariati.
Quindi, potrà accadere che un rifiuto classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventi non pericoloso secondo il Reg. (UE) 2017/997, ma debba comunque essere trasportato in ADR.
Novatech Srl è a disposizione per assistere le aziende in questo delicato passaggio.
Contattaci
Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2017.
La dichiarazione, che fa parte del MUD e riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed ai sistemi collettivi, concerne informazioni che verranno utilizzate dal Comitato di vigilanza e controllo ai fini del calcolo delle quote di mercato e delle tariffe.
Entro il 30 aprile 2018, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Le tabelle con le partizioni dei contributi sono riportate qui: importi contributo SISTRI.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Una volta eseguito il versamento è necessario caricare la scansione della contabile all’interno dell’area “gestione azienda” della propria chiavetta SISTRI.
Qui di seguito l’estratto della guida contenente le modalità per eseguire questa operazione:
come caricare sulla chiavetta SISTRI il pagamento dei diritti annuali
E’ stato pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2018, n. 32 il D.M. 1 febbraio 2018 che introduce modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
Il Decreto è rivolto, in particolare, a coloro la cui attività comporta un trasporto professionale o occasionale dei rifiuti delle tipologie specificate.
Introduce un modello di formulario di identificazione dei rifiuti semplificato da utilizzare in occasione delle microraccolte eseguite presso più produttori.
Modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (G.U. Serie Generale n.32 del 08-02-2018)
Modello semplificato di formulario per il trasporto rifiuti ferrosi e non ferrosi
E’ disponibile la guida aggiornata degli adempimenti CONAI edizione 2018.
In allegato anche il calendario delle scadenze CONAI per l’anno in corso.
Entro il 30 aprile 2018 gli enti e le aziende obbligate alla presentazione del MUD dovranno provvedere all’invio della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2017.
Novatech S.r.l. offre un servizio GRATUITO di verifica dell’obbligo di presentazione del MUD.
Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
mud@novatech-srl.it
La Legge di Bilancio, emanata a fine anno 2017, ha introdotto delle significative novità in tema di “digitalizzazione” degli adempimenti formali obbligatori nel ciclo di tracciabilità dei rifiuti speciali.
Con articolo art. 1, comma 1135, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stato introdotto nell’articolato del D. Lgs n. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale, l’articolo 194-bis “Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI”
Al comma 3 dell’art. 194-bis D. Lgs. n. 152/2006, viene introdotta una novità di particolare rilievo pratico con riferimento all’obbligo di restituzione della “quarta copia” del formulario di trasporto rifiuti (previsto dall’art. 193, comma 2 a carico del trasportatore di rifiuti): è consentita la restituzione della quarta copia anche a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Questa possibilità è, peraltro, immediatamente operativa, come confermato dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. n. 1588.31.01.2018, fatta salva la possibilità che vengano definite in seguito specifiche procedure.
In definitiva: la restituzione della quarta copia del formulario può avvenire a mezzo PEC con evidente risparmio di tempo, risorse economiche e garantendo la sicurezza dei dati.
Leggi: art. 194-bis D. Lgs. n. 152/2006
Leggi: nota Ministero dell’Ambiente prot. n. 1588.31.01.2018
La nuova norma ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use” è la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il nuovo documento è stato preparato dallo IAF (International Accreditation Forum) in collaborazione con OHSAS Project Group e ISO per fornire indicazioni alle parti interessate sulle modalità di migrazione.
Il 18 gennaio 2018 IAF ha rilasciato il documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”, che fornisce i requisiti per la migrazione delle certificazioni verso la futura ISO 45001 da OHSAS 18001:2007.
Il documento conferma il periodo di migrazione di 3 anni dalla data di pubblicazione della ISO 45001.
Leggi il documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato in questi ultimi giorni due circolari contenenti chiarimenti ed una Deliberazione con nuova modulistica per la categoria 6.
Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018
Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.
Delibera n. 1 del 22/01/2018
Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.