Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
Il 1 luglio 2017, i trasporti di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne devono rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.
Leggi il D.M. 12 maggio 2017
Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
L’allegato III della direttiva 2008/98/CE contiene le caratteristiche di pericolo H per i rifiuti. Per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolo H14 si doveva fare riferimento ai criteri presenti nell’allegato IV della direttiva 67/548/CEE.
Quando è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 1357/2014 – che ha sostituito l’allegato III della direttiva 2008/98/CE – per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 si è ritenuto opportuno fare ancora riferimento all’allegato IV della direttiva 67/548/CEE in attesa di uno studio supplementare.
Con la pubblicazione di questo nuovo regolamento (UE) n. 2017/997, terminato lo studio supplementare, sono stati definiti i nuovi criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
Il regolamento entra in vigore il 25 giugno 2017, ma si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.
La caratteristica HP14 deve essere attribuita ai rifiuti che soddisfano le seguenti condizioni:
Leggi il regolamento (UE) n. 2017/997
Segnaliamo che sul portale del SISTRI (sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti) sono state pubblicate le versioni aggiornate delle seguenti guide e casi d’uso:
Per ogni approfondimento: www.sistri.it
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due delibere sui nuovi requisiti della figura di Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti per le varie categorie dell’Albo nonchè sui criteri di svolgimento della “verifica” di accesso alla professione e di aggiornamento periodico.
Già il D.M. 120/2014 agli art. 12 e 13 prevedeva i compiti, le responsabilità , i requisiti e la formazione del responsabile tecnico.
In particolare il D.M. de quo prevede che l’idoneità di cui all’articolo 12, comma 4, lettera c), sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.
Le Delibere disciplinano, pertanto, nel dettaglio sia i requisti del responsabile tecnico che i criteri e le modalità di svolgimento delle suddette verifiche.
La nuova disciplina entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 e prevede un periodo transitorio di cinque anni – fino al 16 ottobre 2022 – durante il quale i responsabili tecnici delle imprese ed enti iscritti alla data di entrata in vigore possono continuare a svolgere il ruolo, anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.
Leggi la Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 Requisiti del Responsabile Tecnico
Leggi la Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche
Leggi il D.M. 120/2014 Regolamento Albo Nazionale Gestori Ambientali
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 6 giugno 2017
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 2017
Nomina del Commissario straordinario per la realizzazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 2 maggio 2017 (Proroga termine per categoria 6 – leggi notizia)
DECRETO 20 aprile 2017
Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita’ di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
DECRETO 9 marzo 2017, n. 68
Regolamento concernente le modalita’ di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Con circolare 30 maggio 2017 il Ministero dell’Ambiente interviene con una ulteriore circolare sul tema dei sottoprodotti, a seguito di quanto già espresso dapprima con il D.M. n. 264/16 recante “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti” (leggi notizia) e poi con la successiva circolare interpretativa del 3 marzo 2017 (leggi notizia).
Data la complessità della materia e i molteplici risvolti interpretativi cui si presta, il Ministero ha ritenuto necessario predisporre un Allegato tecnico-giuridico che tratta punto per punto le condizioni stabilite dall’art. 184-bis del D.L.vo 152/06 per la sussistenza del concetto di “sottoprodotto” e che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del D.M. 264/2016.
Il Ministero ha ampiamente espresso nel testo della circolare il carattere non cogente dei criteri ivi indicati per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti:
“…il regolamento non ha compiuto la scelta di prevedere strumenti probatori “necessari” per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per la qualifica di “sottoprodotto”. Le disposizioni del decreto son infatti esplicite nell’escludere l’effetto vincolante del sistema ivi disciplinato, precisando che le modalità di prova nello stesso indicate non vanno in alcun modo intese come esclusive. È lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in autonomia, e diversi dal quelli previsti dal regolamento.”
“…solo laddove il regolamento contiene elementi di chiarimento sull’applicazione di vigenti disposizioni normative a carattere cogente, tali previsioni devono ritenersi vincolanti.”
…l’utilizzazione degli strumenti indicati dal decreto rimane frutto di adesione volontaria e non può in alcun modo essere considerata condizione necessaria per il legittimo svolgimento di una attività di gestione di sottoprodotti, per l’autorizzazione della quale non potrà mai richiedersi l’obbligatoria adesione alle procedure e strumenti disciplinati dal regolamento”.
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) compie 20 anni.
I dati che emergono dal 2° rapporto di sostenibilità, presentato in occasione dell’assemblea pubblica di CONAI del 18 maggio u.s., evidenziano risultati molto positivi rispetto alle attività svolte dal Consorzio nato per garantire un sistema integrato di prevenzione, recupero e riciclo dei sei materiali da imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro.
“In 20 anni CONAI e i Consorzi di Filiera hanno avviato a riciclo 50 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale. Un dato che è in continua crescita negli anni – partendo dalle 190mila tonnellate del 1998 fino ai 4 milioni del 2016 – e che ha permesso nei 20 anni di operatività del Consorzio Nazionale Imballaggi il mancato smaltimento in discarica di 130 milioni di metri cubi di imballaggi, evitando la costruzione di 130 nuovi impianti di medie dimensioni.
Nel 2016, grazie all’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, è stata risparmiata energia primaria per 19 TWh, pari al consumo di 11 centrali termoelettriche di potenza superiore a 1 GWh, mentre il recupero energetico ha consentito la produzione di energia elettrica per 140 GWh.
Inoltre, grazie all’avvio a riciclo sono state risparmiate emissioni di CO2 per 3,6 milioni di tonnellate, con un valore complessivo in 20 anni pari a 40,6 milioni di tonnellate.
Dal punto di vista economico, invece, il riciclo gestito da CONAI e dai Consorzi di Filiera ha generato nel solo 2016 benefici per 901 milioni di euro, a cui si possono aggiungere ulteriori 104 milioni di euro di benefici indiretti derivati dalla mancata emissione di 3,6 milioni di tonnellate di CO2. Dal 1998 ad oggi, il beneficio economico generato dal risparmio di CO2 è quantificabile in 1,2 miliardi di euro.
Questi dati portano con sé anche un risvolto occupazionale e di sviluppo della filiera consistente: secondo il più recente rapporto a cura della Fondazione Sviluppo Sostenibile e di FISE UNIRE, le imprese che in Italia si occupano di gestione dei rifiuti sono oltre 6.000 con 155mila addetti. A queste, vanno inoltre aggiunte ulteriori 3.000 imprese, con 180mila addetti addizionali, che vivono proprio del recupero dei materiali avviati a riciclo, come cartiere, acciaierie e vetrerie.
La filiera della gestione dei rifiuti è stata tra le poche in Italia che ha continuato a crescere anche durante gli anni più bui della crisi sia in termini di numero di imprese (dal 2008 +10%) sia in termini occupazionali.”
Fonte: www.conai.org