fbpx

Archivio degli autori eva

Scadenze ambientali dicembre 2016

20 dicembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online

Le principali novità nell’Accordo ADR 2017

Il 1 gennaio 2017 entrerà in vigore l’ADR 2017 per i trasporti internazionali; per l’applicazione dell’ADR 2017 ai trasporti nazionali bisognerà, invece, attendere la pubblicazione dell’apposita Direttiva europea e conseguente Decreto ministeriale di recepimento.

Le principali novità di questa edizione riguardano:

  • la classificazione dei veicoli alimentati a gas o liquido infiammabile e dei motori a combustione;
  • la nuova classificazione delle materie che polimerizzano;
  • la classificazione e l’etichettatura delle pile al litio;
  • il documento di trasporto degli imballaggi vuoti non ripuliti;
  • la definizione del “tempo di tenuta” per il trasporto di gas liquefatti refrigerati;
  • l’introduzione dei container per trasporto alla rinfusa flessibili;
  • l’inclusione della tipologia di veicolo OX nella tipologia FL.

Leggi la sintesi delle principali novità dell’ADR 2017 elencate per capitoli.

Per ogni approfondimento contatta il nostro servizio di consulenza ADR:

Tel 049 89336673

novatech@novatech-srl.it

CONAI: diversificazione del contributo sugli imballaggi in plastica

Il CONAI ha recentemente deliberato la diversificazione del contributo ambientale all’interno della stessa tipologia di materiale di imballaggio.

La finalità è di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita a cominciare dagli imballaggi in plastica, il materiale più complesso per la varietà delle tipologie e per le tecnologie di selezione e di riciclo.

A tal proposito sono state definite tre categorie di imballaggi in plastica:

  • imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;
  • imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;
  • imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Godranno di un’agevolazione sul Contributo Ambientale gli imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” e di un’agevolazione maggiore quelli selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”. Pagheranno un Contributo più alto gli imballaggi che presentano maggiori difficoltà nella gestione del fine vita/nuova vita.

La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà basata sull’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi una volta che divengono rifiuti.

I nuovi valori contributivi, che verranno definiti in maniera graduale, saranno comunicati almeno 6 mesi prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di dichiarazione.

Quando entrerà in vigore

Nel corso del 2017 è previsto un periodo di test di circa 6 mesi in cui le aziende potranno effettuare la dichiarazione del Contributo Ambientale CONAI usando il nuovo sistema di dichiarazione anche se sarà mantenuto un unico valore del CAC plastica.

In fase di test, eventuali errori di imputazione delle tipologie di imballaggio dichiarate non avranno conseguenze a carico delle aziende.

Aggiornamento delle liste degli imballaggi agevolati:

La selezionabilità e la riciclabilità evolvono nel tempo in funzione dell’evoluzione delle tipologie di imballaggi immessi al consumo e delle modifiche che possono intervenire nell’impiantistica di selezione e riciclo.

Per monitorare tale evoluzione e aggiornare periodicamente l’elenco degli imballaggi agevolati, il Consiglio di Amministrazione CONAI ha istituito un apposito Comitato Tecnico Permanente di Valutazione che, anche con il supporto di esperti di settore, proporrà allo stesso Consiglio le eventuali modifiche alle liste delle categorie agevolate.

Il Comitato Tecnico Permanente di Valutazione è composto da quattro consiglieri CONAI: due espressione dei produttori di imballaggi e due degli utilizzatori.

Per ogni ulteriore informazione:

http://www.conai.org/imprese/contributo-ambientale/contributo-diversificato

Per consulenze su CONAI contattaci:

tel. 049 89336673

consulenza@novatech-srl.it

 

SISTRI: gestione delle differenze di peso tra dichiarato e riscontrato a destino.

Riportiamo qui di seguito le indicazioni fornite da SISTRI nella “GUIDA RAPIDA PRODUTTORI”, versione 24/06/2016 in merito alle modalità di gestione delle differenze tra peso dichiarato in partenza (presunto) e peso riscontrato a destino.

Procedura per gestione differenze di peso.

Per ogni approfondimento: www.sistri.it

 

 

Scadenze ambientali novembre 2016

20 novembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2016

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2016

Individuazione della capacita’ complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonche’ individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 26 maggio 2016

Criteri da tenere in conto nel determinare l’importo delle garanzie finanziarie, di cui all’articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Ndr – Definizione delle Garanzie Finanziarie per rilascio AIA)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 5 ottobre 2016

Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Approvazione dello statuto del Centro di coordinamento RAEE.

Newsletter ottobre 2016

Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 10 ottobre 2016

IN EVIDENZA

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SCADENZE DEL MESE

 

Norme pubblicate nel mese di settembre 2016

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2015.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Modulistica relativa alle variazioni dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Emissioni in atmosfera: rinnovo autorizzazioni di carattere generale.

Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all’art. 272 comma 2 prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.

Tali autorizzazioni, consentono di esercitare l’attività per un periodo di 10 anni dalla data di invio della istanza di adesione presentata dalle aziende.

La richiesta di rinnovo  delle stesse deve essere presentata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine (ossia 10 anni dalla data di spedizione della domanda di adesione; fa fede il timbro postale).

Si sottolinea l’importanza per tutte le aziende autorizzate di presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo della propria adesione all’autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera onde non incorrere in gravi violazioni (esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione sanzionato dall’art. 279 D. lgs. n. 152/2006).

APPROFONDIMENTI

A tal proposito la Provincia di Padova ha redatto un’apposita nota che riportiamo di seguito.

Attualmente in Provincia di Padova sono vigenti le seguenti autorizzazioni a carattere “generale” che hanno sostituito precedenti provvedimenti come di seguito elencati:

Categoria
Autorizzazione generale VIGENTE
Provvedimenti sostituiti
Autorizzazione generale generica n. 6204/EM del 30/06/2011 n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5560/EM del 11/09/2008
Stabilimenti di produzione calcestruzzi n. 6199/EM del 13/12/2010 n. 5300/EM del 14/03/2007n. 5564/EM del 11/09/2008
Stabilimenti di frantumazione inerti n. 6201/EM del 30/06/2011 n. 5201/EM del 24/10/2006n. 5563/EM del 11/09/2008
Stabilimenti costituiti da uno o più impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, incluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso n. 6202/EM del 30/06/2011 n. 4654/EM del 15/12/2004n. 5203/EM del 24/10/2006

n. 5562/EM del 11/09/2008

Impianti termici n. 6203/EM del 30/06/2011 n. 5200/EM del 24/10/2006n. 5659/EM del 30/09/2008
Allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati n. 6457/EM del 26/07/2012 n. 5202/EM del 24/10/2006n. 5565/EM del 11/09/2008

n. 6200/EM del 30/06/2011

Il comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede che “L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti… (omissis) … In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni”.

Si ricorda pertanto che le Ditte che hanno presentato domanda di adesione alle varie autorizzazioni generali devono presentare richiesta di rinnovo della stessa almeno 45 giorni prima della scadenza dei 10 anni dalla data di presentazione della prima domanda di adesione (fa fede la data di spedizione).

Si precisa che:

1) la Ditta deve presentare domanda di rinnovo anche se ha presentato successive richieste di modifica (sia di tipo sostanziale che non sostanziale) dello stabilimento. La data di riferimento rimane la data di presentazione della prima domanda di adesione;

2) qualora la Ditta intenda apportare modifiche allo stabilimento, rispetto a quanto già comunicato e acquisito agli atti dalla Provincia di Padova, deve barrare nella richiesta, oltre al rinnovo decennale, anche la richiesta di modifica dell’impianto e indicare la relativa data di avvio dello stesso che dovrà essere di almeno 45 gg. successiva alla data della comunicazione;

3) le eventuali comunicazioni di cambio ragione sociale intervenute nel frattempo devono intendersi come nuova comunicazione di adesione e quindi la durata decennale dell’adesione è decorsa dal momento di presentazione di tale richiesta;

4) a partire dal 09/11/2011 la Provincia di Padova ha previsto, con parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (si veda allegato), “l’obbligo di convogliamento a camino delle emissioni diffuse per tutte le attività/impianti sottoposti alla disciplina del titolo V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”; conseguentemente le emissioni diffuse (comprese le reimmissioni in ambiente di lavoro), dichiarate nelle precedenti adesioni alle autorizzazioni generali, dovranno essere convogliate all’esterno dello stabilimento ad un punto di emissione. Con l’eccezione di quanto disposto, l’Amministrazione, con successivo parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 27/10/2015 (si veda allegato), ha stabilito per le Ditte che aderiscono all’autorizzazione a carattere generale di “permettere l’aspirazione ed il convogliamento delle emissioni di polveri a filtri assoluti con reimmissione dell’aria depurata in ambiente di lavoro purché tali filtri siano classificati H12, H13 o H14”.In caso di motivata impossibilità tecnica a procedere al convogliamento la Ditta dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. 152/06 (procedura ordinaria) dichiarando la “motivata e dimostrabile impossibilità tecnica al convogliamento (sulla base delle migliori tecniche disponibili)” come previsto dal parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente del 09/11/2011. Tali motivazioni verranno evidenziate allo SPISAL contestualmente all’invio di copia del provvedimento di autorizzazione.

5) gli adempimenti illustrati al punto precedente (relativi alle emissioni diffuse) non si applicano agli stabilimenti che hanno aderito a:

-autorizzazione generale di allevamenti effettuati in ambiente confinato,
-autorizzazione generale di frantumazione inerti,
-autorizzazione generale per pulisecco,
-autorizzazione generale di impianti di produzione calcestruzzi,

in quanto le stesse sono espressione di specifici pareri della Commissione Tecnica per l’Ambiente in seguito all’analisi del ciclo produttivo e stabiliscono pertanto anche apposite prescrizioni per le emissioni diffuse.

Si ricorda infine, che i gestori dovranno appurare la loro posizione in merito alla “Verifica di Assoggettabilità” alla procedura di VIA, così come previsto dall’art. 13 della L.R. 4/2016 del 18/02/2016.

Si ricorda che sono soggette al rinnovo decennale tutte le richieste di adesione presentate alla Provincia di Padova sulle quali la Provincia non ha espresso parere negativo.

Si raccomanda un’attenta lettura dell’autorizzazione generale per cui la Ditta chiede il rinnovo e in particolare delle condizioni per le quali l’adesione può essere richiesta.

La richiesta di rinnovo va presentata esclusivamente:
– tramite SUAP competente per territorio;
– con la modulistica reperibile sul sito internet http://www.provincia.pd.it/index.php?page=aut_generali;
– completa di allegati, compresa la copia (ove previsto) delle ultime analisi effettuate nei 2 o 5 anni precedenti.”

Novatech Srl è in grado di assistere le aziende nelle pratiche di rinnovo della richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera.

Contatti:
consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8936673

LinkedIn