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Archivio annuale 2025

Scadenze ambientali di giugno 2025

  • 15 giugno: PRTR – (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (leggi qui le indicazioni di ISPRA)
  • 20 giugno: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 28 giugno:  MUD  – ultimo giorno per la presentazione del MUD (leggi qui)
  • 1 luglio/31 dicembreRENTRI-ANGA: inizio del periodo per l’invio dell’attestazione relativa alla geolocalizzazione dei veicoli (leggi notizia)

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

Rifiuti di batterie: in arrivo nuovi codici EER.

A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.

I codici rifiuti vengono adeguati al progresso tecnologico nel settore delle batterie.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.

Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).

L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.

 

Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

MUD: FAQ risolte – episodio 2!

Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).

Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!

Il produttore deve inserire nel MUD il dato relativo all’intermediario, così come riportato nel formulario?

No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario

I produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti devono presentare la comunicazione rifiuti per l’attività di trasporto?

No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.

Enti ed imprese che non hanno prodotto, stoccato o trattato rifiuti devono compilare il MUD ” nullo”?

No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD  in bianco.

Come deve essere compilata la Comunicazione Rifiuti nel caso in cui, nel corso dell’anno, il dichiarante, abbia annotato un carico con un peso in partenza diverso dal quello verificato a destino?

Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.

 

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

 

Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!

Articolo pubblicato il 29 Maggio 2025

RENTRI e Albo Gestori: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione.

Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Le precisazioni nella circolare dell’ANGA.

Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:

  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
  • A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

 

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per le tue pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il RENTRI, chiedi supporto agli esperti di Novatech: contattaci qui.

Articolo pubblicato il 28 Maggio 2025

RENTRI: hai mai provato la App RENTRI FIR Digitale?

A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.

Una App per fare pratica con il FIR digitale.

Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.

L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.

L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.

Articolo pubblicato il 28 Maggio 2025

Scadenze ambientali di maggio 2025

  • 15 maggio: PRTR – iscrizione nel nuovo applicativo per dichiarazione PRTR (vedi notizia)
  • 20 maggio CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 31 maggio – Pneumatici fuori uso: scadenza dichiarazioni relative ai Pfu (leggi la notizia)

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2025

Dichiarazione PRTR: un nuovo applicativo di ISPRA in arrivo.

I Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni in acqua, aria, suolo degli inquinanti e trasferimenti di rifiuti (impianti soggetti ad AIA) dovranno quest’anno provvedere in tre fasi.

Un nuovo applicativo di ISPRA e la dichiarazione in tre fasi.

Ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) la comunicazione dei dati 2024  avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo nonchè attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente,  secondo le seguenti tempistiche:

  • Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
  • Fase 2: entro il 15 giugno 2025 (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)
  • Fase 3: entro il 30 luglio 2025  (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 30 giugno) inserimento dati 2024 nell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)

Dettagli circa le tre fasi sono reperibili in questa pagina dedicata del sito ISPRA, da tenere monitorata per gli aggiornamenti sulle prossime scadenze.

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2025

MUD: domande frequenti risolte!

Anche se abbiamo a che fare con il MUD da molti anni, non mancano mai i dubbi e le domande su questo adempimento che coinvolge tutti gli operatori del mondo dei rifiuti.

Vediamo alcune delle domande più frequenti con riferimento all’edizione del MUD 2025.

Le risposte ai quesiti più frequenti fornite da Ecocamere.

Ecocamere, la società delle CCIAA italiane che si occupa degli aspetti formali di raccolta delle dichiarazioni MUD, dedica una pagina specifica alla risoluzione delle cosiddette FAQ, ossia i dubbi più comuni degli utenti.

Ne riportiamo alcuni di significativi e ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

Quali sono le novità del MUD 2025?
Le modifiche apportate nel MUD 2025 sono di seguito elencate:

1) Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:

  • codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
  • le modalità per il calcolo del numero dei dipendenti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;

2) Nella Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato inserito il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;

3) Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione 

Nella Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati (Deliberazione 389/2023/R/RIF;  Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023;  Deliberazione 7/2024/R/RIF ).

Si segnala infine che sono state apportate  alcune integrazioni e aggiornamenti alle ISTRUZIONI rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

Quali soggetti produttori di rifiuti NON pericolosi sono esclusi dalla presentazione della comunicazione rifiuti?

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione  enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettere c), d) e g).
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
– attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
– attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
– attività di demolizione e  costruzione quali imprese di costruzioni
– attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
– enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti  da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie  e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 comma 3 lett.g, D.Lgs. 152/2006).

Se l’impresa ha modificato nel corso dell’anno l’unità locale ove si svolgono le attività oggetto di dichiarazione, quante dichiarazioni MUD deve presentare?

L’impresa deve presentare una dichiarazione per ogni Unità Locale ove ha svolto l’attività che genera l’obbligo di presentazione del MUD.
Nella sezione anagrafica dovrà indicare i mesi nei quali l’attività è stata svolta in ciascuna unità locale.

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

Ci siamo anche noi ad aiutarti a risolvere i tuoi dubbi!

Contatta i nostri esperti per essere supportato nella presentazione del MUD 2025!

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2025

CAM: aggiornamenti per servizi di ristoro, acqua potabile e per servizi di gestione rifiuti urbani.

Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi  (CAM) relativi ad alcuni settori degli acquisti e servizi della Pubblica Amministrazione.

CAM per punti di rifornimento di cibo e bevande e di acqua potabile

Con D.M. 9 aprile 2025 vengono aggiornate le specifiche tecniche, per la parte di Criteri Ambientali Minimi, degli appalti relativi ai seguenti servizi:

  • servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di alimenti, bevande e acqua;
  • gestione del punto di ristoro (servizio bar);
  • preparazione e somministrazione di panini;
  • fornitura, installazione e gestione di case dell’acqua o lavori per la realizzazione di punti di accesso all’acqua di rete per uso potabile.

I CAM hanno lo scopo di ridurre al minimo, in questi servizi, la produzione di rifiuti e gli sprechi e di promuovere la filiera corta, il biologico e il fresco.

Il nuovo decreto abroga il previgente DM del 6/11/2023.

Qui il testo del D.M. 9 aprile 2025

Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023

CAM per i sevizi di gestione integrata dei rifiuti.

Anche nel settore degli appalti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani vi è un aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi

Il decreto 7 aprile 2025, pubblicato lo scorso 19 aprile in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 18 giugno e andrà a sostituire il previgente decreto del 3 dicembre 2022.

Il campo di applicazione del decreto copre tutte le procedure pubbliche per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento, con l’obiettivo di:

  • favorire la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati
  • garantire la prevenzione della produzione di rifiuti
  • massimizzare la qualità e quantità della raccolta differenziata
  • promuovere l’utilizzo di beni riciclati o contenenti materia riciclata
  • ridurre l’impronta ambientale dei trasporti.

Leggi il D.M. 7 aprile 2025

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2025

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