GAZZETTA UFFICIALE
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Articolo pubblicato il 1 Novembre 2025
Segnaliamo alcuni eventi formativi gratuiti promossi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali aventi ad oggetto il RENTRI e con focus soprattutto
Qui il calendario di tutti gli eventi in programma.
Articolo pubblicato il 1 Novembre 2025
Il Decreto-Legge n. 116 del 2025, denominato “Decreto Terra dei Fuochi”, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, è stato convertito in Legge n. 147/2025, in vigore dal 8 ottobre 2025.
Tra gli obiettivi del provvedimento, di cui avevamo già parlato qui, sono di grande rilievo:
Il decreto, intervenendo nel corpus del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), del Codice Penale, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e della legislazione antimafia, implica un robusto rafforzamento del quadro penale e sanzionatorio nelle violazioni di carattere ambientale.
Il decreto non si limita all’ambito territoriale della “Terra dei Fuochi” – area tra le province di Napoli e Caserta, nota per l’inquinamento causato dall’interramento e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi – bensì produce effetti su scala nazionale, ridefinendo l’approccio del legislatore al contrasto dei crimini ambientali.
In particolare, comporta:
Aggravamento delle pene per traffico illecito di rifiuti, combustione illecita e disastro ambientale: la maggioranza dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico ambientale in materia di rifiuti sono stati trasformati in delitti, alcuni dei quali sono punibili anche a titolo di colpa (nuovo art. 259-ter D. Lgs n 152/06).
GU Serie Generale n. 233 del 07-10-2025
LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Articolo pubblicato il 9 Ottobre 2025
Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana
Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.
Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it
Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!
Con affetto,
Il team di Novatech
Articolo pubblicato il 7 Ottobre 2025
Articolo pubblicato il 29 Settembre 2025
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Articolo pubblicato il 26 Settembre 2025
Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.
Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).
Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.
A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili.
Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)
Articolo pubblicato il 26 Settembre 2025
È applicabile l’accordo multilaterale M366 relativo al trasporto in esenzione ADR delle leghe metalliche.
In seguito alla sottoscrizione da parte della Slovenia dell’accordo multilaterale M366, è possibile il trasporto in esenzione dalla normativa ADR per le leghe metalliche che, secondo il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, sarebbero classificate come sostanze pericolose per l’ambiente.
Come avevamo anticipato (leggi l’articolo), l’Italia ha predisposto un accordo multilaterale, grazie al quale sarà possibile derogare alle regole stringenti per il trasporto in ADR delle leghe metalliche.
Dopo la sottoscrizione da parte della Slovenia, l’accordo M366 è entrato in vigore a partire dall’11 settembre 2025 e con durata fino al 31/08/2027.
L’accordo M366 si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:
≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).
Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potranno essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente:
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
Leggi l’accordo Multilaterale M366
Articolo pubblicato il 26 Settembre 2025
Ogni cittadino europeo genera 132 kg di rifiuti alimentari e 12 kg di rifiuti di abbigliamento e calzature all’anno: così risulta secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo.
Nel luglio 2023, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell’UE sui rifiuti, mirata ad integrare provvedimenti in tema di sprechi nel settore alimentare e nel settore del tessile.
Ogni anno, all’interno degli stati dell’UE si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg a persona ogni anno.
Si stima che meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale venga riciclato.
La versione aggiornata della direttiva rifiuti andrà ad introdurre obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030:
Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.
Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.
I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di produzione e penalizzando le pratiche di fast-fashion.
Gli Stati membri avranno 20 mesi dall’entrata in vigore per applicare le norme nella legislazione nazionale.
In Italia è già stata predisposta una bozza di decreto per l’istituzione dell’EPR tessile, analogamente a quanto già in vigore da anni per altri settori (rifiuti di imballaggi, pneumatici, apparecchiature elettriche-elettroniche).
Si prevedono obblighi per produttori, importatori e distributori; sistemi collettivi o individuali di gestione; contributo ambientale; target di raccolta differenziata crescenti nel tempo
fonti:
Articolo pubblicato il 25 Settembre 2025
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 10 agosto 2025, recante: «Aggiornamento delle regole operative di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024».
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 luglio 2025
Aggiornamento della disciplina dei certificati bianchi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 11 settembre 2025
Modifiche all’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade.
Bollettino Ufficiale Regione Veneto
Articolo pubblicato il 25 Settembre 2025