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Archivio annuale 2022

CAM eventi pubblici: pubblicato il decreto.

Anche nel settore degli eventi pubblici in vigore i Criteri Ambientali Minimi.

In G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”.

I Criteri Ambientali Minimi per gli eventi pubblici organizzati dalla Pubblica Amministrazione includono aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.

Le misure previste nel CAM eventi sono state definite al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).

Sono soggetti all’applicazione dei CAM Eventi:
– Eventi culturali;
– Manifestazioni artistiche;
– Rievocazioni storiche;
– Eventi enogastronomici;
– Rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici;
– Mostre ed esposizioni;
– Eventi sportivi;
– Convegni, conferenze, seminari;
– Fiere.

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 282 del 02-12-2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2022

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 282 del 02-12-2022

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.

GU Serie Generale n. 283 del 03-12-2022

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 16 novembre 2022

GU Serie Generale n. 283 del 03-12-2022

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 19 ottobre 2022

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Scadenze ambientali di gennaio 2023

  • 1 gennaio  ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI: entra in vigore l’obbligo (leggi la notizia)
  • 1 gennaio –  ADR: in vigore le nuove disposizioni per speditori (leggi la notizia)
  • 1 gennaio – CONAI: variazione valori dei contributi ambientali (leggi la notizia)
  • 20 gennaio – CONAI: Dichiarazione mensile, trimestrale, annuale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
  • 20 gennaio – CONAI: Modello 6.20 imballaggi riutilizzabili

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Accesso al credito per investimenti: la nuova Sabatini Green.

Nella Nuova Sabatini le misure di finanziamento degli investimenti green a basso impatto ambientale e sostenibili.

Con avviso del 6 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia la pubblicazione della circolare n. 410223, con la quale vengono definite le istruzioni per la corretta attuazione dell’intervento anche noto come Nuova Sabatini, oltre che gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.

La nuova Sabatini green.

L’agevolazione “Beni strumentali” – cosiddetta “Nuova Sabatini “- ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

In particolare, la Nuova Sabatini green è dedicata agli investimenti a basso impatto ambientale e nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Con la circolare ministeriale del 6 dicembre vengono fissati termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, del 22 aprile 2022, che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

Le disposizioni della nuova circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

Leggi le condizioni per accedere ai benefici della Sabatini Green.

La tua azienda ha i requisiti ma necessita di una certificazione ambientale: chiedi ai nostri esperti di ISO 14001 e EMAS. Contattaci.

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Albo Gestori Ambientali: nuovi requisiti per trasporto transfrontaliero

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato il requisito della capacità finanziaria richiesta alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Il requisito della capacità finanziaria che devono dimostrare le imprese  che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene ridotto, per ogni veicolo aggiuntivo al primo, da euro 5.000 a euro 900.

Così prevede la Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022

“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”

Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022
Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il
solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: calendario delle verifiche per il 2023

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario per l’anno 2023 delle verifiche che abilitano all’esercizio del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le iscrizioni alle categorie dell’Albo che richiedono la presenza obbligatoria di tale requisito.

Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire da 60 giorni prima della data dell’esame, nella Sezione ESAME RT sulla home page del sito.

Ecco il calendario delle verifiche 2023.

Qui il link al sito dell’A.N.G.A. ove iscriversi.

 

Scopri il servizio di Novatech per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.

Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

Etichettatura ambientale imballaggi: dal 1 gennaio in vigore l’obbligo.

Ormai ci siamo: l’etichettatura ambientale degli imballaggi si è salvata quest’anno dalla scure del decreto milleproroghe ed è in partenza dal 1 gennaio 2023.

L’avvio dell’obbligo il 1 gennaio 2023

Dopo numerose false partenze e rinvii susseguitisi uno dopo l’altro, finalmente parte l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Dal 1 gennaio sarà obbligatorio apporre su tutti gli imballaggi le diciture di legge che sono necessarie a guidare il consumatore finale nella corretta raccolta differenziata dei materiali di imballaggio.

Ne abbiamo parlato numerose volte in questi ultimi due anni e ora riassumiamo in forma sintetica gli obblighi vigenti dal nuovo anno.

Gli obblighi in breve.

Come spiegato ed esemplificato in maniera esaustiva dalle linee guida di CONAI e da quelle ufficializzate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi sono diversi a secondo del settore cui gli imballaggi sono destinati:

  • imballaggi destinati al settore industriale (BtoB): obbligatoria l’indicazione del materiale di cui è costituito l’imballo, utilizzando le diciture di cui alla Decisione n. 129/97/CE (es. “HDPE 2”)
  • imballaggi destinati dal settore domestico (BtoC): obbligatoria l’apposizione della sigla del materiale (come sopra) affiancata dall’indicazione della frazione della raccolta differenziata in cui conferire il rifiuto di imballaggio (es. “HDPE 2, raccolta plastica”).

La scelta digitale

Molto utile e pratica la scelta del Ministero dell’Ambiente di promuovere la possibilità di ottemperare agli obblighi di etichettatura obbligatoria degli imballaggi anche attraverso i canali digitali (sito web, qr-code, codice a barre, etc), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Le scorte di magazzino.

Molto corretta dal punto di vista ambientale anche la scelta di consentire alle aziende di esaurire le scorte di magazzino, ovvero gli imballaggi non ancora conformi ai requisiti di legge a partire dal 1 gennaio 2023.
Potranno, pertanto, essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.
In tali casi la data di approvvigionamento potrà essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce.

Ancora dubbi?

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Articolo pubblicato il 28 Dicembre 2022

ADR per speditori: una nota del Ministero dei Trasporti estende le esenzioni dalla nomina del consulente.

In una nota divulgata dal Ministero dei Trasporti, si afferma l’estensione delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR previste per i trasportatori anche agli speditori.

Fino a ieri sembrava non esserci alcuno spazio per estendere le esenzioni anche alla figura dello speditore, nemmeno occasionale di merci/rifiuti pericolosi; questo comporterebbe l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per minime e sporadiche spedizioni.

Tale estensione, seppur richiesta da più parti, interviene con lo strumento di una nota ministeriale che lascia alcuni dubbi rispetto alla sua efficacia essendo in palese contraddizione con il testo dell’ADR 2021 e 2023 e con il decreto sopracitato, che non prevedono la possibilità di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori.

Il contenuto della nota Ministeriale sull’ADR.

La nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141 afferma che in Italia le esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, applicabili alle altre figure coinvolte nel trasporto, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La nota ministeriale prevede che anche per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR se:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4). Per l’applicazione di questa esenzione è previsto l’invio della comunicazione alla Motorizzazione all’inizio di ogni anno solare.

Il regime ADR resta comunque vigente (anche senza nomina del consulente).

Rimane comunque l’obbligo per gli speditori e per tutti gli operatori coinvolti di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR, compreso l’obbligo di formazione del personale, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza.

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Articolo pubblicato il 22 Dicembre 2022

Consulente ADR per speditori: le esenzioni dal 2025.

Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR/RID per gli speditori, a partire dal 1 gennaio 2023, nonostante la  futura edizione dell’ADR già preveda l’estensione delle esenzioni a partire dal 2025.

L’obbligo per gli speditori.

Come avevamo già anticipato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli speditori di merci (e rifiuti) soggetti al trasporto in regime ADR/RID, sono obbligati alla nomina di un consulente ADR/RID.
Le esenzioni previste per i trasportatori, non sono al momento estensibili anche alla figura dello speditore.

Ciò implica l’obbligo di nomina anche in casi di spedizioni occasionali e/o minimali di merci e rifiuti soggette al regime ADR/RID.

Accettata la modifica proposta da U.K.

Il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito  che prevede i casi di esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori, ma con entrata in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166)

Il vuoto normativo verrà quindi colmato solo nella prossima edizione dell’accordo ADR del 2025.

Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.

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Articolo pubblicato il 20 Dicembre 2022

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