Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 5 maggio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Articolo pubblicato il 30 Aprile 2020
Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).
Con la conversione del Decreto Legge n. 18 17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo) e che vengono in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.
In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.
Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.
Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).
Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.
Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:
“Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.”
Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.
In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)
Articolo pubblicato il 30 Aprile 2020
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 83 dell’8/04/2020 il decreto 19 novembre 2019, n. 182 che disciplina il regime della cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) dei pneumatici fuori uso.
Vengono, pertanto, definiti per legge i criteri e le condizioni dettagliate affinchè possa essere applicata agli pneumatici la disciplina generale di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
Il settore del ricambio e della demolizione dei veicoli genera annualmente circa 400mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Il sistema di raccolta uno contro uno consente una raccolta capillare degli stessi che possono essere utilmente reimpiegati, dopo il processo di recupero, nei settori della cantieristica stradale, dell’edilizia, dell’arredo urbano, etc.
Ricordiamo che l’aspetto virtuoso del concetto di end of waste consiste nella sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).
Leggi il D.M. 19 novembre 2019, n. 182 – Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo pubblicato il 29 Aprile 2020
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16
LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.».
GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 19 novembre 2019, n. 182
Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalita’ attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 marzo 2020
Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.
GU Serie Generale n.90 del 04-04-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 10 marzo 2020
Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
Articolo pubblicato il 29 Aprile 2020
Scadenze prorogate a causa emergenza COVID-19 – vedi articolo:
Articolo pubblicato il 29 Aprile 2020
Riportiamo qui di seguito la comunicazione della Provincia di Padova in merito alla proroga della scadenze degli adempimenti ambientali qui sotto specificati.
Vista l’emergenza provocata dal virus COVID-19, le scadenze dei seguenti adempimenti ambientali, disposte con atto della Provincia di Padova e successive al 22 febbraio 2020, sono differite al 15 giugno 2020:
• Piano Gestione Solventi 2019
• comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite
• trasmissione di relazioni e/o comunicazioni
• controlli periodici
• analisi connesse alla messa in esercizio degli impianti
• ogni altro adempimento disposto con atto provinciale di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati e con esclusione degli atti emessi ai sensi della L. 689/81 e degli adempimenti che costituiscono presupposto per l’evasione di istanze.
La proroga non necessita di richiesta da parte delle imprese.
Per informazioni:
Provincia di Padova – Settore Ecologia – tel 049 8201811
Leggi la Determinazione dirigenziale di proroga delle scadenze ambientali
Articolo pubblicato il 29 Aprile 2020
Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.
A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.
Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.
In particolare la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, prevedendo quanto segue.
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
Sugli altri contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto si veda il nostro articolo di approfondimento.
Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani del tipo qui indicato sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .
Leggi anche come vanno trattati i rifiuti da DPI nelle strutture sanitarie.
Qui trovi anche l’Ordinanza della Regione Lombardia e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna.
Articolo pubblicato il 22 Aprile 2020
Il presidente della Regione Veneto, ha ritenuto necessario introdurre, nella forma di una Ordinanza di carattere contingibile e urgente – modalità contemplata dall’art 191 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 – una serie di disposizioni conseguenti alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Stante il presente rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo, si pone la necessità di aumentare in deroga la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
Con tale provvedimento di urgenza vengono fornite delle disposizioni, in deroga alla vigente disciplina, sempre garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, valevoli per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima ed eventualmente prorogabili.
L’ordinanza fornisce, inoltre, un necessario chiarimento circa la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati a scopo di prevenzione della trasmissione del contagio quali mascherine, guanti, tute, camici nei luoghi di lavoro o nelle private abitazioni.
Nel territorio della Regione Veneto sarà consentito ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di qualunque tipo (ordinaria, semplificata, AIA):
I suddetti aumenti degli stoccaggi autorizzabili non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.
Nel provvedimento in parola sono citate le condizioni che i gestori degli impianti devono continuare a rispettare per l’esercizio dell’attività anche durante il regime in deroga.
Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale (ovvero fino al 31 luglio 2020), il deposito temporaneo di rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è soggetto alle seguenti limitazioni temporali e quantitative, alternative tra loro, a scelta del produttore:
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020 – Bur n. 52 del 17/04/2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
Articolo pubblicato il 22 Aprile 2020