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Regione Veneto: ordinanza per la gestione dei rifiuti nell’emergenza COVID-19. Deroghe per impianti e per produttori.

Regione Veneto: ordinanza per la gestione dei rifiuti nell’emergenza COVID-19. Deroghe per impianti e per produttori.

Il presidente della Regione Veneto, ha ritenuto necessario introdurre, nella forma di una Ordinanza di carattere contingibile e urgente – modalità contemplata dall’art 191 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 – una serie di disposizioni conseguenti alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per  effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Stante il presente rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo, si pone la necessità di aumentare in deroga la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Con tale provvedimento di urgenza vengono fornite delle disposizioni, in deroga alla vigente disciplina, sempre garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, valevoli per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima ed eventualmente prorogabili.

L’ordinanza fornisce, inoltre, un necessario chiarimento circa la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati  a scopo di prevenzione della trasmissione del contagio quali mascherine, guanti, tute, camici nei luoghi di lavoro o nelle private abitazioni.

Deroghe per impianti di trattamento di rifiuti.

Nel territorio della Regione Veneto sarà consentito ai soggetti  titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di qualunque tipo (ordinaria, semplificata, AIA):

  • l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, a condizione comunque che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006;
  • l’invio di apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPAV e ai Vigili del Fuoco.

I suddetti aumenti degli stoccaggi autorizzabili non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.

Nel provvedimento in parola sono citate le condizioni che i gestori degli impianti devono continuare a rispettare  per l’esercizio dell’attività anche durante il regime in deroga.

Deroghe in tema di deposito temporaneo di rifiuti presso le aziende.

Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale (ovvero fino al 31 luglio 2020), il deposito temporaneo di rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è soggetto alle seguenti limitazioni temporali e quantitative, alternative tra loro, a scelta del produttore:

  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi  (invece dell’ordinario limite di 30 metri cubi) di cui al massimo 20 metri  cubi di rifiuti pericolosi (invece dell’ordinario limite di 10 metri cubi);
  • in ogni caso il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti non vengano raggiunti nell’arco temporale di un anno.

Gestione dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti, camici.

L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020 – Bur n. 52 del 17/04/2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

Articolo pubblicato il 22 Aprile 2020

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