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Decreto Cura-Italia: aumento del deposito temporaneo e ulteriori proroghe e sospensioni nella legge di conversione.

Decreto Cura-Italia: aumento del deposito temporaneo e ulteriori proroghe e sospensioni nella legge di conversione.

Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).

Con la conversione del  Decreto Legge n. 18  17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo)  e che vengono  in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

Prorogata la validità dei provvedimenti.

In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.

Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).

Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

Aumento del deposito temporaneo di rifiuti.

Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:

“Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui all’articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  è consentito  fino  ad  un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non può avere durata superiore a diciotto mesi.”

Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20  metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.

In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.  (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2020

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