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Archivio per Categoria Approfondimenti

Direttiva ADR-RID-ADN: adeguamento al progresso scientifico e tecnico.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L345 del 20 dicembre 2016 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2016/239 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

La Direttiva prevede che gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguare la normativa sul trasporto terrestre delle merci pericolose alle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN entro il 30 giugno 2017.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà dunque emanare un Decreto del Ministero  che recepisca la Direttiva (UE) 2016/239 per rendere obbligatorio il rispetto delle disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN a partire dal 1° luglio 2017.

Direttiva (UE) 2016/239

REACH: restrizioni all’uso di bisfenolo A.

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 337 del 13 dicembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2235 del 12 dicembre 2016, che modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A.

Il nuovo Regolamento inserisce nell’allegato XVII il punto 66, Bisfenolo A (CAS 80-05-7, CE 201-245-8) e prevede che non sia ammessa l’immissione sul mercato di carta termica con Bisfenolo A in concentrazione uguale o superiore allo 0,02 % in peso dopo il 2 gennaio 2020.

Regolamento (UE) 2016/2235 del 12 dicembre 2016

SISTRI: caso d’uso – gestione rifiuti respinti dall’impianto di destinazione

Si segnala che nella Sezione Manuali e Guide del sito www.sistri.it è stato pubblicato l’aggiornamento del seguente documento:

Caso d’uso – gestione rifiuti respinti dall’impianto di destinazione” (versione del 7/12/2016)

Regolamento REACH: scenario espositivo e obblighi per l’utilizzatore a valle.

Lo Scenario Espositivo
Con Scenario Espositivo in ambito REACH si intende l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente.
Chi è l’utilizzatore a valle e cosa deve fare.
“Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o importatore, che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori o consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.” (art. 3, punto 13, Reg. 18/12/2006, n. 1907/2006/ce, c.d. regolamento REACH).
La normativa considera utilizzatori a valle sia coloro che producono e immettono sul mercato miscele pericolose, sia coloro che utilizzano sostanze e miscele nell’esercizio della propria attività.
I primi soggetti (produttori/immettitore) devono accludere alle schede dati di sicurezza, relative alle miscele pericolose da loro prodotte ed immesse sul mercato, i pertinenti scenari espositivi.
I secondi (utilizzatori) sono tenuti a identificare e applicare misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati nelle schede dati di sicurezza e negli scenari espositivi allegati (verifica di conformità).
L’utilizzatore a valle, inteso come fruitore della sostanza o miscela, deve verificare che i propri usi siano identificati e le sue condizioni d’uso siano incluse nello scenario espositivo trasmesso dal fornitore.
A questo scopo dovrà raccogliere informazioni relative a condizioni d’uso delle sostanze pericolose nella propria azienda, oltre alle circostanze in cui viene usata la sostanza o la miscela.
In seguito dovrà confrontare la propria operatività con lo scenario espositivo, per dimostrare di essere in linea con quanto prescritto e che le proprie modalità d’uso di tali sostanze garantiscono di mantenere i rischi per la salute e per l’ambiente al minimo.
I servizi offerti da Novatech Srl
Novatech Srl è in grado di assistere i clienti nelle seguenti attività:
• Redazione di SDS estese per miscele, con scenari espositivi allegati
• Verifica di conformità sugli scenari espositivi, che potrà essere utilizzata per completare la valutazione del rischio chimico (D.Lgs. 81/08)

Per ogni ulteriore informazione contattaci 

CONAI: i dati sul recupero degli imballaggi in Italia.

Grazie all’attività di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – e dei Consorzi di filiera, che hanno sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia più di 3 imballaggi su 4 vengono recuperati; erano 1 su 3 nel 1998.

Nel 2014 e sull’intero territorio nazionale, l’impegno di Conai  e dei Consorzi di Filiera ha permesso l’avvio a riciclo del 68,3% degli imballaggi immessi al consumo, per un totale di 8 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda (+3,3% sul 2013), e il raggiungimento di un tasso di recupero complessivo – comprendendo anche la valorizzazione energetica – pari al 78,3%.

Tratto da www.conai.org

Sicurezza e igiene degli alimenti – Servizi offerti da Novatech Srl

Il “Pacchetto Igiene” costituisce l’insieme di norme europee applicabili alla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno, introducendo un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi.

Gli obiettivi che questa disciplina si prefigge sono principalmente:

  • assicurare la qualità degli alimenti destinati al consumo umano e dei mangimi, garantendo così la libera circolazione di alimenti sani e sicuri nel mercato interno;
  • proteggere i consumatori da pratiche commerciali fraudolente o ingannevoli.

L’impianto normativo comunitario, in materia di sicurezza alimentare, è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 178/2002 (“General Food Law”), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera con la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria fino alla distribuzione finale al consumatore.

Le norme applicative conosciute con il termine “Pacchetto Igiene” comprendono i  Regolamenti CE emanati tra il 2004 e il 2005 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2006:

– Reg. (CE) 852/2004 – Requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;

– Reg. (CE) 853/2004 – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

– Reg. (CE) 882/2004- relativo ai Controlli Ufficiali (ambito del Reg. 178/2002);

– Reg. (CE) 854/2004- specificatamente dedicato ai Controlli Ufficiali degli alimenti di origine animale.

Il “pacchetto igiene” riguarda anche il settore mangimistico con l’introduzione del Reg. CE  183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

I principi generali del “PACCHETTO IGIENE”  sono:

– la RESPONSABILITÀ principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA);

– lOSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche  predisponendo e attuando procedure operative e predefinite – PIANO HACCP,  verificandone lefficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse – AUTOCONTROLLO;

– lOSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la RINTRACCIABILITÀ dei prodotti alimentari;

– lOSA ha lobbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino PERICOLI per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.

Inoltre, il Reg. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori  prevede che:

– l’OSA sia responsabile delle informazioni sugli alimenti (inteso come l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione).

Servizi offerti da NOVATECH SRL:

  • Assistenza ed elaborazione della valutazione dei rischi (Analisi dei pericoli per la sicurezza dei prodotti alimentari);
  • Elaborazione e aggiornamento di procedure operative e predefinite per limitare l’insorgenza o della manifestazione dei pericoli che potrebbero causare danni al consumatore o limitare la salubrità degli alimenti;
  • Attività di monitoraggio e controllo delle fasi di produzione dei prodotti finiti.
  • Definizione di procedure di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e dei mangimi.

Per ulteriori informazioni:

consulenza@novatech-srl.it

RAEE: rifiuti non riciclati, un rischio per la salute e una perdita economica.

L’Europa nel 2012 ha esportato o gettato in discarica 6,2 milioni di tonnellate di tv, computer, elettrodomestici e cellulari. Rischi per sostanze tossiche come piombo e mercurio e una perdita per l’industria del riciclo tra 800 milioni e 1,7 miliardi di euro all’annoL’Europa esporta – anche illegalmente – o abbandona in discarica il 65% dei suoi rifiuti elettrici ed elettronici (Raee), per un totale di 6,2 milioni di tonnellate di televisori, computer, elettrodomestici e cellulari. Tradotto in termini sanitari, montagne di sostanze tossiche dal piombo al mercurio, indicate dalla United Nations University come le responsabili di cancro, danni epatici e renali, sviluppo mentale. Per chi preferisce il filone economico, invece, tra materiali preziosi abbandonati (come oro e argento) e danni all’industria del riciclo, si parla di una perdita stimata tra 800 milioni e 1,7 miliardi di euro l’anno.

A raccontare questo panorama il report Countering WEEE Illegal Trade, uno studio di due anni finanziato dall’Unione europea e condotto, tra gli altri, da United Nations University, Interpol, United Nations Interregional Crime and Justice Research e Compliance & Risks. Secondo i dati segnalati dal rapporto, nel 2012 in Europa solo il 35% di Raee (3,3 milioni di tonnellate sui 9,5 milioni totali) ha finito la sua vita entrando in corrette catene di raccolta e riciclo.

Il resto è finito nella spazzatura, è stato esportato o riciclato in modo scorretto.

Maglia nera all’Italia, dove tra privati e aziende non si riesce ad arrivare neppure a un quarto di materiale elettronico ed elettrico riciclato, restando fermi a uno scarso 22%. Peggio del Belpaese fanno solo Lettonia (21,5%), Spagna (19%) Cipro (18%) e Romania (12%).

Articolo tratto da: www.ecoreport.tv

Settimana europea della riduzione rifiuti 2015: la dematerializzazione.

Dal 21 al 29 novembre la 7a edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti

Il tema di quest’anno è la dematerializzazione

Iscrizioni aperte dal 1° settembre al 31 ottobre

Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la settima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiutiche avrà come tema la dematerializzazioneovvero come  “fare più con meno”. Lo annuncia il Comitato promotore nazionale (CNI Unesco come invitato permanente, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Utilitalia (già Federambiente), ANCI, Città metropolitana di Torino, Città metropolitana di Roma Capitale, Legambiente, AICA,  E.R.I.C.A. Soc. Coop., Eco dalle città).

La “Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli Stati membri sono chiamati ad attuare.

Il crescente successo dell’iniziativa ha portato nel 2014 i 27 Paesi partecipanti a mettere in campo circa 12.000 azioni, di cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto anno consecutivo). Come sempre, anche per il 2015 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale.

Ci si potrà iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 ottobre, esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.envi.info.

Tema di quest’anno sarà la dematerializzazione, cioè la riduzione o l’eliminazione dell’uso di materiali nello svolgimento di una funzione, nell’erogazione di un servizio, e/o la sostituzione di un bene con un servizio. Un esempio è la digitalizzazione dei documenti e l’informatizzazione dei processi e delle comunicazioni (es. il pagamento di bollette online, l’acquisto di biglietti elettronici ecc.), ma anche la condivisione di uno stesso bene fra più persone con il conseguente passaggio dal possesso all’utilizzo (es. il car sharing). Alla dematerializzazione è indirettamente riconducibile anche il miglioramento dell’efficienza con cui si utilizzano le risorse materiali grazie, ad esempio, al riutilizzo di un bene, all’eliminazione o all’alleggerimento di un imballaggio ecc.

Nel creare la propria azione ci si potrà quindi sbizzarrire: informazioni più dettagliate su com’è strutturata la SERR e sulle modalità d’adesione sono disponibili alla pagina Facebook dedicata all’evento o scrivendo a serr@envi.info.

Tratto da:  http://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015

Impianti termici civili: riaperto il termine per la comunicazione

SCADENZA PER GLI IMPIANTI TERMICI CIVILI DI POTENZA SUPERIORE A 35 KW IN ESERCIZIO AL 29/04/2006

Segnaliamo che con legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione del decreto legge  n. 192/2014 è stato prorogato il termine entro il quale inviare all’ente di controllo la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni tecniche e dei valori di emissione previsti dalla normativa ambientale in tema di impianti termici civili (Art. 12, comma 2-bis, della Legge n. 11/2015 di conversione del Decreto Legge n. 192/2014 ).

Il nuovo termine per ottemperare a quanto prescritto è il 31 dicembre 2015.

Leggi la precedente notizia.

 

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