GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA.
Circolare n. 437 del 29 maggio 2015
Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Delibera n. 1 del 22/05/2015
Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
(La presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato)
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.
COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.
In particolare, sono comprese nell’AUA:
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
QUANDO CHIEDERLA
La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA
L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.
DURATA E RINNOVO
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Leggi il decreto 8 maggio 2015.
Leggi la precedente notizia.
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Dal 1 luglio 2015 entra in vigore l’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR per i trasporti nazionali.
Nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Con la pubblicazione di questo decreto si possono applicare le edizioni 2015 dell’ADR, RID e ADN nei trasporti nazionali, l’obbligo di applicazione scatta dal 1 luglio 2015.
Le principali novità presenti nell’ADR 2015 sono elencate qui di seguito.
Esenzioni:
Nuove definizioni:
Nuove classificazioni:
Procedure di spedizione:
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:
Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:
Con comunicato stampa del 26 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto di aver indetto una procedura di gara per l’affidamento della gestione del SISTRI, stante la scadenza dell’attuale gestione SELEX in data 31/12/2015.
La gara prevede l’affidamento in concessione di una serie di servizi operativi, tra i quali:
All’aggiudicatario viene anche richiesta la presa in carico del sistema attuale nonché lo sviluppo e gestione del nuovo sistema informatico.
Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 6 giugno 2015
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
– aggiornamento schede dati di sicurezza, etichette e classificazione delle sostanze secondo il regolamento CLP (leggi notizia)
– entrata in vigore dei nuovi Codici CER (nuovo elenco codici CER)
– entrata in vigore delle nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti (codici HP) – Reg. UE 1357/2014
Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015) è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.
Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disastro ambientale, impedimento dei controlli, omessa bonifica e traffico di materiale radioattivo.
Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.
Inquinamento ambientale
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.
Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.
Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.
Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Omessa bonifica
“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
GU Serie Generale n. 122 del 28-5-2015
LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.
Bur n. 44 del 05/05/2015
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 483 del 07/04/2015
Individuazione delle attività d’istituto assegnate all’Osservatorio regionale sui rifiuti ai sensi del comma 3, dell’art. 5 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.
Bur n. 46 del 08 maggio 2015
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 520 del 21 aprile 2015
Adozione di Linee Guida per l’introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione (Linee Guida per il Green Public Procurement), in attuazione del D.lgs 163/2006 art. 2 c. 2, art. 44, art. 68 c. 4 e del Piano d’Azione Nazionale per il GPP approvato con decreto interministeriale n. 135 del 11/4/2008 ed aggiornato con Decreto del 10/4/2013.
A seguito delle novità introdotte con le recenti modifiche normative in materia di classificazione dei rifiuti – nuovi codici CER, nuove caratteristiche di pericolo HP (leggi articolo) – si rendono necessari alcuni importanti adeguamenti da apportare nelle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, nei formulari e nelle registrazioni effettuate sul SISTRI.
Di seguito consigliamo di seguire i seguenti passaggi:
Novatech S.r.l. è a disposizione per offrire la consulenza necessaria ad affrontare correttamente questo passaggio.
Contatti:
tel 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it
E’ stata pubblicata sul sito del SISTRI la procedura per provvedere alla registrazione dei rifiuti secondo le nuove regole in vigore dal 1 giugno 2015 (nuovi codici CER e nuovi codici HP che individuano le caratteristiche di pericolo – leggi notizia).
La procedura prevede che, nella fase di passaggio, sia effettuato uno” scarico manuale” dei rifiuti in giacenza con la vecchia classificazione e un successivo nuovo carico recante conforme alla nuova codifica della caratteristiche di pericolo HP.
E’ disponibile il manuale contenente la procedura, che è già sperimentabile in ambiente “pre-esercizio” di SISTRI a partire dal 25 maggio 2015.