Entro il 31 maggio 2018, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la “Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2017.
Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.
La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:
Si precisa che, anche per quest’anno, l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.
Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:
Novatech S.r.l. è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della dichiarazione annuale F-GAS.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 4 aprile 2018
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Circolari Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2017.
La dichiarazione, che fa parte del MUD e riguarda i produttori iscritti al Registro Nazionale AEE ed ai sistemi collettivi, concerne informazioni che verranno utilizzate dal Comitato di vigilanza e controllo ai fini del calcolo delle quote di mercato e delle tariffe.
Si segnala che dal 1 marzo 2018 deve essere applicato il regolamento (UE) 1179/2016 che costituisce il IX Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) e introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze presenti nell’allegato IV del regolamento CLP.
Le variazioni riguardano sostanze come: l’ossido di rame (I), l’idrossido di rame (II), carbonato di rame(II), la poltglia bordolese, l’1,2 dicloropropano, il clorobenzene, l’ossido di propilene, il bisfenolo A, la glutaraldeide ecc.
Riguardo alla classificazione dei composti del rame essendo presente una discrepanza tra il testo in inglese e in italiano del Regolamento n. 2016/1179, il Ministero dell’ambiente ha emanato una circolare in cui dichiara di aderire al parere espresso dall’ECHA secondo il quale per i composti del rame è obbligatorio l’uso del fattore M solo per la determinazione della tossicità acuta.
Entro il 30 aprile 2018, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.
Le tabelle con le partizioni dei contributi sono riportate qui: importi contributo SISTRI.
Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
oppure
CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
CIN: L ABI: 07601 CAB: 03200 N. CONTO: 000002595427
Beneficiario:
TESOR. DI ROMA SUCC.LE
MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44
00147 – ROMA
Una volta eseguito il versamento è necessario caricare la scansione della contabile all’interno dell’area “gestione azienda” della propria chiavetta SISTRI.
Qui di seguito l’estratto della guida contenente le modalità per eseguire questa operazione:
come caricare sulla chiavetta SISTRI il pagamento dei diritti annuali
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 3 marzo 2018
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
E’ stato pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2018, n. 32 il D.M. 1 febbraio 2018 che introduce modalità semplificate per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi.
Il Decreto è rivolto, in particolare, a coloro la cui attività comporta un trasporto professionale o occasionale dei rifiuti delle tipologie specificate.
Introduce un modello di formulario di identificazione dei rifiuti semplificato da utilizzare in occasione delle microraccolte eseguite presso più produttori.
Modalita’ semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attivita’ di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi. (G.U. Serie Generale n.32 del 08-02-2018)
Modello semplificato di formulario per il trasporto rifiuti ferrosi e non ferrosi
CONAI