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Scadenze ambientali di settembre 2017

  • 20 settembre– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online (leggi anche notizia)

Norme pubblicate nel mese di agosto 2017

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.183 del 07-08-2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 84 del 29 agosto 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1347 del 22 agosto 2017

Concessione di un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

Terre e rocce di scavo: nuova disciplina nazionale.

Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.

Il  regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.

Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.

La normativa distingue:

  • cantieri di grandi dimensioni: in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi; ulteriormente distinguibili in cantieri soggetti a VIA/AIA e cantieri non soggetti a tali procedure;
  • cantieri di piccole dimensioni:   in cui sono prodotte terre e rocce al di sotto del limite di 6 mila metri cubi.

Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente  un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9)  o una autodichiarazione di sussistenza  delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017

Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).

 

Leggi il  D.P.R. 13-6-2017 n. 120   “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Valutazione di impatto ambientale: nuova disciplina nazionale e regionale per il Veneto.

Con D. Lgs. n. 104/2017 del 16/06/2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06/07/2017, prende vita una importante riforma del procedimento di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in recepimento a quanto prescritto dalla Direttiva 2014/52/UE (che fissava il termine del 16/05/17 per l’adeguamento delle normative nazionali a quanto da essa prescritto).

Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017 ma, per arrivare alla piena operatività delle nuove regole, bisognerà attendere i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.

Il testo, introdotto con il D. Lgs. 104/2017, modifica gli articoli del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; è prevista l’applicabilità delle nuove regole ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • tempistiche più rapide per la procedura di VIA,
  • accorpamento di tutti i pareri ambientali in un “provvedimento unico” (per la VIA regionale è obbligatorio),
  • allargamento delle opere soggette a VIA statale,
  • nuova procedura sul progetto di fattibilità

 

Nel contempo, con D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017, il Veneto attua quanto previsto dalla L.R. 4/2016, norma con cui si rivedeva completamente la disciplina regionale sulla VIA, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale.

Con il suddetto provvedimento, la Regione Veneto provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.

 

Leggi:

D. Lgs. n. 104/2017  – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)

Direttiva 2014/52/UE -DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017 – Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

 

 

Scadenze ambientali di agosto 2017

  • 20 agosto– CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online (leggi anche notizia)

Norme pubblicate nel mese di luglio 2017

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 156 del 06-07-2017

DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur. n. 68 del 18 luglio 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 940 del 23 giugno 2017

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

CONAI – Modifiche alle procedure di dichiarazione importazioni.

Con la presente vogliamo segnalare alcune significative novità che CONAI ha introdotto nelle dichiarazioni di pertinenza a partire dal 1 luglio 2017 con riferimento alla procedure di importazione di imballaggi.

Com’è noto le importazioni dall’estero di merci imballate (imballaggi pieni)  e/o di imballaggi vuoti  devono essere dichiarate al CONAI al fine di assoggettamento al Contributo Ambientale.

Fino al 30/06/2017 le dichiarazioni afferenti tali importazioni avvenivano esclusivamente attraverso le procedure (ordinaria o semplificate) previste nel modulo “6.2- import”.

A partire dal 01/07/2017 le dichiarazioni di competenza dei periodi successivi (mensile entro il 20/08/2017; trimestrale entro il 20/10/2017 ed annuale entro il 20/01/2018) dovranno avvenire come segue:

  • attraverso i moduli “6.1 imballaggi vuoti” (uno per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) per le dichiarazioni di tutte le importazioni di imballaggi vuoti/materiale di imballaggi per uso diretto dell’importatore
  • attraverso il modulo “6.2 import imballaggi pieni” andranno dichiarati i pesi dei soli imballaggi di confezionamento delle merci importate (procedura ordinaria) o, in alternativa, si potrà applicare –  solo in presenza di obiettive ragioni tecniche  che impediscano l’applicazione della procedura ordinaria –  la procedura semplificata basata sul valore in euro delle importazioni di imballaggi pieni.

Da notare che per il materiale “plastica” sono state introdotte  –  come già anticipato (leggi notizia ) – delle diversificazioni del contributo a seconda del circuito di recupero a cui afferiscono. Pertanto, nella relativa modulistica saranno specificate le relative fasce contributive diversificate a seconda della tipologia di plastica importata.

Per una analisi sul corretto adempimento delle procedure CONAI, da parte della Vostra azienda,  e per ogni chiarimento, contattateci ai seguenti recapiti:

consulenza@novatech-srl.it
tel. 049 8933673

 

CONAI: riduzione del contributo su acciaio e vetro da gennaio 2018

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa con il quale CONAI annuncia la riduzione dei contributi ambientali sugli imballaggi di acciaio e di vetro secondo le tempistiche ivi indicate.

Milano, 22 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio che, dagli attuali 13,00 Euro/ton, passerà 8,00 Euro/ton. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato una ulteriore diminuzione del contributo per il vetro, che dal 1° luglio 2017 scende già da 17,30 Euro/ton a 16,30, e che dal 1° gennaio 2018 si ridurrà a 13,30 Euro/ton.

Si tratta di un segnale dell’impegno del sistema consortile ad ottimizzare le risorse ed a contenere i costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – garantendo il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal vigente Accordo Quadro ANCI-CONAI.

fonte: www.conai.org

 

 

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