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Regolamento CLP: modifiche in vigore dal 26 maggio 2017.

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 116 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/776 del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP).

Nel nuovo regolamento:
– è state inserita, aggiornata o abrogata la classificazione e l’etichettatura armonizzata di alcune sostanze;
– sono stati eliminati i riferimenti alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;
– la tabella 3.1 è diventata tabella 3 (essendo stata abrogata la tabella 3.2);
– nella penultima colonna della tabella 3 sono stati aggiunti i valori di STA armonizzati.

Il  regolamento entra in vigore il 26 maggio 2017, ma le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 attuale fino al 1° dicembre 2018.

Leggi il Regolamento UE 2017/776

 

Trasporto transfrontaliero di rifiuti in Italia: prorogato il termine per l’iscrizione all’Albo.

Con Deliberazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali del 2 maggio 2017, è stato nuovamente prorogato il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione all’Albo per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (categoria 6).

Il termine che inizialmente era il 15 febbraio 2017 -già prorogato al 15 maggio 2017 – è nuovamente slittato al 30 settembre 2017.

Tale scadenza riguarda le aziende estere, aventi una sede secondaria o un domicilio eletto in Italia, che avevano già presentato all’Albo l’istanza di iscrizione in via provvisoria e quindi già esercenti l’attività di trasporto di rifiuti nel territorio italiano e che intendono conseguire l’iscrizione all’Albo in via definitiva.

Per le aziende estere che debbano iscriversi ex novo e che vogliano, pertanto, autorizzarsi per il trasporto di rifiuti in Italia, vale la medesima procedura e documentazione (e non ha rilievo la scadenza qui citata).

Per verificare la procedura di iscrizione e la documentazione necessaria:

categoria 6 Albo Nazionale Gestori Ambientali (sezione Veneto).

 

 

Dichiarazione FGas 2017 (dati anno 2016): entro il 31 maggio.

Entro il 31 maggio 2017, tutti coloro che sono proprietari di apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra, dovranno obbligatoriamente compilare la Dichiarazione F-gas” relativa ai dati dell’anno 2016.

Il proprietario delle apparecchiature o impianti è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

L’“effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

  • libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
  • controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
  • il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta. In tutti gli altri casi l’operatore è il proprietario; ciò non toglie che il proprietario possa delegare (in forma scritta) a terzi la compilazione della dichiarazione.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l’apposita Piattaforma istituita presso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e deve essere effettuata seguendo la procedura guidata presente al seguente link:

compila la dichiarazione 

Si precisa che, per quest’anno,  l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Informazioni utili per provvedere alla dichiarazione e le definizioni dei soggetti obbligati e delle sostanze coinvolte sono contenute al seguente indirizzo:

approfondimenti

Scadenze ambientali di maggio 2017

  • 20 maggio– CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 31 maggio – Dichiarazione annuale F-GAS

 

 

Norme pubblicate nel mese di aprile 2017

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.90 del 18-4-2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 marzo 2017

GU Serie Generale n.96 del 26-4-2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 30 marzo 2017 Procedure di garanzia di qualita’ per verificare il rispetto della qualita’ delle misure dell’aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 35 del 07 aprile 2017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 360 del 22 marzo 2017

Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.Lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all’art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017.

PROVVEDIMENTI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare n. 413 del 6 aprile 2017
Presentazione delle domande di rinnovo dell’iscrizione.
Circolare n. 411 del 6 aprile 2017
Rinnovo dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 e rapporti in essere dell’impresa.
Delibera n. 4 del 22/03/2017
Modifica prescrizioni provvedimenti d’iscrizione.

 

CONAI: diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica.

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha annunciato negli ultimi mesi la prossima applicazione di un sistema maggiormente articolato per l’applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica, con applicazione di agevolazioni per gli imballaggi maggiormente riciclabili.

Il contributo sugli imballaggi in plastica non sarà più, pertanto, unico ma modulato sulla base di tre criteri guida: la selezionabilità degli imballaggi, la loro riciclabilità e, per gli imballaggi che soddisfano questi due criteri, l’ulteriore criterio del circuito di destinazione prevalente una volta che divengono rifiuti.

La definizione del nuovo Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica e delle relative agevolazioni sarà basata sull’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita degli imballaggi una volta che divengono rifiuti.

A seguito di questa classificazione, verranno definiti dei contributi agevolati per gli imballaggi selezionabili e riciclabili derivanti dal circuito domestico e dal circuito commercio e industria, mentre continueranno a pagare il contributo pieno gli altri imballaggi non rispondenti a tali criteri.

Queste novità avranno ripercussioni sulle procedure di applicazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica con conseguente aggiornamento delle relative modulistiche (mod. 6.1; 6.2; 6.5; 6.6 e 6.10).

CONAI dovrebbe rendere noti entro l’estate i nuovi valori dei contributi suddivisi per fasce la cui applicazione effettiva avverrà a partire dal 1 gennaio 2018.

Per approfondimenti:

www.conai.org

Guida tecnica al contributo semplificato

Lista esemplificativa degli imballaggi suddivisi nelle tre fasce contributive

 

Sottoprodotti: nota ministeriale esplicativa del D.M. n. 264/16

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nota esplicativa con riferimento al D.M. n. 264/16 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”.

Nota 3 marzo 2017 – “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

 

SISTRI: entro il 2 maggio versamento diritti annuali.

 

Entro il 2 maggio 2017, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2017;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  • il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro

  • dipendente a tempo pieno e a tempo parziale
  • con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento
  • con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

Gli importi dei contributi suddivisi per categoria sono qui riportati.

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