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MOCA: la sicurezza nella filiera alimentare.

È innegabile che il tema della sicurezza alimentare sia sempre più presente e sotto la lente di ingrandimento del consumatore e dell’intera filiera alimentare dall’origine fin sulle nostre tavole e oltre.

La sicurezza non riguarda solamente gli alimenti di per sé, bensì coinvolge tutti quei materiali che con l’alimento sono destinati, per loro uso e funzionalità, a venire in contatto e sono suscettibili di migrare al cibo le sostanze in essi contenute.

Tutta la filiera alimentare, dalla produzione, al trattamento, al confezionamento, al trasporto e alla preparazione dei cibi, viene coinvolta dai MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) e dalla relativa disciplina. Ai MOCA, pertanto, si applicano i principi e i criteri di sicurezza previsti per gli alimenti.

Alcuni esempi di MOCA: imballaggi in carta, cartone, pellicole, plastiche ma anche pentole, utensili, stoviglie, macchine per la lavorazione degli alimenti a livello industriale ma anche domestico.

La disciplina europea in ambito alimentare è contenuta nel Reg. UE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I Moca sono disciplinati dal Reg. UE 1935/2004 che prevede un quadro normativo armonizzato per l’UE e fissa i
principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA.  Accanto ad esso è in vigore il Reg. UE 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP). Tra le altre cose, entrambi prevedono la responsabilità dell’operatore alimentare e la rintracciabilità.

Il Reg. UE n. 10/2011 descrive le norme sulla composizione dei MOCA di plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA di plastica.

Il potenziale trasferimento delle sostanze contenute nei MOCA agli alimenti è legato ad una serie di fattori che dipendono principalmente dalla natura e dalla composizione dei materiali e delle sostanze con i quali i Moca sono prodotti, dalla natura e composizione dei cibi, dalla superficie di contatto, dal tempo e dalla temperatura di contatto tra essi ed il cibo.

I materiali e gli oggetti non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o causare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art. 3 del citato Reg. 1935/2004).

 

Novatech Srl offre un servizio di consulenza  e adeguamento alla disciplina sui MOCA: contattaci.

Ecomondo – A Rimini la fiera del Green: dal 5 all’8 novembre 2019.

Avrà luogo dal 5 all’8 novembre 2019 alla Fiera di Rimini la 23esima edizione di Ecomondo:  punto di incontro rappresentativo delle filiere di economia circolare, ecodesign, recupero e  della valorizzazione di materia prima ed energia, trasporti, bonifiche e riqualificazione di aree contaminate.

La kermesse riminese si contraddistingue, come sempre, per il suo panel ricco di eventi di risonanza nazionale con la partecipazione dei principali attori del mondo dell’ecologia e dell’ambiente italiani e internazionali.

Leggi tutte le informazioni e il programma completo della manifestazione sul sito di Ecomondo.

End of waste – La Regione Lombardia fa salve le autorizzazioni in vigore.

La Regione Lombardia prende posizione sull’interpretazione della L. 55/2019 – c.d. decreto sblocca cantieri – il provvedimento che ha posto un serio blocco al settore dell’end of waste, la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (leggi i nostri precedenti articoli qui e qui).

Con Circolare Prot. T1.2019.0030555 del 23/09/2019, la Regione Lombardia adotta l’interpretazione secondo cui con L. 55/2019 il legislatore  “ fa riferimento alla “concessione” di autorizzazioni e non alle autorizzazioni vigenti, né ai prodotti da recupero rifiuti già autorizzati”, facendo salve dal rischio di revoca, pertanto, le imprese già autorizzate o con autorizzazioni in scadenza.

Dal mancato rinnovo o dalla revoca delle autorizzazioni previgenti, deriverebbe un grave danno al sistema di gestione dei rifiuti e una forte penalizzazione dei processi innovativi per il recupero dei rifiuti che contribuiscono, a tutti gli effetti, all’economia circolare.

Leggi la circolare della Regione Lombardia sull’end of waste

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) non dovranno più presentare la dichiarazione al vecchio portale Fgas (leggi notizia) e avranno, invece, la possibilità di scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito: bancadati.fgas.it

 

Scadenze ambientali di settembre 2019

  • 20 settembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 25 settembre – obbligo per le imprese operanti nel settore dei gas fluorurati (Fgas) di presentare le dichiarazioni tramite l’apposito portale (leggi notizia)

Ministero dell’Ambiente: nasce la Direzione generale per l’economia circolare.

Nella nuova organizzazione del Ministero dell’Ambiente è istituita la nuova Direzione generale per l’economia circolare.

Il riassetto del dicastero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, enfatizza l’importante ruolo del Ministero nel traghettare il Paese verso l’attuazione dei principi dell’economia circolare deferendo a questa nuova Direzione la promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi plastic free e rifiuti zero, l’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), i rifiuti radioattivi e gli Ogm.

Oltre alla competenza sull’economia circolare il nuovo regolamento organizzativo assegna al ministero anche il compito di centro unico di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati.

Proprio per questo, è stata istituita con il nuovo regolamento anche la Direzione generale per il risanamento ambientale, che si occuperà della bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale (Sin) e del danno ambientale.

Inoltre, la Direzione clima ed energia assume anche le competenze sull’aria, sulla crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, sulle valutazioni d’impatto ambientale e autorizzazioni integrate ambientali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione. (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

CONAI: rimodulati i contributi su carta, legno e plastica dal 1 gennaio 2020

Norme pubblicate nel mese di agosto 2019

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

GU Serie Generale n. 199 del 26-08-2019

DECRETO 15 aprile 2019, n. 95
Regolamento recante le modalita’ per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

GU Serie Generale n. 201 del 28-08-2019

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO

GU Serie Generale n.194 del 20-08-2019

Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 24 luglio 2019.

Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere
esclusivamente l’attivita’ di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.


		

Trasporto merci e rifiuti pericolosi via mare: anticipata l’entrata in vigore emendamento 39-18 IMDG code

Con la pubblicazione della circolare, Sicurezza della navigazione – Serie Merci Pericolose: n. 35/2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha anticipato l’entrata in vigore dell’emendamento 39-18 del codice IMDG al 1 settembre 2019 anziché al 1 gennaio 2020, come sarebbe previsto dalla risoluzione MSC. 442.

Questa anticipazione è possibile perché tale risoluzione prevede che le Amministrazioni possano applicare l’emendamento su base volontaria a partire dal 1 gennaio 2019.

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