È stata pubblicata la guida CONAI per l’anno 2019 (www.conai.org).
Come di consueto la guida è costituita di due volumi: il primo contenente la spiegazione degli adempimenti, delle procedure e gli schemi esemplificativi; il secondo volume contenente i modelli di modulistica con le relative spiegazioni.
Ricordiamo che le dichiarazioni devono obbligatoriamente essere presentate attraverso l’apposito portale di CONAI per le “dichiarazioni online“.
Scarica la guida CONAI 2019
È stata pubblicata sul BUR Veneto n. 129 del 21 dicembre 2018 la nuova modulistica per la presentazione dell’istanza di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di competenza regionale di cui all’art. 29-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. in sostituzione di quella approvata con DGR 668/2007.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 2 febbraio 2019
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 7 del 09-01-2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
GU Serie Generale n. 15 del 18-01-2019
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 28 dicembre 2018
Attuazione della direttiva 2017/2096/UE della Commissione del 15 novembre 2017, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
GU Serie Generale n.15 del 18-01-2019 – Suppl. Ordinario n. 3
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 302 del 31 dicembre 2018).
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 7 del 22 gennaio 2019
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 1 del 09 gennaio 2019
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Approvazione modello di dichiarazione anno 2018.
Alle imprese che acquistano
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, o
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (“Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio,
viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 % delle spese sostenute e documentate per tali acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:
– i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;
– i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Dal 1 gennaio 2019 ai fini dell’obbligo di gestione dei PFU, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque
(introdotto il comma 1 all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Inoltre, I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
(introdotto il comma 3-bis all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Introdotto nel testo unico ambientale, l’ articolo 226-quater, titolato “Plastiche monouso”.
“1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:
2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:
3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:
4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.”
Con Reg. 2019/37/UE, recante “Modifica e rettifica del regolamento 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”, vengono introdotte alcune modifiche nelle sostanze utilizzabili nei materiali e negli oggetti di materia plastica destinati a venire contatto con i prodotti alimentari.
I materiali e gli oggetti conformi alla vecchia versione del Reg. 10/2011 potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 31/01/2020 ed essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato una Delibera contenente le disposizioni di dettaglio relative a compiti e responsabilità del Responsabile Tecnico.
Il provvedimento specifica, per ogni categoria di iscrizione, il ruolo e le attività che deve rivestire il Responsabile Tecnico all’interno delle imprese presso le quali riveste tale incarico.
Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
La delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 dispone nel dettaglio i compiti e le responsabilità del Responsabile tecnico.
I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del decreto (24 settembre 2019); analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
GU Serie Generale n. 7 del 09-01-2019
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Link al sito di F-Gas
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