Pubblicati i decreti contenenti i Criteri Minimi Ambientali (CAM) per alcuni settori non ancora disciplinati.
I CAM sono definiti come i criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement) definito a livello nazionale nel 2011.
L’applicazione dei criteri ambientali minimi si pone l’intento di rispondere all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ridurre la spesa e contenere e ridurre gli impatti ambientali connessi alla proprie prestazioni.
Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) rende obbligatoria l’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti.
Durante il mese di agosto il MiTE ha provveduto alla pubblicazione di ulteriori decreti contenti i CAM per ulteriori settori:
A breve entreranno in vigore norme tecniche aggiornate per la prevenzione incendi negli impianti autorizzati allo stoccaggio e trattamento di rifiuti.
Il Decreto 26 luglio 2022, G.U. n. 187, 11 agosto 2022, contiene le norme tecniche aggiornate per la prevenzione degli incendi negli stabilimenti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, nonché nei centri di raccolta di superficie superiore a 3.000 m2.
Tali norme, che entreranno in vigore a partire dal 9 novembre 2022, avranno validità sia negli impianti esistenti che in quelli di futura realizzazione.
Gli impianti esistenti avranno un periodo di tempo di 5 anni per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Leggi il testo del Decreto 26 luglio 2022, G.U. n. 187, 11 agosto 2022
Nel corpo della cosiddetta “Legge Concorrenza” (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, 5 agosto 2022, n. 118, GU 12 agosto 2022) sono presenti alcune disposizione di interesse ambientale.
In particolare, l’art. 14, che modifica il comma 10 dell’art 238 del D. Lgs n. 152/2006, riduce da 5 a 2 anni la durata del periodo di affidamento a gestori privati del servizio di asporto dei rifiuti urbani (i cosiddetti ex assimilati agli urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), numero 2 ), opzione consentita alle utenze non domestiche che producono tali rifiuti.
Inoltre, viene eliminata la possibilità che il gestore del servizio pubblico riprenda l’erogazione del servizio anche prima della scadenza, a seguito di richiesta dell’utenza non domestica.
Art. 14, comma 1:
“All’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 e’ sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attivita’ di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantita’ dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni”.
In base alla normativa vigente è possibile per le aziende ed attività economiche optare di non avvalersi del servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti, ma di utilizzare soggetti privati per il recupero di questi rifiuti, comunicando tale scelta al gestore del servizio pubblico di raccolta entro il 30 giugno di ciascun anno e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Si consideri che il ricorso a tale modalità di gestione comporta l’esenzione della sola quota variabile della tariffa rifiuti e dietro dimostrazione di avvio a recupero di tali rifiuti con attestazione rilasciata dal soggetto privato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
L’art. 238, comma 10, del d.lgs. 152 del 2006, ora variato, prevedeva che la scelta di non avvalersi del servizio pubblico fosse vincolante per i successivi 5 anni, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
CONAI:
Entro il mese di settembre ricorre la scadenza di due procedure CONAI che interessano alcune categorie di aziende iscritte al Consorzio.
Per le aziende, con fatturato fino a 2.000.000 €, che scelgono di pagare il contributo CONAI relativo alle importazioni di imballaggi pieni è previsto, come opzione alternativa alla procedura standard (modulo 6.2 – import), l’invio del modulo “6.2 – procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell’anno precedente”, entro il 30 settembre 2022.
In considerazione delle variazioni in diminuzione dei valori di alcuni contributi ambientali (leggi articolo) anche gli importi dovuti in base a tale procedura sono diminuiti come da recente circolare allegata.
Agli autoproduttori di imballaggi è stata di recente concessa la possibilità di richiedere un rimborso del contributo CONAI pagato su sfridi di materie prime/semilavorati già assoggettati al contributo ambientale (ai sensi della Circolare CONAI del 1/10/21 – leggi il nostro precedente articolo).
Tra le condizioni per accedere a tale agevolazione è previsto l’invio a CONAI della stima di autoproduzione e percentuale di sfridi per l’anno successivo da effettuarsi entro la data del 30 settembre 2022.
La richiesta di rimborso andrà poi perfezionata entro il mese di febbraio 2023 in base ai dati effettivi del 2022.
Per ogni dubbio sulle procedure CONAI: consulta il nostro servizio di consulenza sul CONAI e chiedi ai nostri esperti.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022
DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164).
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
BURV n. 83 del 15 luglio 2022
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 705 del 14 giugno 2022
Approvazione dell’accordo di collaborazione interistituzionale tra Regione del Veneto – Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed ARPAV per lo svolgimento della attività di elaborazione di una Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, chiarisce in una circolare le possibilità di esecuzione del trasporto intermodale di rifiuti.
Con Circolare n. 6 del 21 luglio 2022, chiarisce che “è sempre consentito che il trasporto finale dei
rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.
Pertanto al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare
composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella
che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o
rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto.”
Nella medesima circolare ribadisce anche che nell’effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a, b, c indicati nella circolare del Comitato Nazionale n. 1235
del 4 dicembre 2017:
Leggi la Circolare n. 6 del 21.07.2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha predisposto e presentato le Linee Guida per l’attuazione in Italia della Single Use Plastics (SUP), la direttiva europea sulla plastica monouso.
Se ti sei perso le nostre precedenti notizie sulla Direttiva Europea che disciplina le limitazioni alle Single Use Plastics ti invitiamo a leggere qui di cosa si tratta, a quali prodotti si riferisce e quali sono le azioni da essa previste.
Con la Strategia sulla Plastica, la Commissione Europea ha voluto porre l’attenzione sulla gestione di questo materiale, prevedendo obiettivi molto ambiziosi in particolare per gli imballaggi, che dovranno essere riciclabili o riutilizzabili entro il 2030.
La “Plastic strategy” della Commissione Europea ha l’obiettivo di ripensare al modo in cui gli articoli in plastica sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti a fine vita, al fine di ridurre l’impatto ambientale della plastica, nonché la dispersione degli articoli in plastica nell’ambiente e nel mare, prevedendo al contempo che entro il 2030 tutti gli imballaggi in plastica immessi al consumo nell’Unione Europea siano riutilizzabili o riciclabili su scala industriale. Nell’ambito di tale strategia, è stata evidenziata la necessità di un provvedimento legislativo riguardante gli articoli monouso in plastica.
In particolare, la Direttiva Single Use Plastic ha definito diversi obiettivi e misure che hanno e avranno un grande impatto anche sulle filiere di alcuni imballaggi. Molte aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici di imballaggi in plastica hanno già iniziato, o dovranno farlo entro i prossimi anni, a ripensare ai loro prodotti in funzione di tali dettami normativi, dedicando inoltre una particolare attenzione a specifici obiettivi.
Come avevamo già riportato, il CONAI ha aperto delle consultazioni pubbliche per raccogliere tutti gli spunti utili alla definizione di un documento condiviso e completo, che veicoli indicazioni esaustive alle imprese del settore.
Il documento finale intende rappresentare una fotografia delle misure vigenti attualmente in Italia e relative agli imballaggi in plastica monouso.