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La disciplina del SISTRI contenuta nella nuova versione del Testo Unico Ambientale

Come anticipato nella scorsa newsletter, con il D. Lgs. n. 205/2010 di modifica al Testo Unico Ambientale, D. Lgs n. 152/06, la disciplina del SISTRI è stata inserita all’interno del corpo di quest’ultimo testo normativo, in particolare agli artt. 188-bis e 188-ter.

Come riportato nella nota in calce a tali due articoli, le disposizioni ivi contenute entreranno “in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 dicembre 2009..” cioè dal termine prorogato al 1 giugno 2011.

Tuttavia, riteniamo utile riportare di seguito una breve sintesi dei contenuti di tali due articoli:

– sostituzione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto rifiuti con l’area registro cronologico e con le schede di movimentazione SISTRI che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto;

– l’area registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI devono essere conservati in forma elettronico almeno tre anni dalla data di rispettiva registrazione e movimentazione dei rifiuti;

– i soggetti che non aderiscono al SISTRI (perché non obbligati) devono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto.

– calcolo del numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di iscrizione al SISTRI: viene chiarito all’art. 188-ter, comma 3, che “il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”.

Da notare che questa indicazione è in contrasto con quanto previsto al primo comma dell’art. 188-ter relativo ai soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI dove si fa riferimento al numero di dipendenti dell’impresa nel suo complesso (e non dell’unità locale).

– viene specificato che nel caso di produzione accidentali (quindi non prevedibile)di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto ad iscriversi al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Versamento dei contributi SISTRI per il 2011: proroga al 30 aprile

Nell’approssimarsi della scadenza annuale per il pagamento dei contributi annuali per l’iscrizione al SISTRI, previsto per il 31 gennaio, è stato pubblicato sul sito del SISTRI un comunicato che annuncia la proroga al 30 aprile 2011 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno 2011.

La proroga verrà ufficializzata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un “Testo Unico” che accorperà i precedenti decreti ministeriali che hanno introdotto la disciplina del SISTRI.

www.sistri.it

Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto transfrontaliero

Il D. Lgs. 205/2010 di modifica della parte IV del Testo Unico Ambientale, ha introdotto una nuova categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli operatori che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (art. 194, comma 3).

A seguito di tale novità l’Albo ha pubblicato, con deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 (“Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”), i modelli per l’iscrizione.

In tal modo è possibile per le imprese già operanti continuare la loro attività fino alla verifica da parte dell’Albo stesso della sussistenza dei requisiti prescritti e senza comunque obbligo di prestare garanzie finanziarie per coloro che svolgono solo il trasporto transfrontaliero.

Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia possono scegliere la Sezione regionale alla quale iscriversi e dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal Dm 406/1998 entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 3/2010

Scadenze di gennaio 2011

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 gennaio – Dichiarazione annuale/trimestrale/mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 gennaio – Esenzione per imballaggi cauzionati (modulo 6.15 )
  • 31 gennaio – Comunicazione quantità in esenzione per circuito cauzionale non restituite dalla controparte (modulo 6.16)

 

31 gennaio – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – dichiarazione e versamento:

  • Scadenza dell’obbligo per i gestori di discariche di rifiuti solidi di produrre alla Regione la
    dichiarazione relativa alle quantità dei rifiuti conferiti ed ai versamenti effettuati per il 2010. 
  • Entro lo stesso giorno deve avvenire anche il versamento del tributo relativo alle operazioni
    dell’ultimo trimestre del 2010.

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2010

>  Gazzetta Ufficiale

GU n. 302 del 28-12-2010

DECRETO 22 dicembre 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

GU n. 296 del 20-12-2010

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010, n. 219/2010
Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

GU n. 288 del 10-12-2010  – Suppl. Ordinario n. 269

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

GU n. 281 del 1-12-2010

DECRETO 27 settembre 2010
Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

> Bollettino Ufficiale Regione Veneto

BURV n. 93 del 14-12-2010

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2794 del 23 novembre 2010
Art. 5 bis, commi 7 e 8, della L.R. 16.04.1985, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Primi indirizzi operativi concernenti l’attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l’avvalimento dell’Arpav.

Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di qualità delle acque

Modifiche al Testo Unico Ambientale in materia di qualità delle acque

È stato pubblicato sulla G.U. del 20 dicembre 2010 un decreto legislativo di recepimento di due direttive europee in materia di qualità delle acque (Dir. 2008/105/Ce sugli standards di qualità ambientale e Dir. 2009/90/Ce in materia di specifiche tecniche per l’analisi e il monitoraggio).

Il decreto apporta alcune modifiche alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 sulla tutela delle acque dall’inquinamento, riscrivendo l’art. 78 sugli standards di qualità dell’ambiente acquatico ed inserendo alcuni articoli specifici (da 78-bis a 78-octies) nel capo relativo alla definizione degli obiettivi di qualità ambientale. Reca, inoltre, alcune modifiche all’allegato 1 alla parte III relativo al “monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale”.

Leggi il testo del D. Lgs. n. 219/2010

I rinvii ambientali del milleproroghe

I rinvii ambientali del milleproroghe

Di seguito alcuni dei rinvii in materia ambientale contenuti nel cosiddetto decreto milleproroghe approvato in questi giorni dal Governo ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

– slittamento del termine fissato per la soppressione delle Autorità d’ambito territoriali (disciplinate dagli artt. 148 e 201 del D. Lgs. n. 152/06). La fine delle ATO era stata disposta in occasione delle legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) – assegnando alle Regioni il compito di attribuire con legge le funzioni assegnate alle ATO – e avrebbe dovuto produrre i suoi effetti a partire dal 27 marzo 2011. Con questa proroga le ATO continueranno ad operare anche per il 2011 quali soggetti affidatari dei servizi pubblici di gestione integrata dei rifiuti e delle risorse idriche;

– rinvio dei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2003 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti n discarica per il conferimento dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg;

– definito il calendario per portare ad esaurimento le scorte di shopper di plastica per l’asporto di merci (vietate a partire dal prossimo 1 gennaio 2011);

– proroga di un ulteriore anno per l’applicazione di valori limite previsti dall’allegato II del D. Lgs. n. 161/2006 in relazione alle emissioni di composti organici volatili (Cov).

SISTRI: è ufficiale la proroga al 1 giugno 2011

SISTRI: è ufficiale la proroga al 1 giugno 2011

Come preannunciato con un comunicato apparso qualche giorno prima sul sito del SISTRI, è stato pubblicato in data 28 dicembre 2010, il decreto (D.M. 22 dicembre 2010) che stabilisce un’ulteriore proroga al 1 giugno 2011 del periodo transitorio che prevede il doppio regime di utilizzo del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti e degli adempimenti cartacei (registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti).

Il decreto, infatti, precisa che l’avvio dell’operatività del SISTRI è avvenuto dal 1 ottobre 2010 e che i soggetti obbligati ad iscriversi ai quali siano stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del decreto sul SISTRI (Dm 17/12/2009). L’art 12 comma 2 (come poi modificato dal DM 28/9/2010) di detto ultimo decreto prevede che tali soggetti, fino al 31/12/2010, sono tenuti anche agli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 (registro e formulario). Il decreto di proroga interviene pertanto su questo termine, prorogando il doppio regime (SISTRI e cartaceo) fino al 31 maggio 2011.

Il decreto contiene anche una proroga al termine di presentazione del MUD 2010 che viene fissato al 30 aprile 2011 (avrebbe dovuto essere presentato attraverso il SISTRI entro il 31/12/2010).

Leggi qui il testo del D.M. 22/12/2010

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