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Accordo Multilaterale M222: novità relative ai rifiuti soggetti al Regolamento ADR

Accordo Multilaterale M222: novità relative ai rifiuti soggetti al Regolamento ADR

Il 14 gennaio 2011 l’Italia ha aderito ad accordo multilaterale per l’applicazione di alcune deroghe al Regolamento ADR nel trasporto di rifiuti.
L’accordo multilaterale M222 scadrà il 2 agosto 2015 e ad esso hanno aderito anche Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Le parti principali dell’accordo sono le seguenti:

L’ accordo non potrà essere applicato al trasporto di rifiuti delle classi 1, 6.2 e 7.

Classificazione

– Se ad un rifiuto pericoloso a cui è assegnato un numero UN o ad un rifiuto non soggetto alle disposizioni dell’ADR, si aggiungono per sbaglio dei rifiuti con differenti classificazioni, l’aggiunta involontaria di tali rifiuti non deve essere considerata se non si prevede nessuna reazione pericolosa e nessuna variazione essenziale del grado di pericolo del carico totale.
– I rifiuti di prodotti farmaceutici anche se non più imballati per la vendita al dettaglio o la distribuzione non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR (disposizione speciale 601 del capitolo 3.3).

Imballaggio

– In generale per ogni numero UN si devono usare gli imballaggi specificati nella Tabella A del capitolo 3.2.
– Gli imballaggi scaduti o che non sono stati testati possono essere usati per i seguenti rifiuti:
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio III;
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio II che corrispondono a rifiuti elencati nella tabella
allegata all’accordo.

– Gli imballaggi possono avere deformazioni e ammaccature, però, la loro condizione e contenuto, come pure, il loro modo di trasporto devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti al sezione 4.1.1.

Trasporto alla rinfusa

Si potranno applicare le seguenti deroghe per il trasporto alla rinfusa:

– I rifiuti di aerosol, UN1950 rifiuti aerosol, eccetto quelli che perdono o sono molto deformati, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o container chiusi. Non è necessario che siano protetti contro la perdita involontaria, premesso che siano state prese le misure per prevenire la formazione di pressioni e atmosfere pericolose. Deve essere assicurato dai requisiti di costruzione o da altre misure (come l’uso di assorbenti o vaschette a tenuta stagna) che non ci siano perdite durante il trasporto dai compartimenti di carico del veicolo o del contenitore. Prima del carico, i compartimenti di carico del veicolo e dei contenitori, incluso il loro equipaggiamento, devono essere ispezionati. I veicoli e i contenitori con i compartimento di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non devono essere caricati a un livello superiore dell’altezza delle pareti.

– I rifiuti di UN 3175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli e contenitori chiusi con adeguata ventilazione.

Marcatura degli imballaggi

Le disposizioni del capitolo 5.2 sulla marcatura degli imballaggi deve essere applicata con le seguenti deroghe:

– le etichette possono essere anche attaccate al collo anche con una targa o con ogni altro mezzo appropriato;
– il marchio previsto per le materie pericolose per l’ambiente non è richiesto per i rifiuti.

Informazioni nel documento di trasporto

Le disposizioni del capitolo 5.4.1 sulle informazioni nel documento di trasporto possono essere applicare con le seguenti deroghe:

– le quantità di merci pericolose può essere stimata;
– per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti è sufficiente indicare una descrizione generale del carico pericoloso senza indicare il numero di colli.
– La descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente” non è richiesta.
– Nel documento di trasporto deve essere indicata la seguente dicitura per i trasporti effettuati secondo le deroghe previste dell’accordo M222:
“Carico in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M222)”

Articolo pubblicato il 1 Marzo 2011

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