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Pubblicate nuove modifiche al Regolamento REACH.

Pubblicate nuove modifiche al Regolamento REACH.

Con la pubblicazione del Regolamento 252/2011 del 15 marzo 2011 è stato modificato l’allegato I del regolamento Reach, relativo alle disposizioni generali sulla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica,  adeguandolo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Con la pubblicazione del Regolamento 253/2011 del 15 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L69 del 16/03/2011) viene modificato l’allegato XIII del regolamento 1907/2006 (REACH), che contiene i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

E’ stato, inoltre, pubblicato in data 4 aprile 2011 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ai sensi  del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.

Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:

Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010 per sostanze o miscele pericolose, per sostanza PBT o vPvB o per sostanza inclusa in candidate list redatta, eventualmente completata con l’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;

Scheda Dati di Sicurezza per le  miscele non pericolose ma contenente:
– sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
– sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
– sostanze con limiti di esposizione sui luoghi di lavoro;

Informazioni concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.

Articolo pubblicato il 1 Maggio 2011

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