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Una nuova Authority per l’acqua

Il cosiddetto “decreto legge sviluppo” prevede l’istituzione di un nuovo organismo indipendente dal Governo con il compito di garantire l’osservanza dei principi in tema di risorse idriche contenuti nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): si tratta dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (commi 11-26 dell’articolo 10 (servizi ai cittadini) del Dl 13 maggio 2011, n. 70) in vigore a partire dal 14 maggio 2011.

La nuova autorità rivestirà compiti legati alla tutela dell’interesse degli utenti e la promozione dell’efficienza del servizio idrico, la definizione degli standard minimi di qualità dell’acqua, la determinazione del metodo di calcolo della tariffa e l’emanazione delle direttive per la trasparenza del servizio.

L’Agenzia potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 50mila e 10 milioni di euro.

Scadenze del mese di giugno 2011

20 giugnoDichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2011

  • Gazzetta Ufficiale

GU n. 97 del 28-4-2011

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2011, n. 55

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche’ l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

GU n. 110 del 13-5-2011

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia.
Prime disposizioni urgenti per l’economia – Stralcio – Misure in materia di appalti, demanio marittimo, semplificazioni in edilizia, risorse idriche

Trasporto di rifiuti in conto proprio: importanti novità.

Riportiamo nuovamente sunto di due importanti adempimenti che riguardano coloro che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dalla propria attività, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

 1 – Aggiornamento iscrizioni all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti

Per effetto delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

L’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti

2 – Nuovo obbligo di tenuta del registro di carico/scarico rifiuti prodotti e trasportati in conto proprio

 A seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale dal decreto n. 205/2010, a partire al 1 giugno 2011 le aziende che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti sono obbligate alla tenuta di un registro di carico/scarico rifiuti per la registrazione dei rifiuti prodotti e trasportati.

Considerato che tra le aziende che effettuano il trasporto dei propri rifiuti alcune sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI ed altre non lo sono,  distinguiamo  i seguenti casi:

a. Aziende non obbligate ad iscriversi al SISTRI che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi: terranno un registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti (se obbligate) e un registro distinto per i rifiuti prodotti e trasportati in proprio (con iscrizione all’Albo nell’apposita sezione)

b. Aziende iscritte al SISTRI per la produzione di rifiuti e che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi: effettueranno le registrazioni dei rifiuti prodotti tramite SISTRI e terranno un registro cartaceo per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio.

c. Aziende obbligate ad iscriversi al SISTRI per la produzione di rifiuti e per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi: terranno le scritture obbligatorie tramite SISTRI

Si consigliano coloro che rientrano nei casi a. e b. sopra descritti di dotarsi di un registro vidimato prima della data di entrata in vigore della disposizione 1 giugno 2011 e di provvedere alle registrazioni dei rifiuti trasportati in conto proprio a partire da tale data.

SISTRI: nuovo rinvio a pochi giorni dalla partenza.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale del SISTRI arriva l’annuncio di un’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali per rimodulare l’avvio operativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Attraverso un comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stato preannunciato un rinvio con partenza scaglionata per i diversi soggetti coinvolti nel SISTRI:

– il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
– il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
– il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
– il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
– il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sempre secondo il comunicato, sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Ovviamente la pubblicazione di questo comunicato prelude ad una necessaria ufficializzazione con provvedimento di legge che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale è auspicabile vengano chiarite le implicazioni che l’ulteriore proroga avrà per le aziende coinvolte e le modalità operative con le quali si avrà a che fare nei prossimi mesi.

www.minambiente.it

Trasporto rifiuti conto proprio: aggiornamento iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali entro il 30 giugno

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

 Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

 Evidenziamo che l’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti.

 Novatech srl è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della pratica di aggiornamento e per ogni ulteriore informazione.

Iscrizione all’Albo in categoria 8 intermediari: i requisiti del Responsabile Tecnico e le garanzie finanziarie

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due circolari di chiarimento relative all’attivazione della categoria 8: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 La circolare n. 472 del 25/03/2011 chiarisce alcuni dei requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti per la categoria 8 intermediari e commercianti di rifiuti.

Da tale circolare emerge che, coloro che hanno svolto i corsi di formazione per conseguire la qualifica di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti in data anteriore all’entrata in vigore della Deliberazione 15 dicembre 2010 n. 2, dovranno frequentare entro un anno un corso di aggiornamento svolto sulla base dei nuovi contenuti fissati da tale delibera (modulo D).

 La circolare n. 442 del 16/06/2011 riguarda la definizione dell’ammontare delle  garanzie finanziarie a favore dello Stato da prestare da parte delle imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Variazioni parchi autoveicoli, l’Albo Gestori Ambientali si coordina con il Sistri

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali , con circolare datata 28 febbraio 2011, ha disciplinato le procedure per la “VARIAZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL SISTRI”.

Tale documento disciplina le procedure da seguire, con riferimento al SISTRI, in caso di:

  1.        Incremento del numero di autoveicoli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  2.        Cancellazione di autoveicoli dall’Albo
  3.        Cancellazione di autoveicoli e contemporanea iscrizione di nuovi autoveicoli all’Albo
  4.        Nuova immatricolazione di veicolo già targato o numero di targa errato

Quanto sopra al fine di semplificare le procedure di allineamento dei veicoli iscritti all’Albo con le iscrizioni al SISTRI.

Leggi qui la circolare dell’Albo

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