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Scadenze del mese di febbraio 2011

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 marzo – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 marzo – richiesta di rimborso per esportazioni (mod. 6.6);
    – calcolo plafond di esenzione per esportazioni per il 2011 (mod. 6.5);
    – calcolo contributo forfettario per etichette (mod. 6.14);
    – calcolo contributo forfettario per imballaggi in sughero (mod. 6.17).

Norme pubblicate nel mese di febbraio 2011

  • Gazzetta Ufficiale

GU n. 40 del 18-2-2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 – Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio )

GU n. 40 del 18-2-2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – categoria 8 )

GU n. 30 del 7-2-2011 – Suppl. Ordinario n.31

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 novembre 2010 , n. 260
Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

GU n. 30 del 7-2-2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

CONAI: assoggettati a contributo ambientale anche gli imballaggi biodegradabili

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha stabilito che dal 1° marzo 2011 gli imballaggi composti in materiale biodegradabile e compostabile, conformi alla normativa europea EN 13432, saranno soggetti al versamento del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica.

Tale decisione integra quella presa in precedenza che stabiliva l’assoggettamento allo stesso Contributo sugli imballaggi in plastica per tutte altre tipologie di materiale bioplastico ma non compostabile, a partire dal 1° gennaio 2011

La decisione di CONAI è conseguente alla messa al bando degli shopper in plastica a partire dal 1 gennaio 2011, che ha provocato il confluire degli shopper in materiale bioplastico e di quelli in materiale biodegradabile nel circuito del recupero degli imballaggi in plastica.

Questa notizia ha provocato inevitabili polemiche e dubbi sulla legittimità dell’imposizione di tale contributo che dovrebbe coprire i costi legati al circuito del recupero dei rifiuti di imballaggio.

Leggi il comunicato su www.conai.org

Segui il dibattito sulla questione su: www.ecodallecitta.it

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Con Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di domanda per l’iscrizione nella categoria 8: intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Com’è noto la categoria, già esistente sin dalla nascita dell’Albo, non era attiva a causa della mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe definire gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per l’esercizio di questa attività.

Allo stato attuale il decreto non è ancora stato emanato ma, l’Albo con due recenti deliberazioni datate 15 dicembre 2010 (n. 2/2010) e 19 gennaio 2011 (n. 1/2011), ha previsto che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto si applicano le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previsti dal D.M. 8 ottobre 1996 (come poi modificato dal D.M. 23 aprile 1999). Quest’ultimo è il decreto che prevede gli importi delle garanzie finanziarie per l’attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Gli operatori che già esercitano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione devono provvedere all’iscrizione alla categoria 8 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, avvenuta il 18 febbraio scorso: la scadenza pertanto è il 19 aprile 2011.

Leggi qui le delibere dell’Albo

Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il sopra citato D. lgs. n. 205/2010, del 3 dicembre 2010 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269) di modifica della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006, ha introdotto alcune importanti novità e modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che riassumiamo qui di seguito.

Viene esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche agli enti oltre che alle imprese che gestiscono rifiuti (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di iscrizione per le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (categoria 6) e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (categoria 7).

Viene stabilita una durata di 10 anni per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8); prima tali iscrizioni non avevano una scadenza. Inoltre, è previsto l’obbligo di aggiornamento delle iscrizioni a questa sezione dell’Albo che siano state effettuate entro il 14 aprile 2008; il termine per eseguire tale aggiornamento è il 25/12/2011.

L’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Gli iscritti in categoria 5 potranno quindi trasportare anche rifiuti non pericolosi nel limite della quantità consentita dalla classe annua di iscrizione (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi -categoria 4 – (art. 212, comma 10).

Vengono abolite le procedure semplificate di iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero – categorie 2 e 3- .

Viene stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo per nuove categorie di soggetti:

a. le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 212, comma 12);

b. nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto (art. 212, comma 12);

c. imprese che effettuano esclusivamente il trasporto transfrontaliero per la tratta nel territorio italiano (art. 194. comma 3)

Dette iscrizioni non sono subordinate alla prestazione delle garanzie e devono essere rinnovate ogni cinque anni. Le modalità e i requisiti di iscrizione di questi soggetti saranno stabilite con deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Viene stabilita la sospensione d’ufficio dall’Albo, entro il 25 febbraio 2011, degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box. La cancellazione di tali veicoli avverrà dopo 3 mesi dalla sospensione senza l’azienda abbia provveduto ad adeguarsi (art. 212, comma 9).

E’ stata, inoltre, pubblicata in data 15/12/2010 una Delibera dell’Albo contenente i criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti.

La delibera che individua tra i requisiti una dotazione minima di personale e di capacità finanziaria nonchè i requisiti professionali del responsabile tecnico, avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie allo Stato.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 2/2010

Scadenze febbraio 2011

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 febbraio – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2011

  • Gazzetta Ufficiale

GU n. 23 del 29-1-2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 5 maggio 2010
Modifica all’allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso.

GU n. 10 del 14-01-2011

COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 15 dicembre 2010.

COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 dicembre 2010.

  • Bollettino Ufficiale Regione Veneto

BURV n. 98 del 31-12-2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2793 del 23 novembre 2010
Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni,dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. Soppressione delle AATO. Disciplina transitoria.

Opportunità di finanziamento per la certificazione delle PMI

E’ stato reso pubblico sul B.U.R.V. del 21 gennaio 2011 un bando destinato alle PMI (Piccole Medie Imprese) per il finanziamento delle attività di consulenza dirette all’ottenimento della certificazione di qualità, processo, prodotto, ambientale e sociale.

Il finanziamento comprende le spese relative alla consulenza esterna diretta all’ottenimento delle suddette certificazioni per imprese operanti nel territorio della Regione Veneto.

Tra gli schemi di certificazione finanziabili rientrano anche ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (sicurezza) per i quali l’entità del finanziamento può arrivare fino a 14.000 euro per azienda.

Novatech Srl è a disposizione per progettare un percorso di certificazione che consenta alle aziende interessate di usufruire di questa importante agevolazione.

CONAI: riepilogo degli importi del contributo ambientale per il 2011

Di seguito gli importi dei contributi ambientali CONAI da utilizzare per le dichiarazioni di competenza dell’anno 2011 (imballaggi prodotti o importati e immessi sul mercato a partire dal 1/1/2011):

Riepilogo dei contributi ambientali CONAI per materiale:

Acciaio           31,00 euro/ton
Alluminio    52,00 euro/t 
Carta           22,00 euro/t
Legno           8,00 euro/t
Plastica     Fino al 30/06/2011 160,00 euro/ton.
Dal 1° luglio 2011 140,00 euro/ton.
Vetro         17,82 euro/t
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