fbpx

Archivio per Categoria Approfondimenti

Regolamento ADR: a quali obblighi sono soggetti i produttori di rifiuti

Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.

I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.

L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.

Obbligo di formazione del personale

Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori  effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni  svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.

Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.

Obbligo di nomina del consulente ADR

In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).

Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.

Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla  nomina del consulente se:

  • effettua solo spedizioni di rifiuti secondo le modalità di esenzione previste dal paragrafo 1.1.3.6, ridotte quantità nell’unità di trasporto, o dal capitolo 3.4, in imballaggio in quantità limitate (D.Lgs. n.40/2000 art.3 c.6);
  • oppure se spedisce, in ambito nazionale, solo rifiuti di categoria di trasporto 3 (poco pericolosi).
    Questa esenzione vale solo se l’azienda effettua le spedizioni occasionalmente, non a titolo di attività principale od accessoria all’impresa, e si può applicare se l’azienda effettua un numero massimo di 24 operazioni all’anno, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, con un totale complessivo annuo di 180 tonnellate. Inoltre, l’azienda, all’inizio di ogni anno solare, deve fare una comunicazione scritta all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri in cui dichiara di avere intenzione di avvalersi di tale esenzione. Sulla copia della comunicazione va annotata la data, il tipo e la quantità di rifiuto movimentato ogni volta, tale copia deve accompagnare il rifiuto pericoloso in ogni operazione, (Decreto ministeriale 4 luglio 2000).

Un esempio pratico

Un rifiuto presente  in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.

Modifiche all’allegato VI del Regolamento CLP

In data 10 agosto 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 recante modifiche all’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008, che era già stato modificato dal Regolamento  (CE) n.790/2009.

Il Regolamento (UE) n.758/2013 comprende quattro allegati:

  • l’allegato I comprende le voci che vanno a sostituire le corrispondenti voci della tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3,  del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato II comprende le voci che vanno a sostituire le corrispondenti voci della tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato III comprende le voci che vanno aggiunte alla tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato IV comprende le voci che vanno aggiunte alla tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2013, solo le sostanze e le miscele che sono immesse nel mercato dopo tale data devono essere rietichettate.

END OF WASTE per i rottami di rame

Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti. Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

 Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Aggiornamento del Regolamento n.1272/2008 (CLP)

Il Regolamento (UE) n.487/2013 costituisce il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 1 giugno 2013 ed entra in vigore il 21 giugno 2013. A partire dal 1 dicembre 2014 si applicano le modifiche  alle sostanze e a partire dal 1 giugno 2015 si applicano le modifiche alle miscele.

Le principali modifiche riguardano:

  • l’introduzione di nuove categorie di pericolo di gas chimicamente instabili (un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno), sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, non deve avere l’avvertenza, devono essere indicate le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza,
  • l’introduzione della categoria 3 per gli aerosol non infiammabili, sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, ma devono avere l’avvertenza “attenzione”,  l’indicazione di pericolo e i consigli di prudenza;
  • le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per la pelle e/o occhi che sono in forma finita per essere utilizzate dai consumatori non richiedono sull’etichetta il pittogramma di pericolo GHS05;
  • gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 possono essere omessi se la quantità contenuta nell’imballaggio interno non è superiore a 10 ml, oppure la sostanza è fornita ad un utilizzatore a valle o distributore a fini di ricerca e sviluppo oppure l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa le prescrizioni dell’articolo 17.

Aggiornamento della Candidate List

Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.

Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:

  • Cadmio (CAS 7440-43-9)
  • Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) (CAS 3825-26-1)
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) (CAS 335-67-1)
  • Dipentyl phthalate (DPP) (CAS 131-18-0)
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (CAS -)
  • Cadmium oxide (CAS 1306-19-0)
La lista aggiornata con le 144 sostanze si trova nel sito dell’Agenzia Chimica europea (ECHA).
Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all’Agenzia ECHA se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
  • la sostanza della Candidate List  è contenuta negli articoli in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno;
  • la sostanza è contenuta negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
A meno che non si possa escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nella lista.
Inoltre il fornitore di un articolo che contiene una sostanza inclusa nella Candidate List in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso deve fornire al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti quanto meno il nome della sostanza.

In Gazzetta Ufficiale il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.

Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:

  1. autorizzazione agli scarichi idrici (capo II, titolo IV,  sezione II, Parte terza D. Lgs n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva  per l’utilizzazione  agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112  D. Lgs n. 152/2006);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269  D. Lgs n. 152/2006);
  4. autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272  D. Lgs n. 152/2006);
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (disposizioni in materia di impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui  all’articolo 9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs n. 152/2006.

L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.

Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 

REACH: nuove sostanze soggette ad autorizzazione

Il 18 aprile 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) n.348/2013 recante modifica del’allegato XIV del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach).

Il regolamento aggiunge nell’allegato XIV otto sostanze che saranno soggette ad autorizzazione, tali sostanze non potranno più essere immesse nel mercato senza autorizzazione dopo la data di scadenza indicata nel regolamento.

Le otto nuove sostanze sono:

  • Tricloroetilene,  CE  201-167-4,  CAS 79-01-6
  • Triossido di cromo, CE 215-607-8, CAS  1333-82-0
  • Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri:
    Acido cromico, CE 231-801-5, CAS 7738-94-5
    Acido dicromico, CE 236-881-5, CAS 13530-68-2
    Oligomeri dell’acido cromico e dell’acido dicromico
  • Dicromato di sodio, CE 234-190-3, CAS 7789-12-0
  • Dicromato di potassio, CE 231-906-6, CAS 7778-50-9
  • Dicromato di ammonio, CE 232-143-1, CAS 7789-09-5
  • Cromato di potassio, CE 232-140-5, CAS 7789-00-6
  • Cromato di sodio, CE 231-889-5, CAS 7775-11-3

Leggi il Reg. UE 348/2013

Leggi l’ elenco completo delle sostanze soggette ad autorizzazione

ADR, RID e ADN 2013: i regolamenti per i trasporti nazionali

Con  Decreto Ministeriale  21 gennaio 2013 è stata recepita in ambito nazionale la direttiva 2012/45/UE che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose.

Con questo recepimento i Regolamenti ADR, RID e ADR 2013 entrano in vigore in ambito nazionale.

Leggi il DM 21/01/2013

Trasporto via mare: modifiche al codice IMDG.

Si segnala che è stato pubblicato nella G.U. del 16 marzo 2013, n.  64 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 12 febbraio 2013 che introduce delle nuove norme integrative al codice IMDG (emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi IBC di plastica destinati al trasporto di materie liquide.

Il Decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle capitanerie di porto del 29 settembre 2006 che conteneva le norme integrative al codice IMDG (emendamento 32-04) è stato abrogato.

Leggi il Decreto 12 febbraio 2013

REACH: modifiche all’Allegato XVII

L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.

Le principali modifiche riguardano:

  • la voce  6, relativa alle fibre di amianto, in cui si precisa che è vietato l’uso delle fibre anche nelle miscele;
  • la voce 42, relativa agli alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) è stata cancellata;
  • la voce 56, relativa al Diisocianato di metilendifenile (MDI), in cui sono stati inclusi degli isomeri;
  • la colonna “Note” dell’appendice 4, punto 29 sostanze mutagene di categoria 2, dove sono stati cancellati i riferimenti alle note E, H e S;
  • l’appendice 6, punto 30 sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, dove è stata modificata la riga dell’acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare;
  • l’appendice 10, punto 43 coloranti azoici,  che è stata sostituita.
LinkedIn