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Archivio per Categoria Approfondimenti

REACH: nuovi metodi di prova

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione del 15 luglio 2014, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach), sono stati inseriti 6 nuovi metodi di prova per la determinazione della tossicità  e di altri effetti negativi per la salute:

  • uno studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo
  • uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione
  • un saggio di mutagenesi in vivo su roditori transgenici
  • un test in vitro per la valutazione degli effetti sulla sintesi degli ormoni steroidei
  • due metodi in vivo per valutare gli effetti estrogenici e (anti)androgenici

 

REACH: nuove sostanze incluse nell’allegato XIV

Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 895/2014 nella GUUE L 244/6 del 19/08/2014 è stato aggiornato l’allegato XIV del regolamento Reach.

L’allegato include le sostanze soggette ad autorizzazione che, dopo la data di scadenza fissata al suo interno, non potranno essere immesse nel mercato senza autorizzazione.

Le nuove sostanze incluse nell’allegato XIV sono:

  • Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) (CAS 25214-70-4);
  • Acido arsenico (CAS 7778-39-4)
  • Bis(2-metossietil) etere (diglime) (CAS 111-96-6)
  • 1,2-dicloroetano (EDC) (CAS 107-06-2)
  • 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA) (CAS 101-14-4)
  • Tris(cromato) di dicromo (CAS 24613-89-6)
  • Cromato di stronzio (CAS 7789-06-2)
  • Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio (CAS 11103-86-9)
  • Ottaidrossocromato di pentazinco (CAS 49663-84-5)

Regolamento UE 895/2014

REACH: nuove sostanze introdotte nella candidate list

L’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha introdotto quattro nuove sostanze nella candidate list del REACH. La lista delle sostanze candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach comprende adesso 155 sostanze.

La quattro nuove sostanze sono:

  • cloruro di cadmio (EC 233-296-7; CAS 10108-64-2), cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, tossico per ingestione ed inalazione a breve e lungo termine, causando gravi danni ad organi bersaglio (reni ed ossa);
  • perossometaborato di sodio (EC 231-556-4; CAS 7632-04-4), tossico per la riproduzione;
  • perborato di sodio (EC 239-172-9), sale sodico dell’acido perborico (EC 234-390-0), tossico per la riproduzione;
  • acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil-estere, ramificato e lineare (EC 271-093-5; CAS 68515-50-4), tossico per la riproduzione.
I produttori o importatori di articoli contenti queste sostanze in concentrazione superiore a 0,1% in peso e in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno devono effettuare la notifica all’Agenzia prevista dall’art. 7, par. 2 del regolamento Reach, inoltre, devono comunicare ai destinatari degli articoli informazioni di sicurezza sulle sostanze presenti secondo quanto previsto dall’art. 33 del medesimo regolamento.

Procedure per imbarco e sbarco di merci pericolose

Nella Gazzetta Ufficiale del  7 maggio 2014 n. 104 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.

Successivamente è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare della Serie Merci pericolose n. 29/2014 esplicativa sui contenuti del decreto.

Decreto dirigenziale n. 303 del 07/04/2014

Circolare n. 29/2014

Reach: restrizioni all’uso del diclorobenzene

Si segnala che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach) per quanto riguarda le restrizioni all’uso della sostanza 1,4-diclorobenzene (n. CAS 106-46-7, n. CE 203-400-5) come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in concentrazioni pari o superiori all’1% in peso.

 

Regolamento (UE) n. 474/2014

REACH: ultime novità.

Modificato il Regolamento UE 440/2008

E’ stato pubblicato il Regolamento UE  260/2014 del 24 gennaio 2014 recante modifica del Regolamento (CE) 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Regolamento 260/2014

 

Modifica all’allegato XVII del Reach

Con la pubblicazione Regolamento (UE) n.317/2014 della commissione del 27 marzo 2014 viene modificati l’allegato XVII del Regolamento (CE) n.1907/2006 relativamente ad alcune sostanze CMR soggette a restrizione.

Regolamento (UE) n. 317/2014

Emissioni industriali: novità nel testo unico ambientale

Importanti modifiche andranno a variare la fisionomia del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 con riferimento alle emissioni (di vario tipo) derivanti da attività industriali ad elevato potenziale inquinante.
Così prevede il nuovo D. Lgs n. 46/2014, pubblicato sulla G. U. n. 72 del 27-3-2014 in attuazione della direttiva 2010/75/Ue, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – che sostituisce tra le altre anche la vecchia direttiva IPPC n. 2008/1/CE)
La Direttiva 2010/75/UE è rivolta alle attività industriali aventi un alto potenziale inquinante: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali, ecc.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).
(GU Serie Generale n.72 del 27-3-2014 – Suppl. Ordinario n. 27)

Direttiva n. 2010/75 UE del 24 novembre 2010

 

Gas fluorurati: modalità per la dichiarazione annuale – Scadenza 31 maggio 2014.

Come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare entro il 31 maggio 2014 la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”).

Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Ispra, ha messo a disposizione una piattaforma online per provvedere alla dichiarazione al seguente indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

La sanzione per la mancata presentazione, come previsto dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) varia da euro 1.000 a 10.000.

 

Nuove restrizioni per gli IPA

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.

Regolamento n. 1272/2013

Aggiornata la candidate list

Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:

  • Cadmium sulphide (CAS 1306-23-6)
  • Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CAS 1937-37-7)
  • Dihexyl phthalate (CAS 84-75-3)
  • Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) (CAS 96-45-7) (CAS 96-45-7)
  • Trixylyl phosphate (CAS 25155-23-1)
  • Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (CAS 573-58-0)
  • Lead di(acetate) (CAS 301-04-2)
I produttori ed importatori di articoli che contengono una delle elencate sostanze se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
  1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso
devono effettuare la notifica all’Echa entro il 16 giugno 2014, a meno che la sostanza non sia già stata registrata per quell’uso o si possa escludere l’esposizione.
Inoltre dovranno essere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o di miscele che contengono tali sostanze.
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