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Archivio per Categoria Approfondimenti

Gas fluorurati: modalità per la dichiarazione annuale – Scadenza 31 maggio 2014.

Come disciplinato dall’articolo 16 del Dpr 43/2012 (attuazione del regolamento 842/2006/Ce su taluni gas fluorurati ad effetto serra), gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, devono presentare entro il 31 maggio 2014 la dichiarazione annuale sulle emissioni di gas fluorurati registrate nel 2013 (cd. “Dichiarazione F-gas”).

Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’Ispra, ha messo a disposizione una piattaforma online per provvedere alla dichiarazione al seguente indirizzo: www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

La sanzione per la mancata presentazione, come previsto dal Dlgs 26/2013 (disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 842/2006/ce) varia da euro 1.000 a 10.000.

 

Nuove restrizioni per gli IPA

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.

Regolamento n. 1272/2013

Aggiornata la candidate list

Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:

  • Cadmium sulphide (CAS 1306-23-6)
  • Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CAS 1937-37-7)
  • Dihexyl phthalate (CAS 84-75-3)
  • Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) (CAS 96-45-7) (CAS 96-45-7)
  • Trixylyl phosphate (CAS 25155-23-1)
  • Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (CAS 573-58-0)
  • Lead di(acetate) (CAS 301-04-2)
I produttori ed importatori di articoli che contengono una delle elencate sostanze se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
  1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso
devono effettuare la notifica all’Echa entro il 16 giugno 2014, a meno che la sostanza non sia già stata registrata per quell’uso o si possa escludere l’esposizione.
Inoltre dovranno essere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o di miscele che contengono tali sostanze.

Trasporto di imballaggi di scarto con residui di merci pericolose

La Francia,  con l’Accordo Multilaterale M268 a cui l’Italia non ha ancora aderito,  ha proposto di anticipare le disposizioni di trasporto dei rifiuti di imballaggi vuoti che entreranno in vigore con l’ADR 2015.

L’Accordo M268 prevede:

Classificazione

  • gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) o parti di questi, trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali che contengono solo residui di merci pericolose aderenti alle parti degli imballaggi possono essere classificati con UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, classe 9, numero di identificazione del pericolo: 90, categoria di trasporto 4, codice di restrizione in galleria E. Sono esclusi gli imballaggi destinati a riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria , ricostruzione o riutilizzo che dovranno essere trasportati secondo le modalità già previste dall’ADR;
  • Possono essere classificati con UN 3509 solo gli imballaggi che contenevano merci delle classi 3, 4.1, 5.1,6.1, 8 o 9. Eccetto quelli che contenevano merci di gruppo d’imballaggio I o di categoria di trasporto “0”,o  materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o materie autoreattive della classe 4.1, o materie radioattive, o amianto (UN 2212 e UN 2590), policloro bifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).
Disposizioni di carico
  •  Gli IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI che contenevano materie della classe 5.1 non devono essere imballati insieme o caricati alla rinfusa insieme ad altri imballaggi. Nel sito dove avviene il carico dovranno essere messe in atto delle procedure di cernita documentate.
Disposizioni per l’ imballaggio
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi da utilizzare per i trasporto dell’UN 3509 devono soddisfare le istruzioni di imballaggio P003, IBC08 e  LP2 rispettivamente;
  • Non è richiesto che  gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi siano omologati;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi ai requisiti del 6.1.1, 6.5.5 o 6.6.4 dell’ADR, realizzati a tenuta stagna o contenuti in un involucro a tenuta e resistente alla perforazione;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono solidi, che non possono liquefarsi alle temperature che si possono avere durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono liquidi si devono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi rigidi con l’aggiunta di materiale assorbente all’interno;
  • Prima del riempimento e del carico gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere ispezionati per assicurarsi che siano privi di corrosione,  contaminazione o altri danneggiamenti (piccole, ammaccature o graffi non sono considerati segni di indebolimento);
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale materiale combustibile.
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa
  • Il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 è autorizzato in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa BK2 e in veicoli telonati o contenitori chiusi (VC2+AP10 che entreranno in vigore del 01/01/2015). Sia i contenitori che i veicoli devono essere a tenuta stagna o equipaggiati con sacco interno o fodera resistenti alla perforazione e con la presenza di mezzi di ritenzione del liquido, ad  esempio materiale assorbente;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie con rischio della classe 5.1 devono essere trasportati in container o veicoli costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale combustibile.
Disposizioni per la documentazione
  • Nel documento di trasporto la descrizione degli imballaggi vuoti con residui dovrà essere: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI […]) seguita dai numeri di classe e di rischio sussidiario presentati dai residui seguendo l’ordine di numero delle classi; esempio: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1) ;
  • non è richiesto di indicare la quantità di merci pericolose;
  • si dovrà aggiungere la dicitura: “TRASPORTO IN ACCORDO CON LA SEZIONE 1.5.1 DELL’ADR (M268)
L’accordo M268 è valido fino al 31 dicembre 2014.

Il Conai premia la prevenzione dei Rifiuti da Imballaggio

CONAI premia la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione di un apposito Bando e destinando un importo complessivo pari a € 200.000,00.

I casi presentati dovranno riguardare azioni realizzate nel triennio 2011‐2013 su imballaggi già immessi al consumo in Italia e adottare uno almeno dei criteri di prevenzione raccomandati e promossi da CONAI:

Riutilizzo, risparmio di materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo. C’è tempo fino al 20.02.2014.

SISTRI, qualche chiarimento con la sezione aggiornata alle domande frequenti

Nel sito www.sistri.it sono state aggiornate le risposte alle tante domande (FAQ) degli operatori in merito alla funzionalità del sistema e in particolare  in merito alla movimentazione e all’utilizzo dei dispositivi USB.

Abbiamo scelto tra le tante la risposta sulla “Compilazione della Scheda per conto del produttore [rif. FAQ-103]”.

Dispositivi Black box: procedure in caso di compravendita, usufrutto, locazione e comodato di mezzi

Con la Circolare n. 1192 del 5 novembre 2013 l’Albo Gestori Ambientali detta le regole per l’utilizzo dei dispositivi black box previsti dal SISTRI nei casi di compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente che comportano una variazione dell’iscrizione all’Albo del parco veicoli a motore dell’azienda.

Vengono esplicitate le modalità di installazione e di disinstallazione di black box in caso di inserimento o di cancellazione di mezzi dal parco veicoli aziendale, così come in caso di variazioni societarie tra cui la cessione del ramo d’azienda che comportino la titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB.

Circolare n.1192 del 5-11-2013

Quadro sinottico degli adempimenti SISTRI

Il ministero dell’ambiente risponde alle domande sul SISTRI poste dalle associazioni di categoria degli operatori coinvolti e pubblica il quadro sinottico degli adempimenti.

Quadro sinottico

Regolamento ADR: a quali obblighi sono soggetti i produttori di rifiuti

Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.

I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.

L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.

Obbligo di formazione del personale

Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori  effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni  svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.

Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.

Obbligo di nomina del consulente ADR

In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).

Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.

Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla  nomina del consulente se:

  • effettua solo spedizioni di rifiuti secondo le modalità di esenzione previste dal paragrafo 1.1.3.6, ridotte quantità nell’unità di trasporto, o dal capitolo 3.4, in imballaggio in quantità limitate (D.Lgs. n.40/2000 art.3 c.6);
  • oppure se spedisce, in ambito nazionale, solo rifiuti di categoria di trasporto 3 (poco pericolosi).
    Questa esenzione vale solo se l’azienda effettua le spedizioni occasionalmente, non a titolo di attività principale od accessoria all’impresa, e si può applicare se l’azienda effettua un numero massimo di 24 operazioni all’anno, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, con un totale complessivo annuo di 180 tonnellate. Inoltre, l’azienda, all’inizio di ogni anno solare, deve fare una comunicazione scritta all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri in cui dichiara di avere intenzione di avvalersi di tale esenzione. Sulla copia della comunicazione va annotata la data, il tipo e la quantità di rifiuto movimentato ogni volta, tale copia deve accompagnare il rifiuto pericoloso in ogni operazione, (Decreto ministeriale 4 luglio 2000).

Un esempio pratico

Un rifiuto presente  in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.

Modifiche all’allegato VI del Regolamento CLP

In data 10 agosto 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 recante modifiche all’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008, che era già stato modificato dal Regolamento  (CE) n.790/2009.

Il Regolamento (UE) n.758/2013 comprende quattro allegati:

  • l’allegato I comprende le voci che vanno a sostituire le corrispondenti voci della tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3,  del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato II comprende le voci che vanno a sostituire le corrispondenti voci della tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato III comprende le voci che vanno aggiunte alla tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008;
  • l’allegato IV comprende le voci che vanno aggiunte alla tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2013, solo le sostanze e le miscele che sono immesse nel mercato dopo tale data devono essere rietichettate.

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