Sono stati adottati, con apposito provvedimento del MASE, i Criteri Minimi Ambientali per il settore delle infrastrutture stradali (cosiddetti CAM Strade).
I CAM entreranno in vigore dal 21 dicembre 2024.
Il campo di applicazione dei CAM Strade.
I Criteri Ambientali Minimi fanno riferimento all’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.
Le disposizioni, si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture (definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
I principi e gli obiettivi dei Criteri Minimi Ambientali.
I criteri definiti in questo documento sono redatti con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un’ottica di economia circolare.
Nella scelta di tali criteri il legislatore ha tenuto conto dei principi e dei modelli di sviluppo dell’economia circolare disegnati dai più recenti atti di indirizzo comunitari (tra di essi si veda la comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva”).
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). (GU Serie Generale n.197 del 23-08-2024)
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 giugno 2024
Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 28 giugno 2024 (leggi la notizia)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 23 luglio 2024, che disciplina i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacita’ di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Riportiamo di seguito alcune precisazioni fornite dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 2 del 9 luglio 2024, riferite alla locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea.
A seguito di modifiche apportate dalla normativa europea (recepimento direttiva (UE) 2022/738) e alla conseguente modifica al Codice della Strada (articolo 84, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, l’ANGA ha fornito alcuni aggiornamenti operativi:
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).
Leggi qui il testo completo della Circolare n.2 del 9 luglio 2024.
Novatech è a fianco delle imprese nella gestione delle pratiche relative all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per maggiori informazioni leggi qui.
Ci risiamo: il caldo umido e insopportabile ci mette a dura prova in questa stagione facendoci accumulare stanchezza e malumori dovuti all’eccesso di umidità, temperatura e nottate poco riposanti.
L’aria condizionata è un ottimo alleato per sopravvivere a questi inconvenienti anche se, come sempre, c’è chi la ama e chi la odia!
Dal punto di vista ambientale gli impianti di climatizzazione e raffrescamento sono anch’essi un tema “caldo” in quanto sia sotto il profilo del consumo energetico sia dei gas ad effetto serra hanno un impatto ambientale spesso poco sostenibile, anche se il progresso tecnologico è orientato alla riduzione di questi effetti negativi.
I consigli per un uso senza danni alla salute e all’ambiente
Ecco alcuni consigli per un uso appropriato del climatizzatore a casa e negli ambienti di lavoro, in termini di salute e di ecologia.
Il Regolamento REACH, adottato dalla UE per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, prevede una lista di sostanza chimiche particolarmente pericolose per la salute denominate SVHC (Substances of Very High Concern)
L’elenco viene periodicamente aggiornato con l’aggiunta di nuove sostanze ritenute appunto SVHC.
In data 27 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito di ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’aggiornamento della Candidate List, con l’inserimento di una ulteriore sostanza:
Nome della sostanza: Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Numero EC: 201-279-3
Numero CAS: 80-43-3
Motivo dell’inclusione: tossico per la riproduzione
Tipologia di uso: ritardante di fiamma
Si tratta di un ritardante di fiamma che viene inserito nella lista in quanto valutato tossico per la riproduzione.
Le realtà produttive dove vengono utilizzate sostanze chimiche hanno l’obbligo di verificare la presenza di sostanze considerate SVHC all’interno dei propri processi, nelle sostanze e miscele prodotte ed utilizzate, tal quali o all’interno di articoli e vanno incontro ad una serie di importanti adempimenti previsti dalla normativa REACH.
Vuoi approfondire cosa deve fare la tua azienda?
Hai dubbi in merito all’applicabilità del REACH?
Contattaci ora
Quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD ricorreva il 1 luglio 2024 (leggi articolo).
Te ne sei scordato?
Niente paura ti aiutiamo noi di Novatech, contattaci subito!
La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 26,00 a 160,00 euro.
C’è quindi tempo fino al 30 agosto 2024 per presentare il MUD in ritardo o per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.
Oppure contattaci qui
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