Sul portale RENTRI sono state riportate alcune precisazioni relative alla stampa e vidimazione del registro cronologico di carico/scarico rifiuti relative ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (in fondo alla pagina gli scaglioni di iscrizione).
Premesso che, per tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico, secondo la vigente normativa, il modello da utilizzare, a partire dal 13/02/2025, non sarà più quello attuale ma un nuovo format utilizzabile e/o scaricabile dal portale RENTRI.
Riepiloghiamo qui di seguito, per ciascuno scaglione di soggetti obbligati, le modalità di tenuta e le scadenze che li riguardano.
I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione a RENTRI (periodo di iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025) e che dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dal 13/02/2025, non sono tenute alla stampa del registro su carta.
Il registro digitale dovrà, invece, essere messo in conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme dell’amministrazione digitale.
Potranno, invece, scaricare e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i FIR a partire dal 23/01/ 2025.
I soggetti che rientrano nel secondo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/06/25 al 14/08/25) e terzo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/12/25 al 13/02/2026) di aziende obbligate, dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13/02/2025, tenendolo in formato cartaceo e vidimato dalla CCIAA, fino al momento in cui sarà perfezionata la loro iscrizione a RENTRI (momento a partire dal quale dovranno tenere il registro in modalità digitale).
Il FIR sarà tenuto in formato cartaceo vidimato digitalmente e scaricato dal RENTRI a partire dal 23/01/2025.
A partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione dovrà essere stampato e vidimato digitalmente dal sito di RENTRI e dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all’iscrizione.
La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso.
Le imprese dovranno, quindi, accedere al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), scaricare il modello di registro cronologico da stampare su carta e farlo vidimare presso la CCIAA (la vidimazione digitale sarà possibile, invece, a partire dal 23 gennaio 2025).
Per agevolare le imprese, il MASE ha reso noto in questi giorni che a partire dal 4 novembre 2024, sarà possibile accedere al portale per scaricare il format del registro cronologico di carico/scarico (da far vidimare e poi utilizzare dal 13 febbraio 2025).
Si attendono comunque maggiori informazioni sulle modalità di accesso e scarico del registro cronologico.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio».
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.
DECRETO 28 giugno 2024, n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
Avrà luogo dal 5 all’8 novembre a Rimini Fieri, la Fiera annuale della green and circular economy,
Ecomondo, manifestazione giunta alla 27esima edizione, è un evento fieristico internazionale di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per sei macroaree tematiche:
Per ogni info: ecomondo.com
È stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il 25/09/24 l’entrata in vigore.
Con D.Lgs. n. 125/2024, dello scorso 10 settembre è stata introdotta, a livello nazionale, la normativa europea sui doveri di informativa delle imprese sugli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance).
Nella platea dei soggetti obbligati rientrano:
La rendicontazione di sostenibilità deve contenere le seguenti informazioni:
Le imprese devono:
La rendicontazione di sostenibilità e la relazione di attestazione della conformità seguono le modalità di pubblicità previste per il bilancio di esercizio e devono essere rese pubbliche attraverso il sito web aziendale.
GU Serie Generale n.212 del 10-09-2024
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.
Dal 1 gennaio 2025, le imprese tenute all’iscrizione al registro imprese, incorreranno nell’obbligo di stipulare una assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.
Le aziende, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, dovranno necessariamente sottoscrivere una polizza che copra i potenziali danni alle immobilizzazioni materiali (ad esempio, macchinari, impianti, edifici) causati da eventi catastrofali definiti come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
Tuttavia, non è ancora stato approvato il decreto interministeriale che dovrebbe definire i dettagli operativi e le necessarie precisazioni (quali massimali, franchigie e modalità di calcolo del premio).
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
GU Serie Generale n.14 del 18-01-2024 – Suppl. Ordinario n. 4
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 giugno 2024
Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 giugno 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).
Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) non disciplina espressamente quali siano le responsabilità dell’intermediario quale soggetto della filiera di gestione dei rifiuti speciali.
Diversamente da quanto accade per gli altri operatori – produttore, trasportatore e impianti – sussiste un gap normativo rispetto alla figura costituita dall’intermediario senza detenzione, che è spesso presente nelle transazioni legate alla gestione dei rifiuti speciali.
Tale operatore, peraltro, è soggetto all’obbligo di iscrizione a specifica categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 8 “intermediario e commerciante senza detenzione di rifiuti” con stringenti obblighi quali la presenza di una determinata capacità finanziaria, l ‘obbligo di prestazione di garanzie fideiussorie per lo svolgimento della sua attività, la presenza della figura del Responsabile Tecnico, a garanzia della correttezza del suo operato.
L’intermediario nel RENTRI.
Nel predisporre i decreti attuativi del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) il legislatore è voluto intervenire in questo vuoto normativo disponendo che la figura dell’intermediario e delle sue responsabilità debbano essere opportunamente disciplinate.
Allo stato attuale, non sono chiarite espressamente, nei decreti RENTRI, quali siano le responsabilità da attribuire all’intermediario; si attende quindi che il perimetro delle responsabilità di questa figura professionale venga definito specificamente con successivi provvedimenti in fieri.
L’intermediario nel formulario di trasporto rifiuti.
Fino ad oggi, la presenza dell’intermediario nel formulario era evidente solo grazie alla prassi di inserire i dati che lo identificano, nel campo “annotazioni” del FIR.
Il decreto RENTRI e i successivi decreti direttoriali prevedono che l’intermediario vada inserito nel formulario previsto dal modello di formulario del RENTRI in apposita sezione.
Nel nuovo schema di formulario previsto dai decreti RENTRI possono anche esserci più intermediari: il primo da inserire in apposito campo, gli altri eventuali nello spazio riservato al trasporto intermodale.
Quali le responsabilità dell’intermediario?
La Cassazione, comunque, ha più volte ribadito che l’intermediario ha una responsabilità di diligenza da esercitare attraverso una verifica documentale (non necessaria una verifica visiva, essendo intermediario senza detenzione). Dovrà quindi attuare una pre-verifica rispetto alla correttezza del codice CER assegnato dal produttore, rispetto alla validità dei provvedimenti autorizzatori in capo a trasportatori ed impianti di destinazione.
Una omessa vigilanza a monte o a valle comporta una responsabilità anche dell’intermediario al pari degli altri soggetti della filiera.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali stesso, nel disciplinare la figura del Responsabile Tecnico per la categoria di intermediario, cita il vincolo di assicurare un alto livello di tutela dell’ambiente, elenca i requisiti di professionalità che tale figura deve rivestire, prevede una preparazione di elevato livello per tale figura, che infatti deve superare delle verifiche iniziali e periodiche per il mantenimento della propria abilitazione.
Può, quindi, concludersi che, anche nelle more di una disciplina di rango nazionale, che regolerà in maniera esplicita le responsabilità dell’intermediario, esistono già da tempo criteri che tale figura professionale è tenuta a rispettare a garanzia del proprio operato e con conseguenze in termini di responsabilità.
Novatech: intermediario professionista da 25 anni.
Novatech Srl riveste la qualifica di intermediario senza detenzione (iscrizione categoria 8 ) da quasi 25 anni e svolge questo ruolo, nella piena conformità normativa, a beneficio di un ampio parco di Clienti nel settore industriale, artigianale e terziario, collaborando con trasportatori e impianti su tutto il territorio nazionale.
Al proprio interno operano le figure professionali di Responsabile Tecnico riconosciute dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia come intermediari che per le categorie di trasporto rifiuti.
La propria professionalità è, inoltre, riconosciuta anche dai Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente implementati e certificati a partire dai primi anni 2000 (vedi i certificati ISO 9001 e ISO 14001).
Affidati a Novatech per i tuoi rifiuti: l’ambiente sicuro, al tuo servizio!