“Pronto? Buongiorno, ho un’acqua di lavaggio da smaltire, potete occuparvene voi?”
Per chi opera come professionista del mondo dei rifiuti capita spesso di ricevere richieste generiche come questa da tradurre in prassi concrete e corrette.
Per arrivare ad una corretta classificazione di un rifiuto speciale, bisogna partire da alcune domande: da quale ciclo produttivo deriva? Quali sono le materie prime utilizzate? Ogni quanto tempo viene prodotto? I dettagli possono fare la differenza.
La classificazione di un rifiuto speciale è il processo con cui si attribuisce a un rifiuto il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corretto, si verificano le sue caratteristiche di pericolo (HP) e si stabiliscono le modalità legali di gestione. Non si tratta di una formalità: dalla classificazione dipendono il trasporto, lo stoccaggio, la documentazione obbligatoria e gli impianti autorizzati al trattamento.
La responsabilità della classificazione, per legge, è sempre in capo al produttore del rifiuto.
Per classificare correttamente un rifiuto speciale occorre raccogliere informazioni precise sul processo produttivo che lo genera. Le domande fondamentali sono:
Anche un dettaglio apparentemente secondario — come la presenza di un additivo chimico in tracce — può cambiare completamente la classificazione e il regime applicabile.
Una classificazione errata di un rifiuto speciale produce conseguenze concrete e costose:
Il rischio più grave è quello dei danni ambientali derivanti da una gestione non conforme.
Una classificazione corretta segue un percorso strutturato:
Una corretta classificazione permette di:
Non è un adempimento burocratico: è gestione strategica del rischio d’impresa.
La classificazione dei rifiuti speciali richiede competenze tecniche in chimica, normativa ambientale e analisi di processo. Un professionista specializzato è in grado di:
Hai dubbi sulla classificazione dei rifiuti prodotti dalla tua azienda? Contattaci per una prima analisi: valuteremo i tuoi processi e ti forniremo indicazioni chiare, documentate e conformi alla normativa vigente.
Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.
Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.
Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.
L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:
Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.
Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:
Servizio di consulenza CONAI.
Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI (leggi il nostro articolo in proposito).
L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.
Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.
I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.
Entro il 30 aprile deve essere corrisposto al RENTRI il diritto annuale di iscrizione.
Il contributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione al RENTRI va versato entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione).
Il versamento va effettuato direttamente dalla propria area riservata del RENTRI attraverso il servizio PagoPA (sezione “Pratiche/Contributo annuale”).
Gli importi variano a seconda della categoria e dimensione dell’impresa e sono riferiti a ciascuna unità locale:
Ai soggetti obbligati arriverà direttamente dal RENTRI una PEC di pro-memoria di questa scadenza con brevi istruzioni per procedere al versamento.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto una nuova procedura per gestire le segnalazioni di irregolarità nel trasporto su strada di merci pericolose.
Questa novità nasce per adeguarsi alla Direttiva UE 2022/1999 e ha l’obiettivo di rendere più uniformi e organizzati i controlli su strada. In pratica, tutte le autorità coinvolte dovranno seguire le stesse modalità per raccogliere, trasmettere e archiviare i dati dei controlli.
Tra le principali novità c’è una nuova “lista di controllo”, un modulo che verrà utilizzato durante le ispezioni. Questo documento sarà compilato in formato digitale dagli organi di polizia stradale per registrare le verifiche effettuate sui veicoli che trasportano merci pericolose.
Le liste compilate dovranno poi essere inviate al Ministero con cadenza mensile, così da garantire un monitoraggio più efficace e continuo.
Per le aziende che si occupano di trasporto di merci pericolose — inclusi i rifiuti pericolosi in regime ADR — è importante conoscere questa lista. Può infatti essere uno strumento utile per verificare internamente le proprie procedure e assicurarsi di essere in regola.
Hai dubbi sul trasporto di merci o rifiuti pericolosi in ADR? Contattaci: possiamo aiutarti a operare in sicurezza e nel rispetto delle normative.
Procedura per i controlli su strada (Allegato 1).
Lista di controllo (Allegato 2)
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 25 febbraio 2026
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima Life 2021-2027. Partecipazione regionale alla “Call for proposal 2025”, secondo step. Progetto “Life ADaptation into ACTion in ITALY”.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 05 febbraio 2026
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione del Veneto per l’attuazione dei “progetti esemplari” finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’art. 10 del Decreto Direttoriale MASE del 9 giugno 2025, n. 16.
È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:
Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.
– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
– Sintesi delle modifiche al MUD
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