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Sottoprodotti: nota ministeriale esplicativa del D.M. n. 264/16

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato una nota esplicativa con riferimento al D.M. n. 264/16 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”.

Nota 3 marzo 2017 – “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

 

SISTRI: entro il 2 maggio versamento diritti annuali.

 

Entro il 2 maggio 2017, le aziende e gli enti iscritti al SISTRI sono tenuti al versamento del diritto annuale di iscrizione.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

  • mediante versamento sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA

oppure

  • mediante bonifico bancario alle coordinate: IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN:  L   ABI: 07601   CAB: 03200   N. CONTO: 000002595427

Beneficiario:

TESOR. DI ROMA SUCC.LE

MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009

MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44

00147 – ROMA

 

Nella causale di versamento occorrerà indicare:

  • contributo SISTRI/anno 2017;
  • il codice fiscale dell’azienda/ente iscritto;
  • il numero di pratica comunicato dal SISTRI al momento dell’iscrizione (es. WEB_….)

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, i soggetti iscritti dovranno comunicare, accedendo con il proprio dispositivo USB SISTRI all’applicazione “GESTIONE AZIENDE”, i seguenti estremi di pagamento:

  • il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale,
  • il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO o TRN) del bonifico bancario;
  • l’importo del versamento;
  • il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

Nei casi di prima iscrizione, gli Operatori dovranno comunicare l’avvenuto pagamento del contributo SISTRI telefonando al numero verde 800 00 38 36.

Modalità di calcolo dei dipendenti
Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro

  • dipendente a tempo pieno e a tempo parziale
  • con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento
  • con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione.

I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

Gli importi dei contributi suddivisi per categoria sono qui riportati.

Norme pubblicate nel mese di marzo 2017

GAZZETTA UFFICIALE

 

GU Serie Generale n. 63 del 16-3-2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017.

GU Serie Generale n. 58 del 10-3-2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali del 22 febbraio 2017

GU Serie Generale n. 54 del 6-3-2017

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2017
Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Scadenze ambientali di aprile 2017

  • 20 aprile– CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  •  30 aprile CONAI – Dichiarazione “azienda esportatrice netta” (mod 6.22)

 

  • 30 aprile/2 maggio (*) – MUD 2017 (dati 2016) – Denuncia annuale rifiuti  (leggi notizia)

 

  • 30 aprile/2 maggio (*)– Scadenza dell’obbligo di versamento dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (obbligo per i gestori iscritti)

 

  • 30 aprile/2 maggio (*)– Scadenza diritto annuale di iscrizione al SISTRI

 

 

  •  30 aprile – Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche – www.registroaee.it

 

  • 30 aprile/2 maggio (*)– versamento diritti annuali alla Provincia territorialmente competente per le aziende di recupero rifiuti in regime semplificato.

 

(*) La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

MUD 2017 (dati 2016) -Denuncia annuale dei rifiuti entro il 30 aprile.

Entro il 30 aprile 2017 (La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio) gli enti e  le aziende obbligate alla presentazione del MUD dovranno provvedere all’invio della dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno 2016.

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

Per ogni ulteriore informazione o preventivi personalizzati contattare i seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Comunicazione Produttori di AEE: 30 aprile 2017.

Si segnala la scadenza dell’obbligo di compilazione e presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei produttori di Apparecchiature Elettriche Elettroniche, iscritti al registro nazionale, con la quale adempiere all’obbligo di comunicazione della quantità di AEE immesse sul mercato nell’anno 2016.

CLP: inserito l’allegato VIII sulle informazioni di emergenza sanitaria.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L78 del 23 marzo 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/542 del 22 marzo 2017 che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l’aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

Il nuovo Regolamento inserisce l’allegato VIII Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) che uniforma le informazioni di emergenza sanitaria relative alle miscele pericolose immesse sul mercato che devono essere trasmesse dagli importatori e dagli utilizzatori a valle agli organismi designati. Ogni miscela deve essere identificata da un identificatore unico di formula, “UFI”, che deve comparire nell’etichetta.

La scadenza dell’obbligo di conformarsi all’allegato  VIII varia a seconda a chi è destinato l’uso:

  • uso da parte dei consumatori:  a decorrere dal 1o gennaio 2020;
  • uso professionale: a decorrere dal 1o gennaio 2021;
  • uso industriale: a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Regolamento (UE) 2017/542

Sottoprodotti: pubblicato il regolamento che definisce i criteri per le biomasse.

E’ stato pubblicato con il D.M. 13/10/2016 n. 264, entrato in vigore il 02/03/2017, il “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.”

In particolare il D.M. in parola riguarda i criteri affinchè le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione (elencate nell’allegato 1 del citato D. M.) possano essere considerate sottoprodotti (e quindi escluse dal regime dei rifiuti) ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. n . 152/06.

Da notare che all’interno dell’allegato 1 sono contenuti anche alcuni dei sottoprodotti di origine animale disciplinati dal Reg. Ue 1069/09; con questo decreto vengono definite le attività e lavorazioni che possono essere considerate “normale pratica industriale” (ad es. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica).

Sono diversi i punti ancora da chiarire rispetto all’ambito di applicabilità di questo nuovo decreto e agli adempimenti formali da esso previsti.

Leggi:
DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.  (GU Serie Generale n.38 del 15-2-2017)

Per ogni approfondimento in merito:

tel 049 8936673

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