fbpx

Archivio degli autori eva

Scadenze ambientali gennaio 2016

  • 1 gennaio – Riduzione contributo ambientale CONAI su imballaggi in vetro (da € 20,80/ton e € 19,30/ton)
  • 20 gennaio – Dichiarazione annuale CONAI 2015 (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione trimestrale CONAI, 4° trimestre 2015 (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione mensile CONAI, dicembre 2015 (mod. 6.1; 6.2; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di dicembre

GAZZETTA UFFICIALE

  • GU Serie Generale n. 300 del 28-12-2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016.

  • GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (c.d. “milleproroghe”)

 

SITO WEB MINISTERO DELL’AMBIENTE (www.minambiente.it)

DEC MIN/274/2015 del 16/12/2015

Direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 BURV

  • Bur n. 123 del 29 dicembre 2015

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI n. 245 del 15 dicembre 2015

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Approvazione modello di dichiarazione anno 2015.

 

 

CONAI: i dati sul recupero degli imballaggi in Italia.

Grazie all’attività di CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – e dei Consorzi di filiera, che hanno sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia più di 3 imballaggi su 4 vengono recuperati; erano 1 su 3 nel 1998.

Nel 2014 e sull’intero territorio nazionale, l’impegno di Conai  e dei Consorzi di Filiera ha permesso l’avvio a riciclo del 68,3% degli imballaggi immessi al consumo, per un totale di 8 milioni di tonnellate di rifiuti trasformati in materia prima seconda (+3,3% sul 2013), e il raggiungimento di un tasso di recupero complessivo – comprendendo anche la valorizzazione energetica – pari al 78,3%.

Tratto da www.conai.org

MUD 2016: approvata la modulistica

Con D.P.C.M. 21 dicembre 2015 è stato confermato l’utilizzo anche per l’anno 2016 della modulistica già in uso per il MUD.

Non vi sono pertanto novità in merito alle modalità di compilazione della denuncia annuale dei rifiuti da presentarsi entro la scadenza del 30 aprile 2016 e riferita ai rifiuti dell’anno 2015.

Leggi il  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015 Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016.

 

SISTRI: nel milleproroghe il nuovo rinvio.

Il testo del decreto “milleproroghe” (classico di fine anno) contiene l’ennesima proroga dell’avvio operativo del SISTRI al 1 gennaio 2017.

Per tutto l’anno 2016 rimane obbligatorio il regime del cosiddetto”doppio binario”: dovranno essere mantenute le scritture cartacee su registro di carico e scarico e formulario di trasporto rifiuti e dovranno essere effettuate le registrazioni sul SISTRI per i rifiuti pericolosi.

Restano non applicabili le sanzioni legate all’operatività del SISTRI, mentre sono applicative quelle per la mancata adesione (per i soggetti obbligati) e il mancato versamento del contributo annuale di iscrizione (già operative dal 1 aprile 2015 – leggi notizia) da versare entro il 30 aprile 2016.

Leggi il decreto milleproroghe (D.L. 30/12/2015, n. 210)

 

Sicurezza e igiene degli alimenti – Servizi offerti da Novatech Srl

Il “Pacchetto Igiene” costituisce l’insieme di norme europee applicabili alla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno, introducendo un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi.

Gli obiettivi che questa disciplina si prefigge sono principalmente:

  • assicurare la qualità degli alimenti destinati al consumo umano e dei mangimi, garantendo così la libera circolazione di alimenti sani e sicuri nel mercato interno;
  • proteggere i consumatori da pratiche commerciali fraudolente o ingannevoli.

L’impianto normativo comunitario, in materia di sicurezza alimentare, è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 178/2002 (“General Food Law”), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera con la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria fino alla distribuzione finale al consumatore.

Le norme applicative conosciute con il termine “Pacchetto Igiene” comprendono i  Regolamenti CE emanati tra il 2004 e il 2005 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2006:

– Reg. (CE) 852/2004 – Requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;

– Reg. (CE) 853/2004 – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

– Reg. (CE) 882/2004- relativo ai Controlli Ufficiali (ambito del Reg. 178/2002);

– Reg. (CE) 854/2004- specificatamente dedicato ai Controlli Ufficiali degli alimenti di origine animale.

Il “pacchetto igiene” riguarda anche il settore mangimistico con l’introduzione del Reg. CE  183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.

I principi generali del “PACCHETTO IGIENE”  sono:

– la RESPONSABILITÀ principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA);

– lOSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche  predisponendo e attuando procedure operative e predefinite – PIANO HACCP,  verificandone lefficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse – AUTOCONTROLLO;

– lOSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la RINTRACCIABILITÀ dei prodotti alimentari;

– lOSA ha lobbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino PERICOLI per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.

Inoltre, il Reg. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori  prevede che:

– l’OSA sia responsabile delle informazioni sugli alimenti (inteso come l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione).

Servizi offerti da NOVATECH SRL:

  • Assistenza ed elaborazione della valutazione dei rischi (Analisi dei pericoli per la sicurezza dei prodotti alimentari);
  • Elaborazione e aggiornamento di procedure operative e predefinite per limitare l’insorgenza o della manifestazione dei pericoli che potrebbero causare danni al consumatore o limitare la salubrità degli alimenti;
  • Attività di monitoraggio e controllo delle fasi di produzione dei prodotti finiti.
  • Definizione di procedure di tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e dei mangimi.

Per ulteriori informazioni:

consulenza@novatech-srl.it

Piano Tutela Acque – valutazione obbligatoria per l’adeguamento alle prescrizioni sulle acque meteoriche.

Il vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) contiene – all’art. 39 delle norme tecniche che attuazione – la disciplina delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio derivanti da talune specifiche tipologie di insediamenti (esplicitati in allegato F della delibera medesima) e da alcune superfici che raggiungono determinate dimensioni.

Con riferimento alle recenti modifiche apportate al PTA (D.G.R.V 3/11/2015, n. 1534), si riapre la necessità per le aziende di effettuare una valutazione individuale circa l’assoggettamento di ogni sito produttivo agli obblighi previsti dalla vigente normativa con riferimento alla gestione delle acque meteoriche, in vista della prossima scadenza del 29/02/2016.

Suggeriamo, pertanto, di prendere contatto con i nostri uffici per una puntuale verifica sull’argomento.

Approfondimenti

Tale valutazione risulta necessaria per stabilire l’iter da seguire e gli eventuali obblighi conseguenti (presentazione di una relazione all’autorità competente, di un piano di adeguamento e della richiesta di autorizzazione per lo scarico delle acque meteoriche).

Facciamo presente che il termine per la presentazione all’autorità competente del piano di adeguamento completo di cronoprogramma è il 29/2/2016 (termine che è stato riaperto dalla D.G.R.V. n. 1534 e che originariamente era l’8/12/2012).

Il termine per la realizzazione dei lavori, ai sensi del comma 6 dell’art. 39, è il 31/12/2018; pertanto, entro e non oltre tale data i titolari degli insediamenti interessati devono aver adeguato gli scarichi, previa autorizzazione.

Le aziende che a suo tempo hanno già presentato all’autorità competente il piano di adeguamento, possono usufruire della dilazione prevista dalla D.G.R.V.  ma dovranno comunque presentare, entro la scadenza del 29/02/2016, una integrazione contenente il “cronoprogramma” delle attività previste nel piano di adeguamento. Si ricorda, che qualora gli stabilimenti ricadano nella necessità di autorizzazione devono presentare autonoma istanza per il rilascio.

Scadenze ambientali dicembre 2015

  • 20 dicembre – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) – (si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online)

 

  • 31 dicembre – termine per la presentazione dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alle
    emissioni in atmosfera per le aziende autorizzate ai sensi del D.P.R. 203/88 (leggi notizia)

 

  • 31 dicembreSISTRI: scadenza periodo transitorio di non applicazione delle sanzioni correlate (salvo proroghe)
Facebook
LinkedIn