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Corsi di formazione su regolamenti ADR-RID

Novatech Srl  propone corsi di formazione individuali e collettivi sui Regolamenti ADR e RID.

Regolamento ADR

Programma indicativo del corso di formazione:

  • classificazione delle merci pericolose;
  • imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose;
  • compilazione del documento di trasporto;
  • prescrizioni per i trasporti in colli, in cisterna e alla rinfusa;
  • disposizioni per le operazioni di carico e scarico;
  • come affrontare le situazioni di emergenza;
  • trasporti in esenzione parziale, paragrafo 1.1.3.6;
  • trasporti in esenzione totale, cap. 3.4;

I corsi di formazione sono obbligatori:

  • per il personale delle aziende soggette all’obbligo della nomina del consulente ADR;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico e trasporto secondo l’esenzione parziale prevista dal paragrafo 1.1.3.6 del regolamento ADR;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico  e trasporto secondo l’esenzione per imballaggio in quantità limitate prevista dal cap.3.4 del regolamento ADR.
Regolamento RID

Programma indicativo del corso di formazione:

  • classificazione delle merci pericolose;
  • lista delle merci pericolose;
  • merci pericolose imballate in quantità limitate;
  • merci pericolose imballate in quantità esenti;
  • utilizzazioni di imballaggi e di cisterne;
  • marcatura ed etichettatura dei colli;
  • marcatura e segnalazione dei carri ferroviari;
  • documentazione;
  • prescrizioni per i trasporti in colli, in cisterna e alla rinfusa;
  • disposizioni per le operazioni di carico e scarico;
  • disposizioni relative al carico, scarico e alla movimentazione.

I corsi di formazione sono obbligatori:

  • per il personale delle aziende soggette all’obbligo della nomina del consulente RID;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico  e trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate  (cap.3.4) o imballate in quantità esenti (cap.3.5).

Per informazioni:

049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Norme pubblicate nel mese di giugno 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 129 del 5-6-2012
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2012, n. 72

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni.

  •   GU n. 135 del 12-6-2012
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2012, n. 77

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato.

  •   GU n. 138 del 15-6-2012

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

  • GU n. 142 del 20-6-2012 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2012

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.

  • GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n.129

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese.  (sospensione SISTRI art. 52 – ndr)

BOLLETTINO  UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • Bur n. 43 del 05/06/2012

D.G.R.V. n. 842 del 15 maggio 2012

Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare 18 giugno 2012, prot. n. 809
Requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nelle categorie dalla 1 alla 5.

 

Circolare 21 giugno 2012, prot. n. 833
Iscrizione all’Albo nella categoria 9.

Albo Gestori: adeguamento capacità finanziaria

Con Delibera 14 marco 2012 “Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridotto gli importi richiesti ai fini di dimostrazione della capacità finanziaria dei soggetti che effettuano l’attività di trasporto di rifiuti.

In passato era richiesto di dimostrare una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo mezzo e di 2.500 per ogni mezzo ulteriore; attualmente gli importi sono stati variati a 9.000 euro per il primo mezzo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo.

Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato dalle imprese che iscrivono all’Albo nelle categorie da 1 a 5 con le seguenti modalità:

  1. – affidamento bancario per l’importo calcolato come sopra
  2. – iscrizione all’Albo Nazionale autotrasportatori di merci per conto di terzi
  3. – presentazione delle dichiarazioni IVA o bilanci degli ultimi due esercizi che evidenzino una capacità finanziaria nei limiti sopra indicati

 

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in questi giorni una circolare (18 giugno 2012, prot. n. 809) che chiarisce la possibilità per le aziende iscritte che hanno presentato affidamento bancario secondo gli importi precedentemente stabiliti, di adeguare le somme ai nuovi importi previsti.

Circolare 18 giugno 2012, prot. n. 809

Deliberazione 14 marzo 2012

Scadenze ambientali di luglio 2012

Scadenze di LUGLIO 2012

  • 20 luglio –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 luglio – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento trimestrale

 

Acque meteoriche: assistenza per l’adeguamento alla normativa regionale

Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del  Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.

La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le  “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.

Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39,  è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.

L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare  – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.

Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):

I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.

Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.

Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale  ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.

Novatech Srl offre un servizio di check-up della situazione aziendale e l’assistenza necessaria per l’espletamento della pratica da presentare alla Provincia competente.

Per informazioni:

049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Sospensione SISTRI: è ufficiale

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012  del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è ufficiale la sospensione dell’avvio operativo del SISTRI.

L’art. 52, come preannunciato dal Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi, prevede che il termine di operatività del sistema SISTRI sia sospeso fino al compimento delle necessarie attività di verifica amministrative e funzionali e comunque  non oltre il 30 giugno 2013.

La sospensione riguarda anche ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti iscritti.

Resta fermo, per i soggetti obbligati,  l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, obblighi ai quali è applicabile il regime sanzionatorio previgente.

Con successivo decreto ministeriale verrà fissato il nuovo termine di operatività del SISTRI e sino ad allora restano sospesi gli effetti del contratto stipulato con la SELEX (società incaricata della gestione del SISTRI sotto il profilo tecnico e dei dispositivi di funzionamento, USB e black-box).

In ultimo l’articolo specifica che è sospeso per l’anno in corso il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012, pertanto la scadenza del 30 novembre non è più in vigore.

 

 

Art. 52 D.l. n. 83  del 22 giugno 2012

“1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita’ del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del gia’ richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ fissato il nuovo termine per l’entrata in di operativita’ del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e’ altresi’ sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.”

Leggi il testo completo del D.l. n. 83 del 22 giugno 2012

 

Il modello 231 applicato ai reati ambientali – Seminario RINVIATO

Si segnala che a causa di motivi organizzativi, il convegno in oggetto, previsto per il 27 giugno 2012, non avrà luogo.

L’evento è rinviato a data da stabilirsi.

Scusandoci per il disagio segnaliamo che ne verrà opportuna pubblicizzazione mediante i consueti canali informativi.

 

SISTRI: sospeso per 12 mesi

Tra le misure del cosiddetto “decreto sviluppo” predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno  è prevista anche la sospensione del SISTRI e di tutti gli adempimenti connessi per i prossimi 12 mesi.

Il testo del decreto legge approvato dal Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così dispone:

“Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.”

 

SISTRI: il Ministro propone la sospensione.

A pochi giorni dalla vigilia della partenza del SISTRI,  si profila all’orizzonte  l’ennesimo rinvio, questa volta sotto forma di “sospensione”.

Il Ministro Clini ha avviato  le opportune verifiche sul sistema e successivamente  ha optato per la sospensione del SISTRI non essendo possibile concluderle entro la data di entrata in funzione del sistema.

Allo stesso tempo tempo ha proposta la sospensione dei contributi dovuti per l’anno 2012 (in scadenza il 30 novembre 2012).

Le proposte del Ministro dovranno essere valutate dal Consiglio dei Ministri e da questo ufficializzate.

Di seguito il comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente:

“Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei Ministri la sospensione del SISTRI allo scopo di effettuare le verifiche richieste dopo il parere di DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) sulla funzionalità del sistema.

Il SISTRI doveva entrare in piena operatività a partire dal 1 luglio 2012, dopo una serie di rinvii stabiliti a partire dal 2009.
Fermo restando che il SISTRI rappresenta uno strumento necessario per la  “tracciabilità” dei rifiuti, come richiesto dalle direttive europee e stabilito dalla legge nazionale, a seguito delle difficoltà operative riscontrate nella fase di avvio sperimentale il Ministero dell’Ambiente aveva richiesto fin dal maggio scorso  alla DIGITPA una valutazione sulla funzionalità del sistema.
DIGITPA ha trasmesso al Ministero le sue valutazioni solo lo scorso  16 maggio 2012, in prossimità dell’entrata in funzione del SISTRI.
Il parere di DIGITPA solleva una serie di questioni in merito alle procedure seguite da parte del Ministero per l’affidamento a SELEX-FINMECCANICA della progettazione e realizzazione del SISTRI, in merito ai costi ed al funzionamento del sistema.
Il Ministro ha trasmesso questa relazione all’Avvocatura dello Stato ed al Comando del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri per le valutazioni di competenza.
Clini ha inoltre richiesto agli organi competenti del Ministero di effettuare una valutazione interna in merito a quanto osservato  da DIGITPA.
Le verifiche avviate richiedono tempi non compatibili con l’entrata in funzione del SISTRI il 1 luglio prossimo.
Per questo motivo il Ministro ha proposto di sospendere gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e la SELEX. Contestualmente il Ministro ha proposto di  sospendere  il pagamento dei contributi da parte delle imprese  per l’anno 2012.
Il periodo di sospensione sarà necessario per chiarire tutti gli aspetti relativi al SISTRI, e decidere definitivamente se il sistema funziona, se deve essere modificato  o  sostituito, entro al più tardi il 30 giugno 2013. Perché in ogni caso è necessario avere a disposizione un sistema efficiente per la tracciabilità dei rifiuti.”
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