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Archivio annuale 2020

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: pronti per il rinnovo?

Il ruolo del Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, figura professionale che opera nelle aziende del settore rifiuti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha subito una significativa riforma con l’emanazione del D. lgs. n. 120/2014.

Tra le novità di maggior importanza si evidenzia l’introduzione di un esame vero e proprio per ottenere l’idoneità per l’accesso alla professione e l’obbligo di verifica della preparazione ed aggiornamento ogni 5 anni.

Allo scadere del periodo transitorio di 5 anni dalla riforma facciamo il punto della situazione.

Che ruolo ha il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ?

“Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.” (art. 12 D. M. n. 120/2014)

Con la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018  sono stati ulteriormente chiariti i compiti affidati a questa figura professionale.

L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di requisiti morali e di idoneità professionale; quest’ultima deve essere dimostrata attraverso una verifica iniziale e successive verifiche periodiche con cadenza quinquennale.

Cos’è e quando scade il periodo transitorio?

La riforma ha introdotto un periodo transitorio di 5 anni durante il quale coloro che già svolgevano tale ruolo in qualità di legali rappresentanti delle aziende già iscritte alle sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno potuto continuare a svolgere il ruolo senza particolari prescrizioni.

Al termine di tale periodo però, i Responsabili Tecnici devono sottoporsi ad una verifica di idoneità volta ad accertare il mantenimento del requisito di aggiornamento professionale.

Cosa fare per regolarizzare la propria posizione?

Entro la data di scadenza del periodo transitorio, il responsabile tecnico che intende continuare a svolgere il proprio ruolo all’interno dell’azienda deve sottoporsi ad una verifica di idoneità: un vero e proprio esame a quiz organizzato presso le varie sezioni dell’ANGA nelle loro sedi.

L’esame è volto a verificare il necessario aggiornamento nella preparazione del Responsabile Tecnico.

Affidamento del ruolo di Responsabile Tecnico a professionisti esperti. Il servizio che offriamo.

In alternativa alla nomina di un Responsabile Tecnico interno all’azienda, è possibile per le aziende iscritte all’Albo affidare l’incarico ad un professionista esperto che rivesta i requisiti necessari per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico con riferimento alla categoria alla quale appartengono.

Novatech Srl offre la possibilità di affidare l’incarico di Responsabile Tecnico a propri professionisti di esperienza pluridecennale che sono in grado di coprire le categorie 1, 4 e 5 per il trasporto di rifiuti.


Scopri il servizio di Novatech Srl su Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.


 

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2020

Scadenze ambientali di dicembre 2020

  • 20 dicembre – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
  • 25 dicembre  – Iscrizioni Categoria 2-bis Albo Nazionale Gestori Ambientali leggi l’articolo
  • 5 gennaio – Obbligo di comunicazione alla banca dati SCIP (leggi articolo)

Articolo pubblicato il 30 Novembre 2020

Responsabile Tecnico: sospese le verifiche di idoneità.

Per effetto dell’ultimo D.P.C.M. contenente le misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto la sospensione delle date programmate per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti.

La sospensione, disposta con circolare n. 12 del  9/11/2020, avrà effetto per la durata del D.P.C.M. (fino al 3 dicembre), in attesa di nuove emanazioni.

Leggi la circolare n. 12 del  9/11/2020

Leggi il DPCM 3 novembre 2020

Articolo pubblicato il 27 Novembre 2020

Trasporto rifiuti contenenti merci pericolose: nuovo accordo multilaterale M329

Il trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose può essere fatto in deroga da alcune disposizioni ADR, grazie all’adesione dell’Italia al nuovo Accordo Multilaterale M329 il 3 novembre 2020.

Le semplificazioni previste riguardano:

  • classificazione
  • imballaggio
  • trasporto alla rinfusa
  • trasporto di alcuni rifiuti
  • marcatura degli imballaggi
  • informazioni sul documento di trasporto

L’accordo rimarrà in vigore fino al 21 settembre 2025.

ATTENZIONE!
Ricordati di scrivere nelle annotazioni del formulario:
“Trasporto in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M329)”

 

Quali sono  in pratica le semplificazioni previste nell’Accordo Multilaterale M329

In particolare vediamo alcune specifiche dell’accordo:

– per gli imballi vuoti non ripuliti classificati con UN 3509, è tollerata la presenza di residui all’interno dopo lo svuotamento;

– per alcuni tipi di rifiuto si possono usare:

  1. imballi omologati scaduti
  2. imballaggi non omologati,
  3. contenitori mobili per rifiuti solidi conformi alle norme da EN 840-1 a 840-4

– di trasportare alla rinfusa l’UN 3509 in veicolo o contenitore telonato invece che chiuso

–  di non applicare il marchio di pericoloso per l’ambiente sui colli

–  di semplificare le informazioni da inserire nel documento di trasporto (formulario):

  1. non specificare il nome tecnico per le rubriche n.a.s.
  2. indicare la quantità stimata di rifiuto
  3. per gli imballi vuoti non ripuliti non indicare il numero di colli, ma una descrizione generale del carico
  4. non inserire la descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente”

Per ogni chiarimento o informazione contattaci.


 

Documenti  di riferimento

Leggi l’accordo M329 (in lingua inglese).

Leggi l’accordo M329 (traduzione non ufficiale in italiano).

Articolo pubblicato il 12 Novembre 2020

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP.

Con riferimento all’adempimento costituito dalla comunicazione al database SCIP, consigliamo la rilettura dell’articolo già pubblicato e suggeriamo di contattare i nostri uffici per una opportuna verifica sulle sostanze qui considerate.

 

L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo (SCIP – Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – substances of very high concern).

L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA – Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche – alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.

Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC  in concentrazione > 0,1% in peso.

Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.

Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso; nel dettaglio:

  • i produttori e gli assemblatori UE di articoli;
  • gli importatori UE di articoli (i fornitori extra UE non sono soggetti ad alcun obbligo);
  • i distributori UE di articoli e altri soggetti che immettono articoli sul mercato UE.
  • i rivenditori (ad eccezione di quelli che sono anche produttori/importatori) e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono invece ottemperare alla procedura di notifica.

 

L’elenco delle sostanze SVHC (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc.) di cui all’art. 57 del Reg. CE n. 1907/2006 (Reg. REACh) e pubblicate, in conformità all’art. 59, paragrafo 10 dello stesso Reg. REACh, è presente nella c.d. “Candidate List” pubblicata sul sito di ECHA

Per ulteriori informazioni e per assistenza nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’ECHA, si prega di contattare gli uffici di Novatech Srl.

 

Sito ECHA

Sito SCIP

Candidate list sostanze estremamente pericolose

 

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2020

Norme pubblicate nel mese di ottobre.

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 267 del 27-10-2020

LEGGE 8 ottobre 2020, n. 134
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013.

 

 

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2020

Sostanze pericolose: l’Italia ratifica la convenzione per le restrizioni sul mercurio.

Con L. 8 ottobre 2020, n. 134 anche l’Italia è entrata a far parte dei paesi che ha ratificato la Convenzione internazionale di Minamata sul mercurio, entrata in vigore il 16/08/2017 è già ratificata  fino ad oggi da 128 paesi.

La Convenzione parte dal presupposto riconosciuto che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell’ambiente una volta introdotto dall’uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l’ambiente.
Pertanto, come dichiarato dall’art. 1 della Convenzione, essa si pone l’obiettivo di protezione della salute e dell’ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio.
Il testo prevede misure per ridurre i livelli di mercurio nell’ambiente e di armonizzazione con le politiche di sviluppo nazionali. Sono previste misure per lo stoccaggio temporaneo del mercurio (art. 10), per i rifiuti contenenti mercurio (art. 11) e i siti contaminati (art. 12).

Il Ministero dell’Ambiente e il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel dicembre 2012, hanno siglato un protocollo d’intesa che ha istituito il Centro Nazionale di Riferimento sul Mercurio, con lo scopo di individuare un centro di  riferimento scientifico per il monitoraggio delle emissioni di mercurio.

Leggi ulteriori informazioni sulla Convenzione di Minamata.

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2020

Scadenze ambientali di novembre 2020

  • 20 novembre – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
  • 30 novembre – F-Gas: versamento dei diritti annuali di segreteria alla CCIAA per le imprese e le persone iscritte alla banca dati F-Gas (installatori, manutentori, riparatori, etc di apparecchiature contenenti gas ad effetto serra) – link alla pagina del portale F-Gas

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: aggiornati i quiz per le verifiche di idoneità dei Responsabili Tecnici.

E’ stata pubblicato con Circolare n. 10 del 5 ottobre 2020 l’aggiornamento dei quiz per verifiche che consentono l’accesso e il mantenimento della qualifica di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.

Le modifiche si sono rese necessarie a causa delle modifiche alla normativa introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020 c.d. “Decreto rifiuti ” (leggi la notizia per scoprirne i contenuti principali).

 

Leggi la Circolare dell’ANGA n. 10 del 5 ottobre 2020.

Articolo pubblicato il 28 Ottobre 2020

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