Quest’anno, come abbiamo già evidenziato, la scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD ricorre il 21 maggio.
Ma cosa succede se un’azienda non presenta il MUD o lo presenta oltre il termine di legge?
Ho dimenticato di spedire il MUD!
Può capitare, considerata anche la data di scadenza anomala rispetto a quella tradizionale del 30 aprile, di scordarsi di una scadenza oppure di accorgersi di avere riportato dei dati dati errati o incompleti nella dichiarazione MUD magari un istante dopo aver premuto il tasto “invio”!
Niente panico: se non sono trascorsi 60 giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare o ripresentare il MUD senza conseguenze troppo pesanti.
Infatti, l’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Quest’anno quindi il termine ultimo è il 20 luglio 2022.
Ciò vale sia per la ritardata presentazione, sia per l’eventuale annullamento e sostituzione del MUD già presentato che viene ripresentato con correzioni.
E se sono trascorsi più di 60 giorni dalla scadenza del 21 maggio?
Qualora, invece, i soggetti obbligati non effettuino la comunicazione o la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.
Viene, quindi, sanzionato, al pari della mancata presentazione, anche l’invio oltre il termine dei 60 giorni dalla scadenza.
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L’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre “99” è soggetto a restrizioni ancor più dettagliate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: così è specificato nella Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.
Nella prassi di classificazione dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER, l’utilizzo dei codici aventi le ultime due cifre finali corrispondenti a “99” è sempre stato limitato a casistiche residuali e molto specifiche. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rilasciare i provvedimenti per la gestione (trasporto) di tali rifiuti, ha sempre richiesto che il rifiuto venisse dettagliato in modo da esprimere in modo preciso di quale rifiuto si tratti e da non considerarlo come un “contenitore generico” di rifiuti non specificati altrimenti.
Ora con la nuova circolare n. 4 del 2 aprile 2022, l’A.N.G.A. chiarisce in modo ancora più stringente quali sono le condizioni per l’utilizzo nei provvedimenti da esso rilasciati dei cosiddetti codici 99:
1. il codice CER deve essere adeguatamente descritto;
2. deve essere presente alternativamente:
Hai dubbi sui tuoi provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Rivolgiti ai nostri esperti per ogni chiarimento.
Il nuovo documento di trasporto ideato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, non entrerà in vigore a partire dal 30 aprile ma verrà prorogato al 1 luglio 2022.
Ne avevamo annunciato la nascita ad inizio anno, con questo articolo.
Si tratta di un documento di trasporto da utilizzare esclusivamente per il trasporto di rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, in sostituzione del formulario di identificazione del rifiuto, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di pulizia manutentiva delle fognature e fosse settiche (ai sensi dell’art. 230, comma 5, D. Lgs n. 152/06).
Per consentire alle aziende e alle softwarehouse di predisporsi all’utilizzo di questo nuovo documento, l’A.N.G.A. ha disposto la proroga dal suo ingresso dal 30 aprile al 1 luglio 2022.
Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.
Leggi la Delibera n. 4 del 21 aprile 2022 contenente la proroga.
Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2022 per gli operatori del settore dei pneumatici:
Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
I responsabili tecnici delle imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti a sottoporsi a delle verifiche periodiche (con cadenza quinquennale) volte ad accertare il necessario aggiornamento sulle normative che disciplinano il settore di riferimento.
Durante l’emergenza sanitaria le verifiche sono state sospese con conseguente impossibilità per tali soggetti di ottenere il necessario “lasciapassare” per il proseguimento della loro attività professionale.
Il calendario delle verifiche si è sbloccato a partire dal 1 gennaio 2022.
In ragione della sospensione delle verifiche di cui sopra, l’Albo, con Delibera n. 9 del 28/07/2022, ha prorogato di un anno il termine entro il quale i responsabili tecnici dovranno sostenere la verifica di aggiornamento, fissandolo al 16 ottobre 2023,
Per quanto concerne invece la possibilità per i Responsabili Tecnici già abilitati di accedere ad incarichi in classi superiori all’interno della stessa categoria di appartenenza: l’Albo ha concesso un regime transitorio di 6 mesi che decorre dal 1 gennaio 2022, come chiarito da ultimo con circolare n. 2 del 14 marzo 2022.
Durante tale regime transitorio di proroga, i responsabili tecnici possono continuare a svolgere gli incarichi per i quali sono abilitati nonchè assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza maturata, prevista dall’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico.
I professionisti di Novatech sono abilitati per tutte le categorie del trasporto rifiuti.
Scopri cosa possiamo fare per te.
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 31 dicembre 2021
Definizione dei criteri e delle modalita’ di attuazione del fondo per il sostegno delle societa’ di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2002.
Etichettatura ambientale degli imballaggi: dopo la proroga a fine anno, ecco le preannunciate Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica.
La cosiddetta etichettatura ambientale degli imballaggi, è un set di informazioni obbligatorie che dovranno essere apposte sugli imballaggi dei prodotti immessi sul mercato allo scopo di guidare il consumatore finale nel conferimento in raccolta differenziata dell’imballo a fine vita.
L’obbligo è contenuto nell’art. 219, comma 5, del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06:
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Per gli imballaggi del settore “business to business” è previsto l’obbligo di indicare il materiale di cui è costituito l’imballo. Per gli imballaggi destinati al settore domestico (business to consumer) è prevista un’etichetta più completa che renda semplice al consumatore comprendere come differenziare i rifiuti di imballaggio: viene quindi apposta la sigla del materiale e l’indicazione di dove va conferito.
Le Linee Guida Ministeriali sono utili nel guidare alla corretta interpretazione normativa e forniscono molte istruzioni dettagliate per costruire correttamente l’etichetta ambientale e quindi raggiungere l’obiettivo della conformità alle previsioni di legge.
Si rifanno al lavoro svolto dal CONAI con le proprie linee guida.
L’entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura è stato più volte prorogato ed è attualmente fissato al 1 gennaio 2023
Per ogni dubbio interpretativo e per assistenza nell’applicazione di questo adempimento, contatta i nostri consulenti esperti.