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Arriva il RENTRi: ma a partire dal 2024!

Si avvicina l’era del RENTRi: il sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, il cui regolamento di disciplina entra in vigore dal 15 giugno, ma i primi effetti li vedremo a partire dal 2024.

Pubblicato il Regolamento con entrata in vigore il 15 giugno 2023.

In Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il Decreto 4 aprile 2023n. 59  recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il RENTRi è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la parte informatica.

Il Regolamento disciplina, in particolare, l’organizzazione ed il funzionamento del RENTRi, definendo:

  • i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • i soggetti obbligati, tempistiche, modalità e costi di iscrizione;
  • le modalità per la condivisione dei dati con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto, nonchè le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (MUD), e gli adempimenti trasmessi al RENTRi;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRi da parte degli organi di controllo;
  •  le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonchè le responsabilità da attribuire all’intermediario.

I primi obblighi a partire dal 2024.

È importante sottolineare che i soggetti obbligati si dovranno iscrivere al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, a seconda delle dimensioni delle aziende.

Manca ancora la definizione delle modalità operative del sistema che saranno definite,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti attuativi del MASE.

Le iscrizioni avverranno a scaglioni in base alla dimensione aziendale.

Le scadenze per l’obbligo di iscrizione al RENTRI sono dettagliate nell’articolo 13 del Regolamento:

  • enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal 18esimo mese (15 dicembre 2024) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti: a decorrere dal 24esimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni successivi;
  • tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i 60 giorni successivi.

Nuovi modelli di registro e formulario e tariffe di iscrizione.

nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione saranno applicabili a partire dal 15 dicembre 2024.
Fino a tale data, si continuano ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Sono previsti un diritto di segreteria fisso di 10 euro, ed un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro per il primo anno e da 10 a 60 euro per le annualità successive, in base alle diverse tipologie di imprese o enti.

 

Torneremo sull’argomento, ovviamente, molte volte. Nel frattempo, se non l’hai ancora fatto, iscriviti alla nostra newsletter per non perdere nessun aggiornamento.

 

Decreto 4 aprile 2023, n. 59
Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».  (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2023)

 

Ulteriori info su: rentri.it

MUD 2023: ancora pochi giorni per la presentazione.

Ricordiamo che scade a brevissimo il termine di presentazione del MUD: sabato 8 luglio 2023 è l’ultimo giorno utile.

In caso di tardiva presentazione contenuta entro un termine di 60 giorni (quest’anno il 6 settembre 2023),  è applicabile la sanzione da 26 a 160 euro

Oltre tale data la sanzione per la mancata presentazione sarà da 2.000 a 10.000 euro (*)

Per ogni altra informazione sul MUD leggi il nostro precedente articolo.

E se hai ancora dubbi: contatta i nostri uffici, i nostri esperti ti aiuteranno a risolverli.

 

(*) Art. 258, comma 1, D. Lgs. n. 152 del 2006
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Il MASE sull’End of Waste dei rifiuti inerti.

Con decreto ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, è stato emanato il “regolamento che disciplina
la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale”.

La Provincia di Trento, avendo verificato in sede di prima applicazione della nuova disciplina sull’end of waste numerose criticità interpretative, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energiatica (MASE) un interpello contenente numerosi quesiti in merito a diversi aspetti applicativi della norma.

Il Ministero ha risposto ai dubbi; riportiamo di seguito i documenti:

Mozziconi in spiaggia e nel mare: così non va bene!

Se sei stato anche tu da poco in Sardegna, forse ti sarai accorto come me che, oltre al profumo delizioso del mirto e al mare meraviglioso, nella nostra apprezzatissima isola le spiagge sono tempestate di cicche di sigaretta.

Già alla partenza, a bordo del traghetto, mi ha colpito leggere che ogni anno finiscono a terra e sulle spiagge 14 miliardi di mozziconi!

Questo significa che circa il 40 % dei rifiuti del Mare Mediterraneo è costituito da avanzi di filtri di sigarette.

Si stima che solo un terzo delle sigarette acquistate e fumate finisce regolarmente nella raccolta dei rifiuti e ogni cicca ha bisogno di almeno 10 anni per distruggersi.

Oltre il 90% delle sigarette in commercio presenta filtri in acetato di cellulosa – un materiale plastico che, nel tempo, si fotodegrada ma non si distrugge.
Il processo porta alla scomposizione del mozzicone in frammenti di plastica sempre più piccoli, le microplastiche, che finiscono trasportati dall’acqua corrente verso fiumi e laghi e che troppo spesso vengono scambiati per cibo dalla fauna marittima con conseguenze nefaste anche per la nostra catena alimentare.

Nel corso dell’indagine di Legambiente “Beach Litter” sono stati monitorati 38 lidi in 15 regioni: è risultata censita una media di 961 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia,  di cui il 72,5% è composto da plastica.

Per fortuna esistono realtà come quella proposta da Marevivo che da alcuni anni organizza la campagna “Piccoli gesti grandi crimini”, per la salvaguardia delle spiagge  con l’obiettivo di sensibilizzare contro l’abbandono di mozziconi di sigaretta (anche distribuendo nelle spiagge e nelle città piccolo posacenere tascabili) e altri piccoli rifiuti in spiaggia.

 

Tutto in nostro staff ti augura una serena e riposante estate, ma la prossima volta che sei in spiaggia … ricordati di non abbandonare nessun rifiuto e …portati il posacenere!

Scadenze ambientali di giugno 2023

  • 20 giugno – CONAI – dichiarazione mensile 6.1 – 6. 2 (a proposito di CONAI: hai letto questo articolo?)

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 10 maggio 2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 09 maggio 2023

Attuazione progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di stufe inquinanti a biomasse legnose e all’acquisto ed installazione di impianti termici domestici alimentati a biomasse con migliori prestazioni emissive oppure di pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando – annualità 2023.

RAEE: nella recente normativa un refuso da correggere.

Il Centro di Coordinamento RAEE, chiarisce attraverso un proprio documento di interpretazione applicativa che nel recente decreto relativo ai nuovi raggruppamenti dei RAEE è contenuto un refuso.

 

Il Centro di Coordinamento RAEE, a seguito dell’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n.40 sui raggruppamenti RAEE (di cui avevamo parlato qui) e dell’avviso della presenza di un refuso nello stesso pubblicato sul sito web del MASE, fornisce una sua interpretazione applicativa.

Il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile.

L’interpretazione fornita dal CdC RAEE tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata qui.

Leggi l’interpretazione applicativa del CdC RAEE

Registro carico-scarico rifiuti: dove va conservato?

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, quali studi professionali o associazioni di categoria, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il dubbio sul luogo di conservazione dei registri dei rifiuti.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica) risponde in modo puntuale ad un interpello posto di recente da una Provincia circa la possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti, come sembra presupporre un recente orientamento giurisprudenziale richiamato da suddetta Amministrazione Provinciale nell’interpello proposto al MASE.

Cosa prevede la legge circa il luogo di tenuta dei registri.

L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa.
Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, prevede specifiche
sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo
incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.

La risposta del MASE sulla tenuta dei registri.

Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso
la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

Le sanzioni applicabili per mancata o irregolare tenuta del registro rifiuti.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, il quale prevede per la violazioni di tali fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.

 

Leggi il quesito e la risposta del MASE.

 

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CONAI: variazioni del contributo ambientale plastica dal 1 luglio

A partire dal 1 luglio 2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Aumenti per alcune fasce della plastica.

Scatteranno a breve alcuni aumenti per gli imballaggi in plastica rientranti nelle seguenti fasce:

  • FASCIA A1.2: 60,00 €/t (fino al 30.6) – 90,00 €/t (dall’1.7)
  • FASCIA A2: 150,00 €/t (fino al 30.6) – 220,00 €/t (dall’1.7) 
  • FASCIA B2.2: 410,00 €/t (fino al 30.6) – 477,00 €/t (dall’1.7)

Diversificazione del Contributo CONAI sui tappi in plastica.

Sono previste, inoltre, delle ulteriori distinzioni all’interno del Contributo Ambientale previsto per i tappi di plastica:

  • i tappi in plastica tethered (*) riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di FASCIA B1.1 o B1.2 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in PP se utilizzati per contenitori di FASCIA B2.1 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B2.1 (350,00 €/t).

(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).

Per ogni dubbio sulle tematiche del Consorzio Nazionale Imballaggi, consulta i nostri esperti.

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