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Scadenze ambientali di ottobre 2023

  • 16 ottobreAlbo Nazionale Gestori Ambientali: scadenza del periodo transitorio per il Responsabile Tecnico (leggi la notizia)
  • 20 ottobre – CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)

RENTRI: il Ministero chiarisce le scadenze per la progressiva entrata in vigore.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

In una tabella tutte le scadenze per la partenza del RENTRI.

La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico  e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale

Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.

Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.

ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).

Un intervento per fare ordine e con diverse novità.

Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR. 

Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.

Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.

Quali imprese sono interessate dalle esenzioni.

Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:

  • esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • esenzione per trasporti di merci in colli;
  • esenzione per spedizioni occasionali di merci alla rinfusa o in cisterna.

Sempre esenti dalla nomina le aziende destinatarie delle spedizioni.

Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:

  • è ribadita l’esenzione dalla nomina del consulente per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
  • è precisato che rientrano nell’esenzione le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.

In dettaglio il quadro delle esenzioni.

Primo caso di esenzione.

Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:

  • svolgono attività già rientranti in esenzioni totali previste dal testo dell’ADR;
  • effettuano trasporti, oppure operazioni connesse, in conformità con esenzioni previste in disposizioni speciali applicabili a specifici numeri ONU o presenti in determinati capitoli dell’ADR:
  1. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  2. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii.  al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti

Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:

  • rispettare le specifiche condizioni previste dall’esenzione;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Secondo caso di esenzione

Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.

Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.

Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.

Nello specifico:

  1. a)  per ogni azienda, è ammesso un limite massimo di:
  • ventiquattro operazioni per anno solare;
  • tre operazioni per mese solare;
  1. b)  ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dell’esenzione parziale).
  2. c)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio che riporti i seguenti dati:
  • numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione:
  • data di esecuzione,
  • tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio)
  • relativo quantitativo netto;

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Terzo caso di esenzione

Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.

Il decreto quindi prevede:

  1. a)  le materie devono essere trasportate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b)  sono comprese solo le materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c)  il numero massimo di operazioni è di:
  • dodici per anno solare
  • due per mese solare
  • con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di:
  • classificazione e identificazione di ogni spedizione,
  • data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
  • relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.

 

Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

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Consulta gli esperti di Novatech

 

Differenziare bene per riciclare meglio.

Tutti noi sappiamo l’importanza di svolgere una raccolta differenziata appropriata e selettiva.

Il mercato delle materie prime secondarie ha acquistato un valore sempre maggiore negli ultimi anni e i livelli di differenziazione dei vari materiali sono sempre più spinti.

Ognuno di noi contribuisce nelle proprie abitazioni e luoghi di lavoro a realizzare e diffondere le corrette prassi di separazione dei rifiuti di imballaggi

Condividiamo, perciò, questo decalogo di CONAI per una raccolta differenziata di qualità.

  1. Separa correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e mettili
    nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi gli imballaggi e
    al comune che li raccoglie, CONAI e i Consorzi di filiera fanno rinascere l’acciaio, l’alluminio,
    la carta, il legno, la plastica e il vetro.
  2. Riduci sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiaccia le lattine e le bottiglie di
    plastica richiudendole poi con il tappo, appiattisci carta e cartone. Se fai questo, renderai più
    efficace il servizio di raccolta differenziata.
  3. Dividi, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori
    di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di
    metallo. Se fai questo, limiterai le impurità e permetterai di riciclare più materiale.
  4. Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la
    raccolta differenziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di materiali che vengono scartate.
  5. Sappi che la carta sporca (di cibo, di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i
    fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta; inoltre il loro
    conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.
  6. Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro bicchieri e oggetti di cristallo,
    stoviglie in ceramica, porcellana, pyrex e lampadine. Inserire tali materiali può vanificare i
    tuoi sforzi perché rovina la raccolta del vetro.
  7. Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine
    per bevande, separa anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il
    foglio sottile per alimenti.
  8. Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in acciaio, solitamente riportano le sigle
    FE o ACC. Le trovi su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette,
    fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.
  9. Introduci nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di
    imballaggi. Fai attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come
    giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.
  10. Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare alle isole ecologiche comunali
    attrezzate. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, contenitori di
    legno, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

Da inizio anno è entrata in vigore l’etichettatura ambientale degli imballaggi che ha proprio l’intento di agevolare la corretta separazione degli imballaggi a fine vita, guidando l’utente finale che li deve gettare nella raccolta differenziata.

La tua azienda è in regola con l’etichettatura ambientale? Vuoi saperne di più?

Contatta i nostri esperti per una verifica sulla tua conformità alle nuove disposizioni di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Scadenze ambientali di settembre 2023

CONAI:

  • 20 settembre -Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 30 settembre – Dichiarazione annuale del contributo forfetario per fasce di fatturato per aziende fino a 2.000.000 € di fatturato
  • 30 settembre – Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi 

Acquisti verdi della pubblica amministrazione: aggiornati i Criteri Ambientali Minimi

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rispettare i criteri ambientali minimi per i cosiddetti acquisti “verdi” di beni, servizi e forniture.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha appena definito gli ultimi aggiornamenti attraverso il “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”

I nuovi CAM per gli acquisti verdi della P.A.

Il 19 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto 3 agosto 2023, con il quale il MASE ha approvato il nuovo “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”.

Il nuovo Piano abroga e sostituisce quello precedente e tiene conto delle novità normative intervenute con il Codice degli appalti e il Codice dei contratti pubblici, i quali hanno sancito l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici laddove adottati da decreti ministeriali.

I CAM dovranno essere formulati con l’obiettivo di supportare la diffusione di modelli di economia circolare, ricorrendo al mercato delle materie prime seconde e dei sottoprodotti e favorendo l’acquisto di materiali più sostenibili e di prodotti riutilizzabili, riparabili e progettati con criteri ecologici.

Il set di CAM vigenti per la P.A. devono essere aggiornati periodicamente in funzione dell’evoluzione del mercato, dei progressi scientifici e tecnologici e delle modifiche normative.

Il ruolo della Pubbliche Amministrazioni appaltanti

Nella diffusione dei criteri di economia circolare sono chiamate a partecipare attivamente anche le singole stazioni appaltanti:

  • predisponendo appalti il più possibile “circolari”: minimizzando e riducendo gli impatti ambientali negativi come la creazione di rifiuti lungo l’intero ciclo di vita;
  • dando luogo ad iniziative di formazione e sensibilizzazione delle utenze;
  • implementando le azioni necessarie affinchè  le proprie attività interne ed esterne rispettino i principi dell’economia circolare e della decarbonizzazione.

GU Serie Generale n.193 del 19-08-202

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 agosto 2023
Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

Responsabile Tecnico Albo Gestori rifiuti: date aggiuntive per la verifica periodica.

Le Sezioni Regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali potranno stabilire delle sessioni straordinarie degli esami per far fronte alla imminente scadenza del 16 ottobre 2023 relativa a tutti i Responsabili Tecnici che hanno fruito del regime transitorio e che ora devono affrontare le verifica per il mantenimento del ruolo.

La scadenza del 16 ottobre 2023

Con delibera n. 6/2017 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  consentiva ai responsabili tecnici già nominati di continuare l’attività fino al 16 ottobre 2023, istituendo così un regime transitorio.

In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’aggiornamento dei Responsabili tecnici per le categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10, che hanno usufruito di tale regime transitorio, il Comitato Nazionale ha emanato la delibera n. 3 del 26 luglio 2023 con la quale autorizza le sezioni regionali a svolgere sessioni straordinarie di verifiche di aggiornamento per poter dar modo a tutti i Responsabili tecnici già operativi di svolgere le verifiche entro la data utile del 16 ottobre 2023.

Per essere aggiornati su tutte le date degli esami ed iscriversi alle sessioni è possibile consultare il calendario di tutte le verifiche programmate.

Vedi la Delibera Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 3 del 26/7/2023

Norme pubblicate nel mese di agosto

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la sostenibilita’ e l’efficienza energetica – relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA).

GU Serie Generale n.187 del 11-08-2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 14 luglio 2023
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo.

GU Serie Generale n.193 del 19-08-202

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 3 agosto 2023
Approvazione del piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione 2023.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce con una circolare alcuni chiarimenti sul trasporto intermodale di rifiuti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) fornisce alcuni chiarimenti in merito alle autorizzazioni per lo svolgimento del trasporto intermodale di rifiuti ovvero il trasporto eseguito su tratte in parte stradali ed in parte di altro tipo (nave, ferrovia, aerea).

La parte iniziale o terminale del trasporto intermodale di rifiuti può avvenire con motrice/trattore stradale appartenenti ad un soggetto iscritto all’Albo e rimorchio/semirimorchio appartenente a soggetto diverso, sempre iscritto all’ANGA nella medesima sezione ed entrambi autorizzati per i codici CER trasportati.

Precisa, inoltre, che nei documenti di trasporto devono essere riportati, negli appositi spazi, gli estremi dell’iscrizione all’Albo di entrambi i soggetti.

Leggi la Circolare 1 agosto 2023, n, 2 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulla tratta stradale

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