A partire dal 4 novembre saranno scaricabili i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di trasporto dei rifiuti.
Vediamo in anteprima cosa ci aspetta!
Eccolo! Questo è il nuovo format di registro per i rifiuti a cui dovremo abituarci tra breve.
Per il produttore di rifiuti non sono molte le differenze rispetto al vecchio modello di registro.
In particolare, tra le novità, evidenziamo:
Il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti
Questo invece il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (FIR).
Anche in questo documento ci sono alcune novità:
All’interno del portale del RENTRI sono presenti le linee guida che spiegano dettagliatamente come compilare ciascun singolo campo dei nuovi modelli di registro e FIR.
Le puoi consultare e scaricare qui.
Dal 4 novembre 2024 inizia una nuova era per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Da tale data sarà possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.
Le aziende che rientrano nel II° e III° scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenute all’utilizzo del nuovo modello di registro cronologico in versione cartacea a partire dal 13 febbraio 2025.
Per agevolare una diluizione dei flussi delle aziende obbligate alla vidimazione di tale registro presso il sistema camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la possibilità di accedere al portale RENTRI per scaricare il format di registro a partire dal 4 novembre 2024.
Da tale data, quindi, le aziende di cui sotto, dovranno accedere al portale, scaricare il nuovo format e stamparlo, provvedere alla vidimazione presso la CCIAA territorialmente competente, iniziare poi ad utilizzare il nuovo registro a partire dal giorno 13 febbraio 2025.
Da tale data il vecchio modello di registro di carico/scarico dei rifiuti non sarà più utilizzabile.
Lo stesso passaggio intermedio, cioè il nuovo modello in versione cartacea, avverrà anche per il formulario di trasporto rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025.
Il FIR, che dovrà essere stampato e vidimato attraverso il sito del RENTRI, potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore con il nuovo modello in formato cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025.
Tale modello cartaceo verrà utilizzato, per tutti i soggetti obbligati, fino al 13/02/2026, data dalla quale si utilizzeranno i FIR digitali.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Sul portale RENTRI sono state riportate alcune precisazioni relative alla stampa e vidimazione del registro cronologico di carico/scarico rifiuti relative ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (in fondo alla pagina gli scaglioni di iscrizione).
Premesso che, per tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico, secondo la vigente normativa, il modello da utilizzare, a partire dal 13/02/2025, non sarà più quello attuale ma un nuovo format utilizzabile e/o scaricabile dal portale RENTRI.
Riepiloghiamo qui di seguito, per ciascuno scaglione di soggetti obbligati, le modalità di tenuta e le scadenze che li riguardano.
I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione a RENTRI (periodo di iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025) e che dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dal 13/02/2025, non sono tenute alla stampa del registro su carta.
Il registro digitale dovrà, invece, essere messo in conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme dell’amministrazione digitale.
Potranno, invece, scaricare e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i FIR a partire dal 23/01/ 2025.
I soggetti che rientrano nel secondo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/06/25 al 14/08/25) e terzo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/12/25 al 13/02/2026) di aziende obbligate, dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13/02/2025, tenendolo in formato cartaceo e vidimato dalla CCIAA, fino al momento in cui sarà perfezionata la loro iscrizione a RENTRI (momento a partire dal quale dovranno tenere il registro in modalità digitale).
Il FIR sarà tenuto in formato cartaceo vidimato digitalmente e scaricato dal RENTRI a partire dal 23/01/2025.
A partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione dovrà essere stampato e vidimato digitalmente dal sito di RENTRI e dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all’iscrizione.
La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso.
Le imprese dovranno, quindi, accedere al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), scaricare il modello di registro cronologico da stampare su carta e farlo vidimare presso la CCIAA (la vidimazione digitale sarà possibile, invece, a partire dal 23 gennaio 2025).
Per agevolare le imprese, il MASE ha reso noto in questi giorni che a partire dal 4 novembre 2024, sarà possibile accedere al portale per scaricare il format del registro cronologico di carico/scarico (da far vidimare e poi utilizzare dal 13 febbraio 2025).
Si attendono comunque maggiori informazioni sulle modalità di accesso e scarico del registro cronologico.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio».
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.
DECRETO 28 giugno 2024, n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.
Avrà luogo dal 5 all’8 novembre a Rimini Fieri, la Fiera annuale della green and circular economy,
Ecomondo, manifestazione giunta alla 27esima edizione, è un evento fieristico internazionale di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per sei macroaree tematiche:
Per ogni info: ecomondo.com
È stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il 25/09/24 l’entrata in vigore.
Con D.Lgs. n. 125/2024, dello scorso 10 settembre è stata introdotta, a livello nazionale, la normativa europea sui doveri di informativa delle imprese sugli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance).
Nella platea dei soggetti obbligati rientrano:
La rendicontazione di sostenibilità deve contenere le seguenti informazioni:
Le imprese devono:
La rendicontazione di sostenibilità e la relazione di attestazione della conformità seguono le modalità di pubblicità previste per il bilancio di esercizio e devono essere rese pubbliche attraverso il sito web aziendale.
GU Serie Generale n.212 del 10-09-2024
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.
Dal 1 gennaio 2025, le imprese tenute all’iscrizione al registro imprese, incorreranno nell’obbligo di stipulare una assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.
Le aziende, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, dovranno necessariamente sottoscrivere una polizza che copra i potenziali danni alle immobilizzazioni materiali (ad esempio, macchinari, impianti, edifici) causati da eventi catastrofali definiti come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.
Tuttavia, non è ancora stato approvato il decreto interministeriale che dovrebbe definire i dettagli operativi e le necessarie precisazioni (quali massimali, franchigie e modalità di calcolo del premio).
LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
GU Serie Generale n.14 del 18-01-2024 – Suppl. Ordinario n. 4
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).