IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 3 ottobre 2012
Modifica dell’allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili.
LEGGE 1 febbraio 2013, n. 11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Testo del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 11 del 14 gennaio 2013), coordinato con la legge di conversione 1° febbraio 2013, n. 11 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.”.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Registro dell’impianto di cui all’articolo 15 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Approvazione del piano operativo di pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti accidentali da idrocarburi e da altre sostanze nocive.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 11 febbraio 2013
Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013. (Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.)
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Delibera n° 1 del 03/01/2013
Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.
Con Deliberazione 30 gennaio 2013, “Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, per le imprese che eseguono la bonifica dei siti inquinati.
Il vecchio allegato B della Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, viene sostituito con questo nuovo provvedimento che ridetermina il requisito dell’importo delle opere eseguite che l’impresa che intende essere iscritta nella categoria 9, classe A deve dimostrare.
Per le altre classi della categoria 9 non è più richiesto, invece, il requisito della dimostrazione dei lavori svolti.
Leggi la Deliberazione 30 gennaio 2013 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi la Deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Sono state pubblicate sul B.U.R.V. n. 20 del 26/02/2013 le “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come definiti dall’art. 266, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”.
Nella nota sulla trasparenza sottostante il titolo della Delibera si precisa che “Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.“.
La Regione Veneto, ha quindi deciso di disciplinare in proprio, in attesa della disciplina nazionale, le procedure operative per la gestione dei piccoli quantitativi di terre e rocce da scavo provenienti da singolo cantiere.
Nella Delibera si disciplinano anche le modalità per lo svolgimento dell’indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.
Leggi:
– testo della Delibera di Giunta Regionale n. 179 dell’11 febbraio 2013
– testo dell’Allegato A
Con Dpcm 20 dicembre 2012 , pubblicato in GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213, è stato approvato il nuovo modello del MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per l’anno 2013 (dati del 2012).
Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte, i soggetti obbligati e le modalità di presentazione della dichirazione annuale per la sezione rifiuti speciali.
LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA SEZIONE RIFIUTI SPECIALI
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SEZIONE RIFIUTI SPECIALI
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI SEMPLIFICATA
Coloro che rispettano tutte le seguenti condizioni:
– sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti
– i rifiuti sono prodotti nella propria unità locale (quindi non ad es. in cantieri esterni)
– per ogni rifiuto hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari.
La comunicazione, in questo caso, può avvenire anche tramite modulistica cartacea semplificata ed essere spedita per via postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla CCIAA di competenza. Non è più prevista la consegna a mano direttamente allo sportello della CCIAA.
COMUNICAZIONI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA
Tutte le comunicazioni – salvo quella semplificata – devono essere presentate esclusivamente per via telematica (dal sito www.mudtelematico.it con utilizzo della firma digitale) utilizzando il software per produrre il file da inviare predisposto da Unioncamere o altri software che rispettino i requisiti tecnici indicati dalla norma.
Non sono più ammesse dichiarazioni inviate con altre modalità come ad esempio cd, dvd, floppy, né comunicazione su moduli cartacei (salvo quella semplificata).
LA SCADENZA
La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2013.
VERSAMENTO DIRITTO DI SEGRETERIA
Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni unità locale che presenta la dichiarazione.
In caso di invio cartaceo (solo per la comunicazione semplificata) il diritto spettante alla CCIAA può essere versato con bollettino postale. L’importo in questo caso è di euro 15 per singola anagrafica.
In tutti gli altri casi di trasmissione telematica il pagamento va effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici sicuri messi a disposizione dalle Camere di Commercio (carta di credito o Telemaco Pay).
L’importo in questo caso è di euro 10 per singola anagrafica.
| SOGGETTI OBBLIGATI | TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE | MODALITÀ DI TRASMISSIONE | DIRITTI DI SEGRETERIA |
| Produttori di non più di 7 rifiuti, prodotti nell’U.L., utilizzando per ciascuno non più di 3 trasportatori e 3 destinatari |
Comunicazione rifiuti speciali semplificata oppure Comunicazione rifiuti speciali |
Spedizione postale della modulistica cartacea — Trasmissione telematica |
15 euro/anagrafica — 10 euro/anagrafica |
| Tutti gli altri produttori di rifiuti obbligati |
Comunicazione rifiuti speciali |
Trasmissione telematica
|
10 euro/anagrafica |
| Gestori di impianti (recuperatori, smaltitori) | |||
| Trasportatori di rifiuti a titolo professionale | |||
| Intermediari e commercianti senza detenzione |
L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.
Le principali modifiche riguardano:
Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).
L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale
Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.
Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):
I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.
Riassumiamo di seguito, le principali novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:
Per ogni ulteriore approfondimento contattaci
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE