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Con Delibera 14 marco 2012 “Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridotto gli importi richiesti ai fini di dimostrazione della capacità finanziaria dei soggetti che effettuano l’attività di trasporto di rifiuti.
In passato era richiesto di dimostrare una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo mezzo e di 2.500 per ogni mezzo ulteriore; attualmente gli importi sono stati variati a 9.000 euro per il primo mezzo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo.
Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato dalle imprese che iscrivono all’Albo nelle categorie da 1 a 5 con le seguenti modalità:
L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in questi giorni una circolare (18 giugno 2012, prot. n. 809) che chiarisce la possibilità per le aziende iscritte che hanno presentato affidamento bancario secondo gli importi precedentemente stabiliti, di adeguare le somme ai nuovi importi previsti.
Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.
La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.
Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39, è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.
L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.
Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.
Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):
“I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.“
Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.
Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.
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Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, è ufficiale la sospensione dell’avvio operativo del SISTRI.
L’art. 52, come preannunciato dal Ministero dell’Ambiente nei giorni scorsi, prevede che il termine di operatività del sistema SISTRI sia sospeso fino al compimento delle necessarie attività di verifica amministrative e funzionali e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
La sospensione riguarda anche ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti iscritti.
Resta fermo, per i soggetti obbligati, l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti e di compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, obblighi ai quali è applicabile il regime sanzionatorio previgente.
Con successivo decreto ministeriale verrà fissato il nuovo termine di operatività del SISTRI e sino ad allora restano sospesi gli effetti del contratto stipulato con la SELEX (società incaricata della gestione del SISTRI sotto il profilo tecnico e dei dispositivi di funzionamento, USB e black-box).
In ultimo l’articolo specifica che è sospeso per l’anno in corso il pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2012, pertanto la scadenza del 30 novembre non è più in vigore.
Art. 52 D.l. n. 83 del 22 giugno 2012
“1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita’ dei Rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita’ poste in essere ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita’ del Sistema SISTRI, gia’ fissato dall’articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l’articolo 6, comma 2, del gia’ richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l’articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e’ sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all’osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205. 2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ fissato il nuovo termine per l’entrata in di operativita’ del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX – SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e’ altresi’ sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l’anno 2012.”
Leggi il testo completo del D.l. n. 83 del 22 giugno 2012
Si segnala che a causa di motivi organizzativi, il convegno in oggetto, previsto per il 27 giugno 2012, non avrà luogo.
L’evento è rinviato a data da stabilirsi.
Scusandoci per il disagio segnaliamo che ne verrà opportuna pubblicizzazione mediante i consueti canali informativi.
Tra le misure del cosiddetto “decreto sviluppo” predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno è prevista anche la sospensione del SISTRI e di tutti gli adempimenti connessi per i prossimi 12 mesi.
Il testo del decreto legge approvato dal Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così dispone:
“Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.”
A pochi giorni dalla vigilia della partenza del SISTRI, si profila all’orizzonte l’ennesimo rinvio, questa volta sotto forma di “sospensione”.
Il Ministro Clini ha avviato le opportune verifiche sul sistema e successivamente ha optato per la sospensione del SISTRI non essendo possibile concluderle entro la data di entrata in funzione del sistema.
Allo stesso tempo tempo ha proposta la sospensione dei contributi dovuti per l’anno 2012 (in scadenza il 30 novembre 2012).
Le proposte del Ministro dovranno essere valutate dal Consiglio dei Ministri e da questo ufficializzate.
Di seguito il comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente:
“Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei Ministri la sospensione del SISTRI allo scopo di effettuare le verifiche richieste dopo il parere di DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) sulla funzionalità del sistema.
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SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n.412/2012 il Dimetilfumarato (DMF), CAS 624-49-7, è stato introdotto nell’Allegato XVII del Reach, che contiene le sostanze soggette a restrizione per l’immissione nel mercato.
Negli articoli il Dimetilfumarato non può essere contenuto in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg a partire dal 5 giugno 2012.
Classificazione CLP del Dimetilfumarato:
Tossicità acuta cat. 4, H312: nocivo a contatto con la pelle
Irritazione della pelle, cat. 2, H315: provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle cat.1, H317: può provocare una reazione allergica cutanea
Irritazione oculare, cat. 2, H319: provoca grave irritazione oculare
Avvertimento: attenzione
Pittogramma di pericolo GHS07